Informazione sul diritto di difesa e avviso di garanzia: differenze


Cos'è l'informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis c.p.p. e in cosa si differenzia dall'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p.
Informazione sul diritto di difesa e avviso di garanzia: differenze

L'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa

L’art. 369 bis. c.p.p. prevede che al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio eventualmente richiesto a norma dell’art. 415 bis c.p.p., il P.m. deve, a pena di nullità degli atti successivi, notificare alla persona sottoposta alle indagini una comunicazione della nomina del difensore d’ufficio, con il contenuto dello stesso articolo indicato.

Questa disposizione – osserva Nappi (Guida, 61) – integra, evidentemente, quelle già dettate sia dagli artt. 364 comma 2 e 365, comma 1, che prevedono la nomina di un difensore d’ufficio per la persona sottoposta alle indagini che ne sia priva, sia dall’art. 28 disp. att., che prevede l’immediata comunicazione all’imputato della nomina di un difensore d’ufficio e rimane applicabile ai soli casi in cui la fase processuale si apra senza il passaggio previsto dall’art. 415 bis c.p.p.

La norma ha una chiara valenza garantista posto che tende ad assicurare che all’indagato vengano fornite le coordinate essenziali sulla configurazione della difesa tecnica nel processo penale, attraverso le quali egli può esercitare sin dalle prime fasi del procedimento un effettivo diritto di difesa.

Il termine ultimo per eseguire l’incombente previsto dall’art. 369 bis c.p.p. è quello immediatamente antecedente l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 375, comma 3, e 416 c.p. (Cass., sez. III, 12 novembre 2001, n. 44022/01, Zadra, Cass. Pen. 2003, 1597).

Le differenze con l’informazione di garanzia di cui all’art. 369 c.p.p.

L’informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, di cui all’art. 369 bis, c.p.p. si differenzia dall’informazione di garanzia (avviso di garanzia in gergo giornalistico) prevista dall’art. 369 c.p.p. in quanto quest’ultima deve essere emessa, sia pure non necessariamente prima o contestualmente, quando si procede a un atto garantito, mentre la prima (la cui omissione è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi) deve esserlo prima dell’invito a rendere interrogatorio o, comunque, prima dell’espletamento di un atto di indagine cui il difensore abbia diritto di assistere.

In relazione ad entrambe le informazioni, è esclusa la necessità dell’emissione e della notificazione allorché esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia nell’unico procedimento o anche in uno solo dei procedimenti poi riuniti (Cass., sez. III, 12 novembre 2001, n. 44022/01, Zadra, Cass. Pen. 2003, 1597).

Articolo del:


di Avv. Walter Marrocco

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