Risarcimento danni: le polizze vita sono pignorabili?

In teoria tutte le polizze vita sarebbero insequestrabili o impignorabili, almeno stando a quanto previsto dal codice civile che, all’interno della parte sulle obbligazioni e sui contratti affronta nello specifico la questione dei creditori e dei loro diritti rispetto al contratto di assicurazione sulla vita.
Il legislatore, infatti, ha previsto all’articolo 1923 del codice civile che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Nella pratica, e con l’andar del tempo, le polizze sono state utilizzate per “proteggere” il patrimonio, magari subito prima del fallimento di un’impresa o proprio con lo scopo di recare danno ai futuri creditori.
Ci sono infatti sentenze che, per scoraggiare chi ne stesse approfittando, hanno stabilito la pignorabilità delle somme date all’assicurazione (i cd. premi), ma non per quelle percepite per riscattare la polizza.
In definitiva, per valutare la pignorabilità o meno di una polizza vita occorre approfondire la natura della polizza sottoscritta e capire se si tratta di un contratto con natura previdenziale o se in esso è presente una forte o prevalente natura finanziaria che fa rubricare l’assicurazione come risparmio/investimento, anziché tutela/previdenza.
Si è detto per esempio che il fine previdenziale di un contratto assicurativo risulta davvero presente “se la prestazione che questi è tenuto ad adempire sia esigibile e/o determinabile unicamente in ragione dell’evento della vita contemplato, e, quindi, prescinda – fatta salva l’eventuale rivalutazione annuale delle somme assicurate – dall’andamento dell’impiego delle risorse acquisite dagli assicurati sotto forma di premi”.
E’ stato, inoltre, rilevato che una polizza vita a premio unico e di importo rilevante sottoscritta da un imprenditore già debitore di una banca o dell’amministrazione finanziaria non può essere considerata impignorabile ed insequestrabile.
Pertanto, al di là, delle valutazioni generiche occorre valutare il caso concreto.
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