Ecobonus 110%: le opzioni dello sconto in fattura e cessione del credi

Il Decreto Rilancio, come ormai noto, non solo ha previsto la possibilità di ottenere detrazioni fiscali pari al 110% della spesa sostenuta per eseguire determinati lavori relativamente al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, ma ha anche rappresentato la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Con circolare n. 24/E del 8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha posto dei chiarimenti interpretativi di importante rilievo attinenti al chiacchierato “Superbonus”, fornendo altresì linee guida operative.
Prestando attenzione all’interessante previsione normativa dell’opzione della detrazione, l’Agenzia delle entrate chiarifica come ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i legittimati possano in via alternativa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione (riconosciuta nella misura del 110 %, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi):
- Ad uno sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- Ad una cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione
Nella prima ipotesi, il fornitore recupera il contributo anticipato al committente sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Il cosiddetto sconto in fattura può essere totale (con guadagno per il fornitore del 10% rispetto quanto anticipato), oppure parziale. Nel qual caso è previsto che il credito di imposta per il fornitore venga calcolato sull’importo dello sconto applicato (sempre maggiorato del 10%), mentre il committente potrà, in via alternativa, godere della detrazione per il restante importo non “scontato” dal fornitore oppure cedere a sua volta a terzi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nella seconda ipotesi, invece, il committente potrà rivolgersi a soggetti terzi abilitati, inclusi gli istituti di credito. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che in quest’eventualità l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori per massimo due volte per ciascun intervento ammesso al Superbonus ed il primo stato di avanzamento lavori deve comprendere almeno il 30% dell’intervento medesimo.
Il committente potrà dunque scegliere di fruire la detrazione per determinate rate e cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione. Come anticipato, le detrazioni vengono erogate su base annuale e, se non fruite per l’anno possono essere usufruite negli anni successivi ma non è possibile chiedere il rimborso per l’eccedenza.
Tuttavia, se la detrazione viene ceduta a terzi, questi ultimi usufruiranno del credito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, ma la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Anche per tale motivo il testo di legge prevede che i soggetti che ricevono il credito abbiano, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
Con specifico riferimento alla realtà condominiale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. “In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.”
Per poter esercitare l’opzione, è necessario manifestare la volontà in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, tramite apposito modulistica, dotarsi di visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (rilasciata da soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF) oltreché l’asseverazione da tecnico abilitato sulla conformità dei lavori sa eseguirsi.
Nel caso in cui, di converso, il committente dovesse decidere di non opzionare la detrazione è bene sottolineare che per aver diritto alla detrazione le spese sostenute devono essere effettuate mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato.
Si rimane a disposizione per qualsivoglia delucidazione al riguardo.
Avvocato Dora Ballabio
www.avvocatodoraballabio.com
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