La nullità del testamento olografo


Caratteristiche del testamento olografo, casi di nullità e rimedi individuati dalle Sezioni Unite del Supremo Consesso
La nullità del testamento olografo
Il testamento olografo è la forma più semplice con cui un soggetto può disporre dei propri beni; le sue caratteristiche fondamentali sono l’autografia, la data e la sottoscrizione.
L’autografia comporta la scritturazione per intero di pugno ad opera del testatore, che può avvenire su qualsiasi superficie e con qualsiasi mezzo. Caratteri fondamentali sono la personalità e l’abitualità, sicché si possa ricondurre la scrittura alla persona del testatore.
Altro requisito è la presenza della data che serve ad indicare il momento temporale del testamento e deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno, senza particolari vincoli di forma.
Infine, terzo requisito fondamentale è la sottoscrizione autografa del testatore che deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie, in quanto saranno prive di effetto le disposizioni scritte dopo la firma.
L’art. 606 del codice civile stabilisce che il testamento olografo è affetto da nullità se non rispetta la forma prevista dalla legge, ovvero quando manca la autografia o la sottoscrizione, o queste risultano falsificate, mentre la mancanza della data comporterà solo l’annullabilità del testamento.
Legittimato ad agire, al fine di far rilevare la nullità, è chiunque ne abbia interesse e l’azione è imprescrittibile; il testamento nullo non produce effetti e, pertanto, la successione verrà regolata dalla legge come una qualsiasi successione legittima.
Ma qual è il corretto strumento processuale per contestare l’autenticità di un testamento olografo?
A tal proposito sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno provveduto a comporre un contrasto giurisprudenziale tra chi sosteneva la tesi della proposizione della querela di falso e chi, invece, sosteneva la tesi del disconoscimento della scrittura privata.
Gli ermellini, nella sentenza n. 12307 del 2015, hanno espresso il seguente principio di diritto: "La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa".
Le sezioni Unite nel comporre il contrasto giurisprudenziale, seppur in modo discutibile soprattutto in ordine all’inversione dell’onere della prova, attraverso la scelta dall’azione di accertamento negativo, hanno cercato di contemperare varie esigenze quali, quella di mantenere il testamento olografo tra le scritture private, quella di regolare l’onere probatorio in modo che questo verta su colui che contesti l’autenticità del testamento, ed infine quella di evitare che il processo si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello della querela di falso.
Altro importante aspetto da non sottovalutare è quello relativo a chi citare in giudizio, ovvero avverso chi vada proposta l’azione di nullità di un testamento olografo ponendosi, pertanto, un problema di litisconsorzio necessario.
Anche in tale ambito sono intervenuti i giudici di Piazza Cavour che con la sentenza numero 4452 del sette marzo 2016 hanno chiarito, e ribadito, che nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo per nullità dello stesso, in considerazione dell’unità del rapporto dedotto in giudizio poiché unico è il fatto generatore ovvero la morte del de cuius, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.
Tale ultimo orientamento, rappresenta un indirizzo chiaro e costante che non incontra particolari soluzioni difformi nemmeno nella giurisprudenza di merito.
Pertanto, andranno citati in giudizio non solo gli eredi testamentari ma anche tutti gli eredi legittimi, ex articolo 102 del codice di procedura civile.

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di avv. Nicola Comite

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