Minori tutele per l'imputato assente in aula


La legge n. 67 del 28 aprile 2014 elimina il processo in contumacia ed introduce la presunzione di conoscenza del processo
Minori tutele per l'imputato assente in aula
In virtù della riforma introdotta dalla legge n. 67 dell’aprile 2014, l’istituto della "contumacia dell’imputato" è stato sostituito da quello del "processo in assenza dell’imputato" che comporta minore tutela per l’accusato.
La contumacia consisteva nella situazione processuale per cui un imputato, seppur regolarmente citato in giudizio, non vi compariva; in questi casi l’art. 420 bis c.p.p. disponeva l’obbligo per il Giudice di procedere ad una nuova notifica della fissazione dell’udienza qualora vi fosse la prova o apparisse probabile che l’imputato non avesse avuto certezza del relativo avviso ed egli non avesse eletto domicilio presso il difensore.

Con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’istituto della contumacia e le altre norme ad esso collegate (ivi compreso quella che disponeva la necessità della notifica all’imputato contumace dell’estratto della sentenza ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione) è venuto meno nel nostro codice ed è stato rimpiazzato dalla disciplina ad hoc del processo in absentia dell’imputato con la chiara intenzione del Legislatore di rendere più spedito il processo limitando però i diritti a tutela dell’accusato.
Infatti, il nuovo art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato "in assenza" dell’interessato quando vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato o l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico.
Pertanto, in assenza di un’espressa volontà di rinuncia, il processo si potrà comunque celebrare se in atti vi è la prova che l’imputato sia stato effettivamente informato della data dell’udienza o che egli abbia avuto contezza in passato, anche prima dell’udienza nella quale è assente, dell’esistenza del procedimento penale a suo carico.

La prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato può essere in buona sostanza anche dedotta dal Giudice da una serie di elementi quali ad esempio la pregressa applicazione di una misura cautelare, l'elezione o dichiarazione di domicilio presso il difensore, la nomina di un difensore di fiducia (questa è sicuramente una novità significativa perché rende sufficiente la nomina di un difensore, anche nelle fasi preliminari del procedimento, ad autorizzare la celebrazione del processo in assenza dell’imputato, anche se l’avviso di fissazione dell’udienza medesima non è stato portato ad effettiva conoscenza dell’imputato) o qualsiasi altra circostanza dalla quale il Giudice può liberamente ritenere che l’imputato abbia avuto in passato conoscenza che si stesse procedendo nei suoi confronti.

Se da un lato è evidente l’intento di ampliare i casi di conoscenza legale del processo da parte dell’imputato per renderne così più spedita la celebrazione in assenza, si intuisce dall’altro che il punto dolente della previsione è la sovrapposizione dei differenti concetti di "procedimento" e di "processo" (per tale intendasi il riferimento all’udienza) laddove è viceversa del tutto plausibile che una persona ben possa essere genericamente a conoscenza dell’esistenza di un "procedimento" a suo carico (ad esempio perché è stato generalizzato dalle Forze dell’Ordine nel momento iniziale ), ma nel contempo non essere affatto concretamente a conoscenza dell’inizio del "processo" stesso (si pensi alle ipotesi in cui sia stato nominato un difensore d’ufficio, che non abbia contatti con l’imputato).


Sembra, in altri termini, che al fine di privilegiare la speditezza del processo, ci si accontenti di una mera presunzione di conoscenza del processo stesso in capo all’accusato.
Per qualsiasi ulteriore delucidazione, non esistate a contattarmi.

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di Avv. Stefano Antenucci

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