Richiedi una consulenza in studio gratuita!

La riforma della responsabilità medica: le novità


Cosa cambia con l'entrata in vigore della Riforma Gelli sulla responsabilità penale e civile dei medici
La riforma della responsabilità medica: le novità

Dal primo aprile 2017 è ufficialmente entrata in vigore la Legge n. 24/2017, nota come "riforma Gelli" sulla responsabilità medica.
Numerose e anche di impatto significativo sono le novità previste dalla legge che si propone di mettere ordine in uno dei settori più problematici della responsabilità civile e penale, con un contenzioso enorme che ogni anno va aumentando in modo esponenziale.
La responsabilità penale del sanitario:
Nel codice penale è introdotta la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (art. 590-sexies c.p.).
In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.
La responsabilità civile della struttura e del sanitario:
Importanti novità sono previste in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria e dell'esercente la professione:
Viene sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata): la struttura che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria risponderà infatti delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Per contro, la responsabilità del sanitario viene attratta nell'orbita dell'illecito extracontrattuale: il sanitario infatti risponderà del proprio operato in base all'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
La diversa natura - rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale - della responsabilità della struttura e del sanitario comporta notevoli ricadute sul piano sostanziale (si pensi al diverso regime della prescrizione: decennale in caso di responsabilità contrattuale, quinquennale per quella aquiliana) e processuale (ad es. per quanto concerne l'onere della prova della responsabilità e del danno).
Nella determinazione del danno il giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all'osservanza delle linee guida.
Condizione di procedibilità:
L'azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria deve essere preceduta, a pena di improcedibilità, dal ricorso per consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (art. 5, comma 1-bis).
La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.
In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
Obbligo di assicurazione:
Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private è previsto l'obbligo di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera; la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private (compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica).
Per garantire efficacia all'eventuale azione di rivalsa ogni sanitario che operi a qualunque titolo in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Le strutture devono pubblicare sui rispettivi siti internet i dati riguardanti l'impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali.
L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione:
E' introdotta l'azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario:
E’ previsto il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione e, viceversa, il litisconsorzio necessario della struttura sanitaria nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione del sanitario.
L'impresa di assicurazione, il sanitario e il danneggiato avranno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
Il Fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria:
Si prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, che sarà alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.
Un apposito regolamento del Ministro della Salute dovrà disciplinare in dettaglio la misura e le modalità di versamento del contributo e le forme di intervento del fondo.
Le novità non finiscono qui:
E’ prevista l’istituzione della figura del Garante per il diritto alla salute, l’istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, e la creazione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
La direzione sanitaria della struttura, in caso di richiesta di accesso da parte degli aventi diritto, deve fornire entro i successivi 7 giorni la documentazione sanitaria del paziente, preferibilmente in formato elettronico.
Le strutture sanitarie dovranno pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (cd. risk management).
Infine, si prevede la possibilità, per i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto, di concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia in caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e di disporre la presenza di un medico di loro fiducia.

Avv. Sigmar Frattarelli

Articolo del:



L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse

Altri articoli del professionista

Responsabilità solidale tra clinica e medico

Non occorre che clinica e medico siano legati da un vincolo contrattuale. Il medico agisce comunque come ausiliario dell’organizzazione aziendale

Continua

Vittima incidente. Risarcibile anche la fidanzata

Il danno morale non spetta solo ai parenti o al coniuge ma anche ai soggetti che siano stati legati alla vittima da uno stretto legame affettivo

Continua

Oltre al mobbing esiste anche lo straining

Il lavoratore vittima di vessazioni e atti ostili da parte dei suoi colleghi nella consapevolezza del datore di lavoro

Continua

Lecito adescare e spiare il dipendente su Facebook

Confermata la legittimità del licenziamento del dipendente colto a chattare su Facebook

Continua

L'infortunio nel percorso casa-luogo di lavoro

Infortunio in itinere. Concetto di infortunio "occasionato dal lavoro"

Continua

Fondo patrimoniale e salvaguardia dei propri beni

Quando è possibile opporre ai creditori l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale

Continua

Il licenziamento ritorsivo e per rappresaglia

Reintegrazione nel posto di lavoro anche dopo l'entrata in vigore del Jobs Act

Continua

Jobs Act: quando scatta la prescrizione?

Contratti a tutele crescenti, dubbi sulla decorrenza della prescrizione

Continua

Non è licenziabile il dipendente maleducato

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che ha comportamenti maleducati con i colleghi o accusa l'azienda di mobbing

Continua

Cassazione: nessun legame tra vaccini e autismo

Non esiste alcuna prova scientifica che i vaccini possano causare malattie dello spettro autistico

Continua

Sanzionata l'assenza a visita fiscale

Legittimo il licenziamento del dipendente assente ingiustificato alla visita fiscale

Continua

Avv. Sigmar Frattarelli - Lecito svolgere un altro lavoro in malattia

Illegittimo il licenziamento se il lavoro svolto durante la malattia non compromette nè ritarda la g

Continua

Medico in colpa se non fornisce la prova contraria

Non spetta al paziente fornire la prova della colpa del medico, ma è quest'ultimo che deve dimostrare di avere agito con diligenza

Continua

Nichel nei fazzoletti, produttore condannato

Obbligatoria sull'etichetta del prodotto l`informazione della presenza di nichel

Continua

Il lavoratore straniero va formato nella sua lingua

La mancata formazione dello straniero in lingua comprensibile può essere causa di infortunio o morte

Continua

L'investigatore privato non può controllare il lavoro del dipendente

Illecito servirsi di agenzie investigative per verificare lo svolgimento dell'attività lavorativa

Continua

Il risarcimento ai familiari del lavoratore morto sul lavoro

Gli indennizzi e risarcimenti spettanti ai familiari del lavoratore morto per infortunio o malattia

Continua

Il contagio da Coronavirus sul lavoro è considerato infortunio

Se si è stati infettati dal Coronavirus sul luogo di lavoro ovvero “in occasione di lavoro”, il contagio è assimilato all’infortunio sul lavoro

Continua

Malasanità, la prova del danno nelle infezioni ospedaliere

Gli oneri probatori a carico del danneggiato e delle strutture sanitarie. Un prontuario dalla Corte di Cassazione

Continua

Malasanità: la cartella clinica incompleta o inesatta

La incompleta o difettosa tenuta della cartella clinica non può mai comportare, in sede di eventuale processo, un pregiudizio né uno svantaggio per il paziente

Continua