La messa alla prova ripulisce il casellario giudiziale e i carichi pendenti

Il certificato generale, il certificato penale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti non faranno menzione del procedimento di messa alla prova. Si tratta della novità introdotta dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 con la quale il Governo ha voluto premiare il buon esito della messa alla prova, escludendo la menzione nei certificati penali dei provvedimenti relativi al reato divenuto estinto.
In pratica, gli imputati che aderiscano alla messa alla prova a seguito della commissione di un reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni (p.e. i reati di cui al Codice della Strada), possono giovare di un casellario giudiziale "pulito" in caso di buon esito della messa in prova.
Giustamente, anche nell'ottica di accesso a nuove opportunità di lavoro, si è ritenuto di favorire il reinserimento sociale del soggetto che abbia attenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, garantendo la non menzione nei certificati penali sia della ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, sia della sentenza che dichiara l'estinzione del reato.
Conformente si è recentemente pronunciata anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 231 del 07 dicembre 2018.
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