In Italia ci sono 4 morti sul lavoro al giorno


La problematica degli infortuni sul lavoro e l'applicazione del D.Lgs. 81/08
In Italia ci sono 4 morti sul lavoro al giorno

Ogni sei minuti nel mondo muoiono 25 persone in incidenti sul lavoro, ogni ora in Africa  e Asia muoiono 13 bambini circa.

In Italia ci sono 4 morti sul lavoro al giorno, più di 100 al mese, 1394 all’anno.

I costi di questa strage planetaria ammontano a 1.251 miliardi di dollari, pari al 4 per cento del Pil mondiale, una cifra 20 volte superiore ai fondi stanziati per lo sviluppo.

In Italia il costo sociale degli incidenti sul lavoro è stimato intorno ai 104 miliardi di euro, pari al  6% del PIL. Questi dati, elaborati dall’International Labour Organization dell’ONU, tengono conto solo delle stime ufficiali, dei dati denunciati e rilevati ma non del sommerso e del lavoro nero.

Una guerra quotidiana che ha fatto parlare anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La sicurezza sul lavoro è “parte essenziale del nostro patto costituzionale” e “vorremmo che intorno a questa necessità si mobilitasse il fronte più ampio, un patto di alleanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, per sottolineare con forza l’impegno a combattere un flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie”. Inoltre ricorda come gli incidenti sui luoghi di lavoro rappresentino “una umiliazione per il mondo delle imprese e una sconfitta per chi, producendo beni e servizi, vede la propria attività sfigurata da queste morti”.

In Italia nel 1964 in pieno boom economico ci furono 3600 morti sul lavoro. Oggi siamo circa ad un terzo. Nell’Ottocento in Italia c’era un morto ogni 100 lavoratori, oggi succede in Mozambico.

Ma non è necessario andare tanto lontano per trovare imprenditori senza scrupoli che staccano le protezioni dei macchinari per aumentare la produttività, incentivano procedure non sicure per mantenere gli standard di produzione o costringono i dipendenti a mansioni inadeguate  senza il necessario addestramento, una delle cause  principali d’infortunio sul lavoro.

Il 47 per cento degli infortuni che avvengono nella Unione Europea hanno come vittime lavoratori che non stavano svolgendo la propria mansione.

In Italia si conferma che esiste un divario tra nord e sud. Le regioni che denunciano più incidenti sul lavoro sono Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Se si guarda al sommerso e al lavoro nero è in testa il sud.

Guardando meglio c’è anche altro. Nelle aziende più piccole e a bassa tecnologia, si rischia di più. E’ convinzione diffusa che il settore edile sia quello dove avvengono i maggiori incidenti, ci si basa sulla gravità degli infortuni, ma sono le imprese sotto i 250 dipendenti, quelle più pericolose. All’origine di questa situazione secondo gli esperti ci sono più fattori. Ci sono industriali che vedono il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 come un laccio alla liberta d’impresa, senza contare, poi, che per molti competitività fa rima con l’abbattimento dei costi e non con qualità.

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “Unico testo normativo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori” (Testo Unico della Sicurezza) e sicuramente i morti non diminuiranno. Il problema , come al solito non sono le leggi ma il rispetto della legge che deve essere affidato ai cittadini e non alla polizia. Questo in sintesi vuol dire sviluppare la cultura della sicurezza sul lavoro.Si dovrebbero  fare alcune cose, ad esempio che i giornalisti e gli opinionisti chiedessero ed indagassero su cose semplici. Bisogna chiedere e sapere subito chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione: dato che in ogni azienda ne è obbligatoria la designazione perché nessuno ci dice mai chi è il RSPP e venga reso noto il nome? Chi è il medico competente che deve aver fatto il piano di sorveglianza sanitaria, visitato gli ambienti di lavoro e verificare il loro stato? Chi è il Rappresentante dei Lavoratori? Nome e cognome. Sono stati nominati gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alle emergenze?  Chi sono? Quanti sono?

Queste domande chiedono una risposta perché ci porta al discorso sulle capacità effettive di attuare azioni per ridurre i rischi sviluppare una politica che possa diminuire gli infortuni e le morti bianche. Le nomine e le designazioni, infatti, sono tutte seguite dall’obbligo della formazione: se una persona viene formata e addestrata sarà certamente più preparata e più attenta alla propria sicurezza ed a quella dei compagni di lavoro. Vediamo ad esempio il caso dei due fratelli morti folgorati (anno 2008), mentre pulivano una cisterna.

Le cronache hanno descritto che “il destino ha voluto che la cisterna fosse posteggiata proprio sotto i cavi dell’alta tensione…” Ma quale destino!. Le cose sono molto più semplici e, purtroppo drammatiche. L’azienda ha l’obbligo ad effettuare una valutazione dei rischi e bastava una seria valutazione per vedere e dire:

- pericolo per i cavi dell’alta tensione scoperti,

- prendere opportuni provvedimenti per isolare i cavi

- nell’attesa degli interventi impedire il “posteggio” sotto i cavi

- segregare l’area per impedire il “posteggio”

Ma la legge dice di più: i lavoratori dipendenti dovevano conoscere la situazione di pericolosità rappresentata dai cavi dell’alta tensione in quanto il datore di lavoro doveva svolgere un apposito corso di informazione. Ed il medico competente non ha mai visto il sito produttivo e l’area di lavoro? E gli incaricati alle emergenze e primo soccorso sapevano di questi rischi? Andiamo avanti. I lavoratori esterni conoscevano le condizioni e gli ambienti di lavoro della ditta appaltatrice? E’ stata applicata la norma che prevede il coordinamento tra i datori di lavoro?

Un altro caso riguarda la morte, l’ennesima, avvenuta a Taranto. Perché l’operaio caduto da 8 metri non aveva l’imbracatura? Certamente ci doveva pensare il proprio datore di lavoro ma non è una risposta sufficiente: anche l’azienda proprietaria doveva vigilare sull’applicazione delle norme, assicurarsi che gli appaltatori fossero in regola con le norme di sicurezza. Ogni azienda ha redatto il VDR (che vuol dire Documento della Valutazione dei Rischi) oppure si trattava di una fotocopia o stampato da un programmino informatico?

E in questo VDR è stato applicato, quello che c’è scritto, è stato portato a conoscenza dei lavoratori. Oppure era solamente carta di adempimento amministrativo burocratico. Ecco allora che, ancora una volta, emerge il ruolo fondamentale della formazione.  Solo una seria ed effettiva formazione può aiutare i lavoratori nel processo dell’apprendimento che però deve tendere al cambiamento dei comportamenti umani verso una nuova e concreta sicurezza sul lavoro.

Formazione solo formale
Al   superamento  dei  1.300  morti  nell'anno  appena  trascorso,  come  ci  dicono  i   dati  statistici provvisori, non si vede via d'uscita.
Non servono nuove leggi, basterebbe applicare quelle che ci sono. In effetti, tutti coloro che svolgono attività di sicurezza sul serio, sanno che le leggi ci sono  e  basta applicarle. Ma questo è il problema. L'applicazione della norma che nel nostro paese è più di forma che di sostanza.
Vorrei fare un esempio che riguarda, direttamente, la categoria dei formatori.
Qualche tempo fa delle parrucchiere di mia conoscenza sono andate, per 4 ore nella giornata di un lunedì, a svolgere il corso di informazione previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08   organizzato  da  una associazione di artigiani. Buona cosa. Informazione, conoscenza delle norme, piccole regole dell'emergenza, ecc.. Però le parrucchiere mi hanno detto che si sono annoiate a morte in quanto si sono ritrovate in una sala con altre 50 persone appartenenti a categorie differenti.
Il docente ha parlato, per un'ora e mezza, della legge. Facendo vedere  slides  con  tutti  gli  articoli del D.Lgs. 81/08: la cosa ovviamente non ha ne interessato né entusiasmato nessuno.
Poi venendo all'analisi dei rischi presenti sul  luogo  di  lavoro  ha  trattato  il  tema  delle  macchine utensili (che interessava solo i pochi apprendisti di un'azienda   metalmeccanica),  in  seguito  ha parlato dei carrelli elevatori, dei carri ponte, del rischio chimico e così via. Per l'antincendio ha illustrato cosa significa il triangolo del fuoco e le varie classi di incendio.  Ed alla fine del corso, ha distribuito a tutti un libretto di oltre  100  pagine  contenete  tutta  la  legge sulla sicurezza con evidenziati gli obblighi del  datore  di  lavoro  ed  in  bella  evidenza  tutte  le sanzioni. Una volta si diceva che è meglio questo tipo di informazione che niente.

Bisogna avere il coraggio di affermare che questo tipo di informazione non  serve  a  nulla:  anzi  è diseducativa ed allontana i lavoratori dalla cultura della sicurezza.
Serve solo a dire di aver adempiuto alla legge. Ma ne siamo proprio sicuri? La Corte  di  Cassazione  ha  indicato l'obbligo della formazione come atto non meramente formalistico degli obblighi di legge.

Confusione e pressapochismo
Si  deve  osservare,  al  proposito,  ancora  una  volta  la confusione  regnante  tra  informazione  e formazione. Si  tratta   di  due   aspetti   diversi   e differenti   di  cui  uno   non   esclude   l'altro   e   anzi  ne  sono complementari e armonizzati ma non confusi in un tutto uno.
L'informazione deve essere data a tutti i lavoratori. La legge dice chiaramente quali sono le nozioni  Nei corsi, con decine e decine di persone provenienti da aziende diverse, vengono dati i nominativi del  RSPP,  del  medico  competente  e   degli  incaricati  al  primo  soccorso  ed  alla  prevenzione incendi?  In questo caso anche i formatori hanno la loro responsabilità: grave e grande Non possono trascurare l'informazione di  questi  elementi  fondamentali.  

Raccontare articolo per articolo il T.U. non serve quasi a niente perché il vero problema resta quello  di  conoscere  i  rischi presenti sul luogo di lavoro, le misure di sicurezza e chi fa che cosa? L'insegnamento della legge è operazione semplicistica di esercizio puramente formalistico. Una volta assolto, bene, l'obbligo dell'informazione  ogni  lavoratore  deve  ricevere  una  adeguata “formazione” correlata alla propria mansione ed all'ambiente lavorativo.


La formazione inadeguata
La formazione ricade sotto la responsabilità dei formatori. Buoni formatori, spesso, si trovano  nella condizione di fare semplici lezioni e non attività formativa. Infatti una formazione  senza  la  verifica finale degli apprendimenti e  soprattutto  che  non  produce  cambiamenti  resta  una  bella  lezione teorica. E per verifica dell'apprendimento lo strumento dei test è l'inizio  e  non  la  conclusione  del percorso.  Non   sono   sufficienti   una   serie   di   domande   a   risposta   multipla   per  verificare l'apprendimento:  dipende  dal  contesto  in  cui  sono  state  poste  e  soprattutto  dal   modello   di correzione e partecipazione alla discussione. Infine solo  il  monitoraggio  dell'apprendimento  in  termini  di  cambiamento,  da  svolgersi  con  la formazione continua, assicurano l'efficacia dell'azione formativa.
In questo senso, più della  legge,  la  Corte  di  Cassazione  con  le  sue  sentenze  ha  indicato  un percorso per procedere correttamente nell'attuazione della formazione.   Molte  sentenze  hanno evidenziato un approccio “semplicistico” ad una problematica di vitale interesse per la prevenzione degli infortuni come è la formazione.
Sulla base di dei giudizi e delle sentenze della Corte è possibile indicare quali solo i principali indici di una formazione ritenuta inadeguata.
•    La formazione è spesso incoerente ed insufficiente con i rischi  aziendali  in  quanto  svolta  con interventi di poche ore, spesso, a carattere episodico.
•    La mancata formazione sui veri rischi dell'azienda nonché una  formazione  indifferenziata,  uguale per tutti, che non tiene conto delle mansioni, età, esperienza, sesso.
•    Interventi pseudo  formativi  come  l'adozione  di  linee  guida  generiche  e  distribuzione  “solo”  di manuali, presenti in commercio, acquistati e distribuiti ai lavoratori senza azioni formative.
•    Uso di strumenti basati unicamente sull'autoformazione laddove i lavoratori seguono da soli  un videocorso oppure la formazione basata solo su e- learning.  Questi  sono strumenti  multimediali didattici, utili ed importanti, solo se utilizzati dal docente  all'interno  delle  azioni   formative  e  non possono sostituire in alcun caso una vera e propria formazione.
•    Cattiva organizzazione dei corsi e mancata valutazione dei livelli di apprendimento.
•    Errata o  semplicistica  somministrazione  dei  test  e  assenza  totale  di  osservazione  successiva relativa ai  comportamenti  ed  ai  cambiamenti.  Inadeguatezza  della  sede formativa  ed  orari  di svolgimento serali dopo il lavoro. A ciò si aggiunga spesso l'incompetenza dei docenti che  trattano di tutto.
•    La inadeguatezza della progettazione formativa è stata più volte richiamata anche dall'Agenzia Europea della Salute in quanto spesso, l'intervento formativo non  risponde alle  caratteristiche comportamentali ed ai bisogni dei lavoratori.
Non servono ulteriori nuove leggi ma, sicuramente, la loro precisazione e  soprattutto  la  coerenza dei comportamenti dei soggetti e degli operatori a tutti i livelli.
 
Una prospettiva
La formazione basterebbe farla sul serio. Certamente  una  adeguata  normativa  potrà  contribuire alla sua definizione soprattutto nei termini di identificazione dei soggetti formatori  (iniziata  con  gli Accordi tra Stato e Regioni) nonché nell'accreditamento dei formatori. Naturalmente il richiamo alle responsabilità dell'azienda sono alla base di un nuovo modo  di  intendere  la  formazione  nel  suo contesto di “effettività” e non solo di adempimento normativo.

In questa direzione il Titolo I, del D.Lgs.  n.  81  del  09/04/2008 ,  presenta  una  importante  novità nella puntualizzazione del ruolo  e  delle  responsabilità  dei  Dirigenti  e  dei  preposti  che  devono affiancare il datore di lavoro.
Infatti oltre alla definizione di “dirigente” e “preposto”, quali soggetti  attuatori  delle  disposizioni  di legge, gli obblighi del datore di lavoro sono ampliati al dirigente ed uno specifico articolo riguarda i preposti.
Si tratta di una presa d'atto chiara e decisa, già definita dalla giurisprudenza sentenziale, che vede nelle responsabilità del processo formativo circolare, quale continuo   interagire  tra  formazione  e attuazione, controllo e valutazione dei rischi, lo svolgimento del ruolo attivo non solo del Datore   di lavoro ma soprattutto dei dirigenti e preposti aziendali.
Al datore di lavoro, responsabilizzato più per la sua  “titolarità  di  spesa”  che  non  dell'importanza formativa si aggiungono i due soggetti che, all'interno dell'organizzazione aziendale, ne rispondono in termini di competenze decisionali, operativi ed esecutivi.
Si tratta di attuare un percorso di adeguatezza e di effettività della formazione.
La formazione richiede una azione continua e positiva svolta dai datori di  lavoro  e  supportata   da dirigenti e preposti volta a verificare, tramite docenti e formatori, l'effettivo apprendimento che deve produrre il cambiamento dei comportamenti nelle attività lavorative.
 

Articolo del:


di Vittorio Cantarello

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