La notifica degli atti consegnati al portiere è valida?


La notificazione è nulla se non si informa il destinatario tramite raccomandata dell’avvenuta consegna
La notifica degli atti consegnati al portiere è valida?

La notifica degli atti consegnati al portiere è considerata valida? Oppure nulla e, quindi, può essere contestata?
L’art. 139 del codice di procedura civile disciplina proprio tale ipotesi, nel caso in cui il destinatario non sia reperibile.

Il primo comma dell’articolo citato indica che, nel caso di assenza del destinatario, la notificazione “deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l’industria  o il commercio” e “se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi – come recita il secondo comma –, l'ufficiale  giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.

Solo in mancanza dei familiari o di addetti alla casa, la notifica dell’atto può essere consegnata, in alternativa, “al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla”, in base al terzo comma dell’art. 139 del c.p.c.

Ma basta ciò affinché la notificazione sia valida da un punto di vista tributario?
Nell’ultimo e quarto comma dell’art. 139 del c.p.c. è stabilito che “il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 1268, depositata in data 25 gennaio 2016, ha stabilito come la consegna dell’atto giudiziario nelle mani del portiere assicura che il medesimo atto sia pervenuto al destinatario. Tale assunto è confermato anche dalla considerazione che l’art. 7, VI comma, L. 890/1982 e l’art. 139, IV comma, c.p.c. non prevedono espressamente l’obbligo della ricevuta di ritorno, nonché dalla più recente giurisprudenza espressamente richiamata per cui la notifica di un atto consegnato nella mani del portiere o dell’addetto alla ricezione si perfeziona con l’invio della raccomandata mediante la quale si informa il destinatario ed indipendentemente dall’esito della stessa (Cass. 1366/2010; 19366/2013).

Gli ermellini, però, hanno precisato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, a pena di nullità.

Tuttavia, è stato precisato, sempre dalla Suprema Corte, che in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto a pena di nullità, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto.

Tale accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario deve essere congruente con quanto stabilito tassativamente dall’art. 139 c.p.c., cioè devono essere attestate chiaramente le ricerche di reperibilità effettuate e l’accertata assenza sia del destinatario che dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma (familiari e addetti alla casa).

A tal riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che per ritenere regolare la notificazione a mani del portiere, non basta l’invio della lettera raccomandata con l’avviso al destinatario di avvenuta notifica. E’ necessario anche che l’ufficiale giudiziario provi di aver effettuato le ricerche preliminari dei familiari o degli addetti di casa.

In conclusione, deve dunque ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139, comma 2, c.p.c.

Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto quale specificamente “addetto” alle notifiche, dichiarandosi incaricato dal destinatario di tale mansione, ed in detta veste venga indicato sull’originale che riporta la relata dell’ufficiale giudiziario procedente, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata.

ale presunzione, per essere contestata, necessita della prova contraria fornita dal destinatario e la mancanza della stessa comporta l’applicazione della disciplina prevista dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c. e non di quella speciale, fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione al portiere o al vicino con successiva lettera raccomandata. Solo in caso di notifica a mani del portiere che riceva l’atto in tale sua qualità e senza uno specifico incarico del destinatario, è richiesta l’indicazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, ovvero familiari e addetti (Cass. civ. sent. n. 366/2005; sent. n. 11882/2002; sent. n. 14191/2000; sent. n. 5706/1999).

Però, l’omessa menzione della ricerca dei familiari e degli addetti abilitati a ricevere l’atto, come da secondo comma dell’art. 139 c.p.c., non comporta la nullità della notificazione effettuata a mani del portiere e del vicino di casa, se l’ufficiale giudiziario attesta nella relata «tale qualificatosi, capace, che si incarica della consegna stante la sua momentanea assenza e dei familiari»; questa formula, infatti, indica letteralmente e logicamente, il mancato rinvenimento del destinatario e di ogni altra persona idonea alla ricezione (Cass. civ. sent. n. 12510/1992).

Specificamente in materia tributaria, l’articolo 14 della legge 890/1982 – analogamente a quanto stabilito dall’articolo 26 del Dpr 602/1973 per la cartella di pagamento – reca una disciplina speciale per gli atti tributari, stabilendo che la relativa notificazione può “avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente (vale a dire, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore: cfr Cassazione, 3334/2017, 1980/2015 e 23117/2013) dagli uffici finanziari…”.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, quando la notifica è eseguita dall’ufficio a mezzo del servizio postale in via diretta, non rilevano le disposizioni della legge 890/1982, che “concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario (o agente notificatore equiparato, tra cui il messo speciale autorizzato degli uffici finanziari)” (cfr Cassazione, 12217, 11094, 11007, 10245, 9614 e 9227, tutte del 2017), ma trova applicazione la disciplina prevista per le raccomandate cosiddette “ordinarie” dal Dpr 655/1982 e, ratione temporis, dai decreti del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e del ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008; attualmente, si rendono applicabili le regole fissate dall’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 giugno 2013, n. 385/13/Cons.

Nelle richiamate discipline non è previsto che al recapito del piego in mani di persona diversa dal diretto interessato debba far seguito l’invio a quest’ultimo di una “comunicazione di avvenuta notifica”.

Per costante giurisprudenza, quindi, in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata postale, non occorre alcuna annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico e l’atto recapitato all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, “stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”; e ciò vale anche quando l’atto sia ricevuto dal portiere, senza che necessiti “l’ulteriore adempimento della raccomandata informativa, quale previsto dall’art. 7, 6° comma della L. n. 890/1982, analogamente a quanto disposto dall’art. 139, 4° comma c.p.c. in tema di notifica al portiere per ufficiale giudiziario” (cfr Cassazione, 6680/2016 e 23874/2015).

 

Articolo del:


di Avv. Jasmine Bettinelli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse