La diffamazione aggravata sui social network


L'aggravante del mezzo della pubblicità. Le scriminanti del diritto di critica e del diritto di cronaca
La diffamazione aggravata sui social network
La diffamazione a mezzo internet, in particolare sui social network, secondo ormai consolidata giurisprudenza della stessa Suprema Corte di Cassazione, deve qualificarsi quale fattispecie caratterizzata dall’aggravante speciale per le offese commesse con qualsiasi mezzo di pubblicità (Cassazione penale, sentenza n. 31392 del 25.07.2008; Cass penale, sez, n.50 del 2 gennaio 2017).
E’ la stessa particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio che rende necessario un trattamento sanzionatorio di maggiore severità.
L’uso del social network consente una rapida divulgazione delle affermazioni diffamatorie, come è facile verificare sia dal numero degli interventi nella discussione, sia dallo stesso numero degli "amici" degli utenti interessati.
La potenzialità lesiva delle espressioni usate risulta, in concreto, essere ampliata dal contesto in cui si svolgono le discussioni, considerato il gran numero di persone che hanno accesso ai profili dei social network
Non è, nella maggior parte dei casi, operante la scriminante del diritto di critica, che si distingue dall’insulto, in quanto la prima è argomentata, mentre il secondo appare totalmente gratuito.
Un giudizio critico non può essere privo di una giustificazione e di un’argomentazione delle ragioni della censura (Cassazione penale, sez. V, n. 11662 del 20 marzo 2007).
Inoltre, le critiche devono trovare riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e non devono concretizzarsi in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l’attenzione negativa, in questo caso, degli internauti, sulla persona criticata.
Sulla eventuale rilevanza della scriminante del diritto di cronaca, si sottolinea che questa presuppone la verità della notizia, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca della notizia, la continenza, intesa quale rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica, la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione.
La verità della notizia non sussiste quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni della realtà oggettiva, anche solo in parte, nella mente del lettore.
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca presuppone, quindi, la fedeltà dell’informazione, cioè l’esatta rappresentazione del fatto percepito, che deve rendere inequivoco il tipo di percezione, spiegando se è relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico ed inoltre se è diretta ovvero indiretta.

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di Avv. Monica Nassisi

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