La responsabilità precontrattuale


Formazione progressiva del contratto - responsabilità precontrattuale - art. 1337, art. 1338, art. 1440 codice civile
La responsabilità precontrattuale
La formazione di un contratto può essere istantanea, nel senso che l'accordo è immediato ed efficace da subito, oppure progressiva, distinguendosi una fase preparatoria, che può consistere in semplici intese, che di norma non hanno effetto vincolante, o anche in contratti preliminari, che viceversa vincolano le parti alla stipula del definitivo.
Quando le parti raggiungono l'accordo in modo progressivo, e una di esse, senza giustificato motivo, recede dalle trattative o si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, si può delineare un profilo di responsabilità precontrattuale, che consiste nella lesione della libertà negoziale, realizzata attraverso un comportamento colposo o doloso, in violazione del principio di buona fede.

Più precisamente, nell'impianto codicistico sono due le norme che si occupano della responsabilità precontrattuale: l'art 1337 c.c., che concerne in generale il recesso dalle trattative, e l'art. 1338 c.c., che, invece, riguarda la specifica ipotesi di chi, conoscendo l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne abbia informato l'altra parte. In entrambi i casi rileva la buona fede, intesa in senso oggettivo, nel senso cioè di correttezza, di regola comportamentale, come nelle ipotesi di cui agli artt. 1375 c.c. e 1366 c.c., rispettivamente in materia di esecuzione ed interpretazione del contratto, che altro non sono che specificazioni del più generale dovere di buona fede che l'art. 1175 c.c. impone alle parti del rapporto obbligatorio e si sostanzia in una serie di comportamenti che vanno dall'obbligo di informazione a quello di chiarezza, ovvero all'obbligo di segretezza.

La trattativa, beninteso, deve essere giunta a uno stadio tale per cui l'altra parte verosimilmente e ragionevolmente confidi nella stipulazione del definitivo. In altre parole, è fuor di dubbio che nelle trattative non sussiste alcun obbligo di concludere un accordo, vigendo in materia il principio dell'autonomia negoziale, ma è altrettanto vero che il diritto di recesso non è ad nutum, ma necessita di una giusta causa, di una motivazione concreta, che lo renda lecito e dunque meritevole di tutela da parte dell'ordinamento in opposizione all'affidamento nella conclusione del contratto della controparte.

Per quanto concerne l'ipotesi disciplinata dall'art. 1338 c.c., essa si realizza quando una parte, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non la comunichi alla controparte (1° requisito), la quale, a sua volta, senza colpa, abbia confidato nella validità del contratto (2° requisito). La responsabilità in questo caso si fonda su una doppia condotta meramente colposa.
Va dato atto, tuttavia, che la lettura evolutiva della responsabilità precontrattuale, si dilata ulteriormente, fino a comprendere ipotesi in cui il comportamento scorretto della parte si concreta nella induzione alla stipulazione di un contratto che l'altra parte avrebbe senz'altro concluso ma a condizioni diverse e più vantaggiose, secondo il combinato disposto dell'art. 1337 c.c. con l'art. 1440 c.c.. Quest'ultima norma, che, come è noto, disciplina il c.d. dolo incidente, sarebbe perciò espressione di un principio generale dal quale si ricava che la responsabilità prescinde dall'invalidità del contratto ma è legata alla violazione delle regole di correttezza e lealtà.

La buona fede, come si è detto, lungi dall'essere solo un canone comportamentale, impone obblighi di correttezza, lealtà, informazione che, proprio perchè obblighi, non possono non assumere un'autonoma rilevanza in caso di violazione dolosa o colposa da parte dei privati.
Si suol parlare, a questo proposito, di vizi incompleti della volontà, cioè quelle anomalie che inficiano il processo decisionale senza tuttavia raggiungere gli estremi del vizio del consenso e come tale comportante l'annullabilità o la rescissione.
Si pensi alla pressione psicologica che non integra la violenza ex art. 1434 c.c., o, ancora all'errore non essenziale, od alla violazione degli obblighi informativi, soprattutto nel caso di rapporti asimmetrici, tra cui, tipici, quelli che coinvolgono la categoria dei consumatori.

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di Avv. Corrado Palici di Suni

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