Minorenne adescata con inganno e violenza sessuale


Minorenne adescata su Facebook con l’inganno e vittima di violenza sessuale
Minorenne adescata con inganno e violenza sessuale
La III Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta, con la Sentenza n. 5548 del 13 Dicembre 2017, il delicato caso di una minorenne adescata su Facebook con l’inganno e vittima di violenza sessuale.
Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato, con giudizio abbreviato, per il reato di violenza sessuale di cui all’Art. 609-bis Cod. Pen., aggravata ex Art. 609-ter Cod. Pen. e integrata col reato di sostituzione di persona ai sensi dell’Art. 494 Cod. Pen.
Il prevenuto, fingendosi fotografo professionista, aveva adescato su Facebook una ragazza minorenne.
Costui, oltre alla produzione di materiale pedopornografico, somministrava alla vittima sostanze alcoliche fino al raggiungimento dello stato di ubriachezza e, approfittandosi dell’inferiorità psichica e fisica della ragazza, la induceva a rapporti sessuali, tra l’altro filmati.
In entrambi i giudizi di merito, i giudici distinguevano la condotta dell’imputato in due diverse attività: la prima volta ad indurre in inganno la vittima spacciandosi per fotografo professionista; la seconda volta al compimento di rapporti sessuali approfittando di uno stato di inferiorità psichica causato dall’ingerimento di sostanze alcoliche.
L’accusato, opponendosi alla sentenza di appello, proponeva ricorso per cassazione articolandolo in un unico motivo: la Corte territoriale avrebbe interpretato in misura decisamente restrittiva la lettera dell’Art. 494 Cod. Pen. circa il reato di sostituzione di persona, poiché andrebbe intesa come riferita ad attività professionali il cui esercizio è sottoposto alla disciplina dell’iscrizione ad un albo professionale.
La Suprema Corte, a tal proposito, conferma il filone giurisprudenziale prevalente il quale, in relazione alla configurabilità del reato di cui all’Art. 494 Cod. Pen., considera la professione in senso ampio, come qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale.
Gli Ermellini, inoltre, rimarcano le peculiarità della fattispecie ricordando come
"...l’uso dei mezzi tipici o atipici indicati dalla norma deve connotare la condotta del soggetto agente e, nel caso di utilizzo di sostanze alcoliche, quindi, attesa la ratio della circostanza aggravante, assume rilievo la somministrazione di tali sostanze alla vittima al fine di agevolare o rendere possibile la commissione del reato: la persona offesa risulta non in grado o meno in grado di opporsi alla proposta sessuale dell’agente, in quanto l’assunzione indotta della sostanza alcolica incide sulla capacità di autodeterminazione e, quindi, sul processo di libera formazione (e mantenimento durante l’atto) del consenso all’atto sessuale. L’uso di sostanze alcoliche, al pari di quelle narcotiche e stupefacenti, secondo la previsione legislativa, è, infatti, idoneo ad alterare la capacità di autoderminazione della vittima, creando uno stato di inferiorità che, per integrare l’ipotesi aggravata in oggetto, non preesiste alla condotta dell’agente, ma che è indotto dallo stesso proprio con l’uso di dette sostanze, come avvenuto nella specie..."
Nel caso in esame, quindi, è presente una peculiarità, ossia la circostanza aggravante, ai sensi dell’Art. 609-ter comma 1 n.2 Cod. Pen., dell’uso di "armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa".
Detta circostanza aggravante assume ancor più rilievo quando l’uso di determinati mezzi, tipici o atipici, avviene per agevolare o rendere possibile la commissione del reato.
Di fatto, l’uso di tali mezzi altro non è che il tentativo di disinibire la vittima rendendola più accondiscendente di quanto lo sarebbe stata senza ricorrere a questi mezzi: la persona offesa risulta non in grado, o non del tutto in grado, di opporsi alla proposta sessuale dell’autore in quanto la propria capacità di autodeterminazione e la propria libera formazione risultano, al momento del fatto, alterate rispetto allo stato normale.

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di Avv.to Angelo De Nina

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