La tutela del paesaggio in Italia
Tematica sempre più importante nella legislazione nazionale ed europea

La difesa del paesaggio, le normative in materia, il modo di operare in territori sottoposti a Vincolo Paesaggistico sono tematiche complesse, difficili da affrontare per gli addetti ai lavori ed ovviamente frutto di dubbi e disorientamento da parte del cittadino. Proveremo, con una serie di articoli dedicati, a fare un excursus sulle normative in materia di Paesaggio che si sono susseguite in Italia, sul vincolo paesaggistico, sulla conseguente autorizzazione paesaggistica, sulla sanabilità in zona sottoposta a Vincolo (accertamento di compatibilità paesaggistica). Partiremo con la salvaguardia del paesaggio.
La tutela del paesaggio fa parte della Carta Costituzionale che all’art. 9 recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Tuttavia la tematica entra molto tempo prima nell’ordinamento giuridico italiano in particolare agli inizi del ‘900. La prima è la legge 11 giugno 1922, n. 778, seppure ancora priva di efficacia come strumento di tutela paesistica, segnò un’importante fase nell’evoluzione normativa sulla tutela delle "bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico". Fondamentale è l’introduzione di un concetto che sarà caposaldo della successiva legislazione: l’equiparazione tra bene artistico (divenuto poi bene culturale) e le bellezze naturali (oggi paesaggio). Con la suddetta legge del 1922 si introduce il concetto di "tutela" e quindi di "vincolo paesaggistico".. Un notevole salto di qualità arriva con l’entrata in vigore di leggi fondamentali che tutelano i beni culturali da un lato e il paesaggio dall’altro; queste norme vengono promulgate nel 1939 e sono la L. 1089 per i beni storico architettonici e la L. 1497 per il paesaggio. Le due Leggi, avanzate e all’avanguardia per l’epoca, hanno avuto vita lunga, di fatti sono rimaste in vigore fino all’emanazione del Testo Unico nel 1999 (D.Lgs 490/99). Nella L. 1497 si stabilisce l’importanza di individuare aree di particolare pregio ed interesse da tutelare e da vincolare per legge e si impone di richiedere specifica autorizzazione per mettere in essere modifiche esteriori nelle suddette zone.
Una vera e propria rivoluzione che è giunta fino a noi! Dal 1939 troviamo novazioni normative legate alla tutela del paesaggio nel D.P.R. 616/1977, nel quale si danno maggiori competenze alle regioni relativamente all’individuazione delle aree da tutelare e delle autorizzazioni da rilasciare. Con l’entrata in vigore della "legge Galasso", la L. 431/1985, invece si è assistito ad una ripresa di competenze da parte dello Stato rispetto alle Regioni e soprattutto fu introdotto un tassello fondamentale in tema di "approccio" alla tutela del paesaggio: la pianificazione paesaggistica o urbanistica con valenza paesaggistica come strumento primario di tutela. Ogni materia dell’ordinamento giuridico italiano è regolamentata da numerosissime, leggi, decreti attuativi, leggi regionali ecc... la fine degli anni ’90 è un periodo storico dove la tendenza è quella di razionalizzare e rendere organiche le normative di specifiche aree. Di questo nuovo approccio fa parte anche la tutela del paesaggio, di fatti viene emanato nel 1999 il "Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" il D.Lgs 490/99. L’obiettivo del T.U. era quello di unire, omogeneizzare e conseguentemente abrogare tutta la legislazione precedente in materia (le leggi del ’39, la legge Galasso L. 431/85 ecc...). Nel "490" furono anche definiti i beni soggetti a tutela ambientale, quelli tutelati per legge, gli elenchi delle aree di valore ambientale, l’autorizzazione per eseguire interventi nelle aree tutelate, le sanzioni amministrative e penali per opere in mancanza o difformità delle autorizzazioni prescritte. Questo breve excursus ci porta fino alla legislazione attuale il codice dei beni culturali ed il paesaggio che merita una trattazione dedicata.
La tutela del paesaggio fa parte della Carta Costituzionale che all’art. 9 recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Tuttavia la tematica entra molto tempo prima nell’ordinamento giuridico italiano in particolare agli inizi del ‘900. La prima è la legge 11 giugno 1922, n. 778, seppure ancora priva di efficacia come strumento di tutela paesistica, segnò un’importante fase nell’evoluzione normativa sulla tutela delle "bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico". Fondamentale è l’introduzione di un concetto che sarà caposaldo della successiva legislazione: l’equiparazione tra bene artistico (divenuto poi bene culturale) e le bellezze naturali (oggi paesaggio). Con la suddetta legge del 1922 si introduce il concetto di "tutela" e quindi di "vincolo paesaggistico".. Un notevole salto di qualità arriva con l’entrata in vigore di leggi fondamentali che tutelano i beni culturali da un lato e il paesaggio dall’altro; queste norme vengono promulgate nel 1939 e sono la L. 1089 per i beni storico architettonici e la L. 1497 per il paesaggio. Le due Leggi, avanzate e all’avanguardia per l’epoca, hanno avuto vita lunga, di fatti sono rimaste in vigore fino all’emanazione del Testo Unico nel 1999 (D.Lgs 490/99). Nella L. 1497 si stabilisce l’importanza di individuare aree di particolare pregio ed interesse da tutelare e da vincolare per legge e si impone di richiedere specifica autorizzazione per mettere in essere modifiche esteriori nelle suddette zone.
Una vera e propria rivoluzione che è giunta fino a noi! Dal 1939 troviamo novazioni normative legate alla tutela del paesaggio nel D.P.R. 616/1977, nel quale si danno maggiori competenze alle regioni relativamente all’individuazione delle aree da tutelare e delle autorizzazioni da rilasciare. Con l’entrata in vigore della "legge Galasso", la L. 431/1985, invece si è assistito ad una ripresa di competenze da parte dello Stato rispetto alle Regioni e soprattutto fu introdotto un tassello fondamentale in tema di "approccio" alla tutela del paesaggio: la pianificazione paesaggistica o urbanistica con valenza paesaggistica come strumento primario di tutela. Ogni materia dell’ordinamento giuridico italiano è regolamentata da numerosissime, leggi, decreti attuativi, leggi regionali ecc... la fine degli anni ’90 è un periodo storico dove la tendenza è quella di razionalizzare e rendere organiche le normative di specifiche aree. Di questo nuovo approccio fa parte anche la tutela del paesaggio, di fatti viene emanato nel 1999 il "Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" il D.Lgs 490/99. L’obiettivo del T.U. era quello di unire, omogeneizzare e conseguentemente abrogare tutta la legislazione precedente in materia (le leggi del ’39, la legge Galasso L. 431/85 ecc...). Nel "490" furono anche definiti i beni soggetti a tutela ambientale, quelli tutelati per legge, gli elenchi delle aree di valore ambientale, l’autorizzazione per eseguire interventi nelle aree tutelate, le sanzioni amministrative e penali per opere in mancanza o difformità delle autorizzazioni prescritte. Questo breve excursus ci porta fino alla legislazione attuale il codice dei beni culturali ed il paesaggio che merita una trattazione dedicata.
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