Indagini bancarie: esibizione dell`autorizzazione


La richiesta di informazioni a poste, banche e intermediari puo' essere formulata dagli uffici ispettivi dell'Amministrazione finanziaria previa autorizzazione
Indagini bancarie: esibizione dell`autorizzazione
La richiesta di dati, notizie ed informazioni alle poste, alle banche e agli altri intermediari puo' essere formulata dagli uffici ispettivi dell'Amministrazione finanziaria previa autorizzazione.
I soggetti a cui compete il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione della procedura di indagine bancaria sono il direttore centrale dell'accertamento e/o il direttore regionale, nel caso in cui la richiesta provenga da uffici operativi dell'Agenzia delle Entrate, il comandande regionale, nel caso in cui la richiesta provenga da reparti operativi della Guardia di Finanza.

L'autorizzazione imposta dall'art.32 del D.P.R. 600/73 deve essere richiesta anche qualora la Guardia di Finanza abbia agito in veste di polizia valutaria e non di polizia tributaria (v.Cass. n.876672009). Quando l'indagine finanziaria e' disposta per ordine del giudice ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs546/92 non e' necessaria alcuna autorizzazione.

L'autorizzazione all'indagine bancaria non costituisce atto impugnabile in Commissione Tributaria posto che ogni censura deve essere fatta valere in sede di ricorso contro l'accertamento.
Inoltre si e' chiarito che l'autorizzazione necessaria agli Uffici per l'espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall'indicazione dei motivi, non solo perche' in relazione a essa la Legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perche' la medesima, espletando una funzine organizzativa incidente nei rapporti tra uffici e avendo natura di atto preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non e' nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo.

E' stato inoltre chiarito che l'Erario puo' utilizzare il risultato di accertamenti bancari - purche' debitamente autorizzati - effettuati nei confronti del contribuente anche se il provvedimento di autorizzazione non e' stato esibito al medesimo.

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di Comm. Emanuela Carocci

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