La responsabilità per attività pericolose


Applicabilità art. 2050 c.c. - Criteri per la valutazione della pericolosità della attività svolta - Casistica
La responsabilità per attività pericolose
L’art. 2050 c.c. disciplina la responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolose e, in particolare, stabilisce che: "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

Si tratta di una ipotesi di cosiddetta "responsabilità oggettiva" in presenza della quale il danneggiante risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta. Il danneggiato deve solo provare la esistenza del nesso causale (ossia della relazione che lega un atto o un fatto all'evento dannoso), non essendo necessario provare la colpa o il dolo del soggetto agente.

Per quanto riguarda la individuazione delle "attività pericolose" cui fa riferimento l'articolo 2050 c.c., la norma indica due criteri in base ai quali valutare la natura "pericolosa" o meno dell'attività: la natura stessa dell’attività svolta o la natura dei mezzi adoperati. La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2050 c.c. opera pertanto sia per le attività oggettivamente pericolose, sia per quelle che, pur non essendo oggettivamente pericolose, possono diventarlo in conseguenza del particolare tipo di strumenti utilizzati. Secondo la Corte di Cassazione, costituiscono attività pericolose ex art. 2050 c.c., non solo quelle che sono qualificate pericolose dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che per la loro stessa natura o per la natura dei mezzi adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno in considerazione della loro potenzialità offensiva (Cassazione 07/05/2007, n.10300; Cassazione, Sezione III, 29/05/1998, n.53041).

La valutazione in merito alla pericolosità di una determinata attività deve essere effettuata caso per caso. La giurisprudenza, tuttavia, ha fornito alcuni criteri generali in base ai quali valutare la pericolosità dell'attività svolta. Tra i diversi criteri individuati, particolarmente rilevante è la frequenza statistica con cui da un certo tipo di attività può derivare un certo tipo di danno. Ulteriore criterio rilevante è la gravità dei danni astrattamente conseguenti alla attività svolta. In casi particolari, sono state ritenute pericolose dalla giurisprudenza diverse attività di diversa natura tra le quali: attività edile quando, per la sua natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, evidenzi una rilevante probabilità di cagionare danni anche per mera omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza" (Trib. Monza 29 agosto 2003), alpinismo (Cass. 24 luglio 2012, n. 12900), maneggio (Cass. Civ., sez III, 1 aprile 2005, n. 6888), taekwondo (Cassazione penale , sez. IV, sentenza 18.07.2014 n° 31734), attività venatoria (Cass. 30 novembre 1977, n. 5222), gestione impianti di risalita per sciatori (Trib. Como 31 maggio 1972) esercizio di giostre (Corte di Appello di Cagliari 26/02/2000), attività di gestione aeroportuale (Trib. Genova 5 ottobre 2001) tappeti elastici (Tribunale di Pescara 10/07/1999), trattamento di dati personali (Tribunale di Napoli 08/07/2002).

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di Avv. Luisa Gaspari

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