La tassazione Irpef degli sportivi professionisti


E` necessaria l`analisi della natura del rapporto di lavoro che si instaura con la società sportiva
La tassazione Irpef degli sportivi professionisti
Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei redditi originati da sportivi professionisti, è necessaria fare l’analisi della natura del rapporto di lavoro che si instaura con la società sportiva.
Il lavoro sportivo professionistico è disciplinato dalla Legge n. 91/1981, ed è caratterizzato, oltre che dalla sua obbligatoria rispondenza a determinati modelli formali, individuati dal CONI e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dall’onerosità e dalla continuità della prestazione sportiva.
Nel caso in cui il contratto stipulato tra gli sportivi professionisti e la società sportiva sia riconducibile all’ambito del lavoro subordinato, ne consegue che la tassazione dei relativi redditi deve avvenire in base alle disposizioni degli articoli da 49 a 52 del DPR n. 917/86 in materia di redditi di lavoro dipendente. In detta circostanza, dunque, il reddito percepito dallo sportivo professionista, in denaro o sotto forma di c.d. "fringe benefit", deve essere assoggettato ad imposizione reddituale tramite ritenute alla fonte prelevate dalla società sportiva, che opera quale sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973.
Tali ritenute, peraltro, devono essere regolarmente effettuate anche nelle ipotesi in cui gli sportivi professionisti non siano fiscalmente residenti in Italia. E infatti, a meno dell’esistenza di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni che consenta di disapplicare le ritenute alla fonte, la società sportiva è in ogni caso obbligata alla loro effettuazione all’atto della corresponsione dei redditi. In questo caso, tuttavia, resta ferma la possibilità che le ritenute siano riconosciute nello Stato estero di residenza fiscale dell’atleta come importi che possono contribuire alla determinazione del credito per imposte estere a suo favore.
Il reddito imponibile Irpef
Il reddito imponibile ai fini Irpef degli sportivi professionisti, tenuto conto degli accordi assunti in sede di stipulazione del contratto di lavoro professionistico, è costituito dalle retribuzioni in denaro e dai compensi in natura ("fringe benefit") percepiti dall’atleta per ciascun periodo d’imposta, da determinarsi secondo quanto previsto dall’articolo 51 del Tuir. In pratica, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, devono essere assoggettati ad Irpef le somme ed i valori percepiti in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro sportivo, come gli stipendi, i compensi in natura ed i premi aggiuntivi corrisposti direttamente dalla società sportiva di appartenenza. Sotto questo aspetto è importante evidenziare che sono assoggettabili a tassazione Irpef anche le somme corrisposte dalle società sportive, a favore del procuratore che abbia assistito gli sportivi professionisti in occasione della stipulazione del contratto di lavoro. Su questo aspetto la Legge n. 147/2014 ha stabilito che il 15% dei compensi versati dai club ai procuratori sportivi dei atleti professionisti rappresenta una parte dello stipendio dell’atleta. Nello specifico, mediante l’inserimento del comma 4-bis nell’articolo 51 del Tuir, è stato previsto che:
"ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative"
Sul tema è intervenuta poi la Legge n. 208/2015, la quale ha stabilito l’abrogazione, a partire dal primo gennaio 2016, del comma 4-bis dell’articolo 51 del Tuir, relativa alla presunzione di un fringe benefit per gli atleti professionisti divenuti oggetto modifiche al contratto di prestazione sportiva.

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di Studio Molinaro

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