L'esdebitazione ex art.14-terdecies l. 3/2012


L’esdebitazione nella procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-terdecies legge n. 3/2012: tra imbarazzo ed indeterminatezza
L'esdebitazione ex art.14-terdecies l. 3/2012
Nella procedura di liquidazione del patrimonio, a norma dell’art. 14-terdecies della legge n. 3/2012, il debitore non fallibile, ha facoltà di richiedere, con istanza da depositare entro l’anno successivo alla chiusura del procedimento, la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che sono rimasti insoddisfatti (c.d. esdebitazione civile). Perché ciò sia possibile il debitore persona fisica deve soddisfare, almeno parzialmente, i creditori concorsuali attraverso il riparto finale dell’attivo liquidato, desumibile dai suoi beni personali. Per ottenere l’esdebitazione è necessario che il soggetto istante rispetti ulteriori specifici presupposti (art. 14-terdecies comma 1):
· abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo una adeguata collaborazione, adoperandosi per la corretta esecuzione delle operazioni;
· non abbia, in alcun modo, ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
· non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
· abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione del mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte d’impiego;
· non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati ex art. 16 della L. 3/2012.
Riguardo il pagamento parziale dei creditori preme evidenziare che la normativa non stabilisce dei termini quantitativi, ovvero in che misura debbano essere soddisfatti i debiti in relazione alla sua totalità cosicchè l’organo giudiziario possa concedere l’esdebitazione. In merito al problema giunge un condivisibile soccorso fornito dalla giurisprudenza formatasi relativamente all’esdebitazione fallimentare, in cui all’art. 142 L. fall., sostiene che il soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali si considera realizzato anche quando alcune categorie di creditori (nel caso i chirografi) non abbiano ricevuto nulla in sede di riparto (Cass. nn. 16620/2016 e 9767/2012). La Suprema Corte, poi, ribadisce che deve essere consentito al giudice di merito, per la verifica della sussistenza della condizione del pagamento parziale, di eseguire una valutazione comparativa della consistenza dei crediti soddisfatti rispetto a quanto dovuto nella sua totalità (Cass. SS.UU. n.24214/2011 e n. 24215/2011).
Infatti, il Tribunale di Roma, il 6 dicembre 2011, non ha concesso l’esdebitazione all’imprenditore istante in quanto la percentuale di soddisfacimento dei crediti era di poco inferiore al 5%. Mentre il Tribunale di Treviso, il 10 maggio 2016, ha riconosciuto l’ammissibilità del beneficio anche considerando che alcuni creditori non fossero per nulla soddisfatti, senza che venisse operata alcuna distinzione tra creditori privilegiati e chirografari. Infine la Corte di Appello di Brescia, il 28 aprile 2016, ha concesso l’esdebitazione tenuto conto che la quota complessiva dei crediti soddisfatti costituisse il 27% del passivo.
Così, analogamente a quanto avviene nel fallimento, l’esdebitazione viene concessa previa valutazione discrezionale dell’organo giudiziario, dato l’assenza di una disposizione che fissi una percentuale minima di soddisfazione dei creditori concorrenti per accedere al beneficio. Per giunta si consideri che il Tribunale, al quale spetta il compito di dichiarare l’inesigibilità dei crediti residui, nell’emettere il suo provvedimento non è formalmente soggetto all’obbligo di motivazione.
Per cui nel quotidiano quando il professionista - dinnanzi ad un caso di sovraindebitamento deve valutare se proporre ad un cliente la procedura di liquidazione del patrimonio, sapendo che sulla base della percentuale di soddisfazione dei creditori l’esdebitazione - a cui il debitore aspira per ripulirsi dal peso dei debiti - possa discrezionalmente essergli concessa dal tribunale, si trova in una situazione di grosso imbarazzo dovuto all’indeterminatezza della normativa. Il debitore, in momenti come questi, si affida fiduciosamente al professionista perché ha bisogno di un importante supporto professionale e "psicologico" per affrontare con coraggio il suo stato di disagio. Il professionista, quindi, assumendo un tale incarico è chiamato ad assolvere una funzione addirittura sociale, per cui deve dare risposte possibilmente convincenti e risolutive, con l’ausilio di strumenti normativi adeguati. Si auspica quindi, che la legge n. 3/2012 venga presto aggiornata ed integrata per consentire al mondo professionale di affrontare le difficili situazioni con responsabilità e consapevolezza per conseguire il fine per cui è stata emanata.

Articolo del:


di Massimo Gullini

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