La notificazione da parte dell'avvocato


I requisiti necessari per notificare un atto giudiziario direttamente dal legale
La notificazione da parte dell'avvocato
La notificazione da parte dell’avvocato

La sentenza della Corte di Cassazione n. 18385 del 31 luglio 2013 ha finito con il rammentare alla memoria degli operatori del processo tributario la facoltà di notificazione, concessa agli avvocati dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 e sostanzialmente poco adottata in ragione delle numerose formalità che la stessa fonte impone.

Tale legge interveniva nel sistema delle notificazioni che, in precedenza, non ammetteva contesti diversi da quello dell’intermediazione necessaria dell’ufficiale giudiziario nel procedimento tra notificante e destinatario dell’atto.

In pratica, dal 1994 si è aperta, per i legali, la possibilità di veder concentrate - nella propria persona - la titolarità del potere di impulso, la funzione di intermediazione e i compiti relativi alla consegna dell’atto all’ufficio postale ovvero al collega che rappresenta il destinatario.

Con il predetto responso n. 18385/2013, il collegio giudicante ha ritenuto che, in adesione alla giurisprudenza pregressa (ord. n. 6811 del 28 marzo 2011), ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita dall’avvocato ai sensi della suindicata legge, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l’inammissibilità - prevista dal D.Lgs. n. 546/1992 art. 53, comma 2, seconda parte - nel caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata L. n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dal D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, comma 3.

La Corte ha cioè ritenuto che, su chiunque provveda alla notifica, gravi l’onere di cui all’art. 123 disp. att. c.p.c., comma 1, di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Pertanto gli effetti del mancato adempimento gravano sulla parte solo quando questa bada direttamente alla notifica a mezzo del servizio postale, mentre - ove si avvalga di un altro soggetto notificatore - il mancato rispetto dell’art. 123 non produce effetti sulla posizione processuale della parte.

L’arresto di cui sopra trova il fondamento nel fatto che, grazie alla L. n. 53/1994, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge, ma - come meglio si descriverà a breve - non è sufficiente che il difensore sia iscritto all’albo degli avvocati e che sia già munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c., giacché è necessaria la coincidenza di due ulteriori condizioni: la prima è che sia autorizzato dal Consiglio dell’ordine, nel cui albo è iscritto, la seconda che sia munito di apposito registro cronologico.

L’affidamento di tale funzione all’avvocato è "mitigata" dal fatto che eventuali irregolarità o abusi nel compimento di tali annotazioni comportano conseguenze penali e costituiscono illecito disciplinare.

Gli atti che si possono notificare secondo la L. n. 53/1994 sono:
• gli atti in materia civile ed amministrativa (e qui l’apertura, implicita, anche al processo tributario);
• gli atti stragiudiziali .

Addirittura l’avvocato, che notifica personalmente per mezzo del servizio postale, gode del "privilegio" che per tal tipo di attività non esistono i limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l’Ufficiale Giudiziario.

La facoltà de qua è riservata all’avvocato che:
• sia iscritto all’albo;
• sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine;
• sia munito d’apposito registro cronologico;
• sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all’art. 83 c.p.c.

Avv.Maria Rosaria Palmieri

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di Avv.Maria Rosaria Palmieri

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