Incidente stradale con targa estera
Cosa fare in caso di sinistro con chi ha targa straniera

Lo scopo di questo articolo è quello di fornire indicazioni pratiche sugli adempimenti necessari alla gestione stragiudiziale ed eventualmente giudiziale per la liquidazione di danni sofferti a causa di un sinistro stradale causato da veicolo straniero, circolante in Italia.
Si parla, quindi, di sinistri causati dalla circolazione di veicoli e che siano accaduti nel territorio della nostra Repubblica; resta fuori dalla presente indagine il caso di sinistro stradale avvenuto all’estero, e cioè fuori del territorio della Repubblica Italiana.
Ai fini del nostro discorso si intende per veicolo straniero quello immatricolato all’estero; ciò che qualifica è quindi la targa: veicolo con targa estera = veicolo straniero.
Il caso così delimitato (sinistro stradale cagionato - in tutto o in parte - da veicolo straniero circolante in Italia) NON rientra nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005 n° 209).
Dunque in tale caso la nostra compagnia assicuratrice non potrà gestire e liquidare i danni da noi sofferti e si rende necessario ricorrere ad altra e particolare procedura, descritta nei suoi termini essenziali agli artt. 125 e 126 del medesimo Codice delle Assicurazioni.
Tale procedura è caratterizzata dalla funzione centrale dell’Ufficio Centrale Italiano UCI.
Ed infatti il primo passo da compiere, ai fini del risarcimento dei danni, è quello di indirizzare la richiesta di risarcimento al predetto UCI.
La richiesta di risarcimento danni può essere inoltrata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a UCI Ufficio Centrale Italiano Corso Sempione, 39 20145 Milano oppure a mezzo PEC a uci@pec.ucimi.it.
La richiesta danni deve contenere: 1) data e località dell’incidente; 2) nazionalità e targa del veicolo estero; 3) descrizione del veicolo estero, con specificazione della sua tipologia (autovettura, moto, autocarro ect.) di marca e modello; 4) breve descrizione dell’incidente; 5) copia della constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto modulo CID); 6) se vi sia stato intervento di Autorità, estremi di tale Autorità (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri ect.) con indicazione del Comando di appartenenza.
Si ricorda a questo proposito che UCI è abilitato a richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo (sesto comma art. 126 Cod. Assic).
Tornando al contenuto della richiesta danni da rivolgere a UCI, il danneggiato, se li conosce, può comunicare anche i seguenti dati: 7) nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero; 8) cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero: 9) cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero; 10) copia della carta verde esibita dal conducente del veicolo estero; 11) copia dei documenti eventualmente forniti dal conducente del veicolo estero.
Questi dunque gli elementi che il danneggiato, personalmente o tramite un legale munito di adeguato mandato, inserirà nella richiesta danni rivolta ad UCI.
Il danneggiato non dovrà essere necessariamente un cittadino italiano, ma potrà essere anche il cittadino di un altro Stato.
E’ stato infatti precisato che nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell’UCI (artt.125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell’art 17 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Ne consegue che quand’anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri, anche tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l’accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell’UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell’art.61 ultima parte della citata legge 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge eventualmente comune del danneggiante e danneggiato - ai sensi dell’art. 62, comma 2°, della legge n.218 / 1995 - le questioni relative alla quantificazione del danno. ( così Cass. Civ. sez III, 18 maggio 2012 n. 7932 ).
Il danneggiato, cittadino italiano o straniero che sia, potrà domandare il risarcimento di tutti i danni sofferti, secondo quanto accadrebbe per un sinistro con veicolo immatricolato in Italia. In particolare è stato chiarito che la copertura assicurativa di UCI concerne anche i danni alle cose trasportate (Cass. Civ. sez III 10 marzo 2016 n.4669).
La copertura di UCI si estende pertanto a tutti i danni ma ha il limite ben preciso (dettato dal quinto comma dell’art. 125 del Codice delle Assicurazioni) dei massimali minimi di legge. Attualmente il massimale minimo previsto dalla nostra legge è di € 5.000.000,00 (cinquemilioni di Euro) per i danni alle persone e di € 1.000.000,00 (un milione di Euro) in entrambi i casi indipendentemente dal numero delle vittime. UCI può essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal sinistro oltre il limite del massimale minimo di legge solo a condizione che l’assicuratore straniero abbia pattuito con il proprio assicurato un massimale superiore od anche illimitato e sempre che tale pattuizione risulti in modo in equivoco dal contratto e dalla carta verde. L’onere della relativa prova grava sul danneggiato e non può ritenersi assolto per il solo fatto che nella polizza stipulata all’estero manchi l’indicazione di qualsiasi massimale (Cass. Civ. sez.III 25 settembre 2009 n. 20667).
Torniamo all’iter della pratica di risarcimento: il danneggiato ha inoltrato ad UCI la formale e regolare richiesta danni ed a seguito di tale richiesta UCI incarica la società (ossia la compagnia assicuratrice italiana) nominata dalla compagnia di assicurazione estera che garantisce il veicolo straniero. Sarà la compagnia assicuratrice italiana incaricata a gestire la pratica di risarcimento, in primo luogo disponendo la perizia sul veicolo danneggiato, disponendo anche gli opportuni accertamenti medicolegali su i danneggiati ect. Ne deriva che in tale fase, per così dire di trattativa, il danneggiato interloquirà con la compagnia incaricata, e ciò fino all’auspicato traguardo della liquidazione dei danni e del relativo pagamento.
UCI, nel suo sito internet, espone che la compagnia incaricata formulerà al danneggiato l’offerta di risarcimento ovvero motiverà il diniego di offerta risarcitoria. In realtà il dato testuale della legge (comma 5 bis dell’art.125 Cod. Assic) prevede che sia UCI a comunicare agli aventi diritto una offerta di risarcimento motivata ovvero ad indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
In ogni caso il termine, previsto, dalla norma appena menzionata, per l’offerta o per il suo diniego, è di tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
L’esame della dottrina e della giurisprudenza in materia consentono di concludere che la compagnia incaricata esplica una funzione meramente pratica ed istruttoria, nella fase stragiudiziale. Ne derivano importanti conseguenze, connesse al permanere della legittimazione passiva esclusivamente in capo ad UCI. Così, ad esempio, se vi sia - in caso di trattative particolarmente lunghe, di casi complessi ect. - necessità di interrompere il termine di prescrizione, è necessario formalizzare il relativo atto interruttivo ad UCI o quantomeno anche ad UCI, poiché non sarebbe sufficiente aver interrotto il termine di prescrizione soltanto nei confronti della compagnia incaricata.
Nel caso, invero sfortunato, che il veicolo straniero risulti non regolarmente assicurato, dall’avvenuta comunicazione della scopertura il danneggiato dovrà attivare la procedura con il Fondo di garanzia per le vittime della strada prevista dagli artt. 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Si ritiene, quantomeno prevalentemente, che lo stesso debba valere per il caso che il veicolo straniero, circolante in Italia e causante il danno, circoli contro la volontà del proprietario
(ad esempio perché rubato) e senz’altro la procedura di indennizzo con il Fondo andrà attivata qualora il veicolo estero risulti circolare con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (comma d ter dell’art. 283 Cod. Assic).
Passiamo ora ad esaminare i principali aspetti della causa originata da sinistro stradale avvenuto in Italia e causato per responsabilità (totale o parziale) di veicolo straniero, nel senso all’inizio chiarito. In proposito gli incombenti per tale causa si ricavano dall’art.126 del Codice delle Assicurazioni ed in particolare dai comma 2b , 2c e 3.
La causa va promossa contro UCI, che è il soggetto legittimato (passivo) a stare in giudizio e contro il quale i danneggiati possono proporre azione diretta. Si applicano le norme previste dall’art 145 Cod. Assic (in tema di proponibilità dell’azione di risarcimento), dall’art.146 (diritto di accesso agli atti) e dall’art 147 (stato di bisogno del danneggiato).
In tema di procedibilità, allo stato attuale è d’uopo considerare altresì le norme concernenti il cosiddetto istituto della negoziazione assistita; come noto il decreto legge n° 132 / 2914, convertito nella legge 162/2014, in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione (negoziazione) prima di iniziare qualsiasi causa per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti.
E dunque, anche nel caso di danni derivanti da sinistro con veicolo straniero, il danneggiato, tramite il suo avvocato, dovrà, preliminarmente alla causa, invitare l’altra parte (nel nostro caso senz’altro l’Ufficio Centrale Italiano) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e sarà altrettanto necessario attendere il rifiuto di UCI o comunque il trascorrere di trenta giorni dalla ricezione dell’invito, non seguito da adesione, prima di poter validamente notificare l’atto di citazione.
Anche nei confronti di UCI si applicano disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’art. 144 Cod. Assic.
Quindi: nel giudizio promosso contro UCI è chiamato anche il responsabile civile. Come è noto il responsabile civile è propriamente il proprietario del veicolo antagonista (cfr. Cass. Sez. Un. 4055/1984). Non può che derivarne che il proprietario del veicolo straniero è litisconsorte necessario.
La citazione del responsabile civile va notificata presso UCI, in qualità di domiciliatario, poiché l’Ufficio Centrale Italiano è domiciliatario dell’assicurato (straniero), del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.
E’ molto importante ricordare che il responsabile straniero è domiciliato ex lege presso UCI solo al fine della sua citazione in giudizio quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, il danneggiato intenda formulare domanda di condanna anche nei confronti del responsabile civile straniero ex. art 2054 cod. civ. avrà l’onere di notificare allo straniero la citazione presso la sua reale residenza, eventualmente all’estero (Cass.civ. sez III ,18 maggio 2012 n. 7932, in cui si precisa anche che stabilire se nel caso specifico l’attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione ex lege dei responsabili presso UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell’art. 111 della Costituzione).
Quanto ai termini a comparire, il terzo comma dell’art. 125 del Codice delle Assicurazioni statuisce che i termini di cui all’art 163 bis primo comma e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in 180 giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in 90 giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. A fronte di tale disposizione, che in prima lettura appare chiara, si sono manifestati tuttavia in dottrina e soprattutto in giurisprudenza rilievi che porterebbero a calcolare i termini minimi a comparire rispettivamente a giorni 270 per le cause di competenza del tribunale e giorni 135 per le cause affidate ai giudici di pace.
I propugnatori di tali termini più lunghi muovono dalla considerazione che la norma dell’art 125 Cod. Assic, appena illustrata andrebbe combinata con la riforma introdotta dalla (successiva) legge 263/2005 che ha modificato i termini di comparizione, fissandoli per il tribunale non più in 60 bensì in 90 giorni e per il giudice di pace non più in 30 bensì in 45 giorni. Per cui risulterebbe necessario operare il seguente calcolo: a) tribunale: giorni 90 + doppio giorni 180 = giorni 270; b) giudice di pace: giorni 45 + doppio giorni 90 = giorni 135. I detrattori di tale tesi fanno, al contrario, notare, che la norma dell’art. 125 Cod. Assic. è norma speciale e che pertanto i termini espressamente specificati di 180 e 90 giorni continuano ad applicarsi pur dopo la riforma del codice di procedura civile. In giurisprudenza le decisioni di merito sul punto sono alquanto oscillanti, mentre non risultano interventi della Suprema Corte in materia. Negli ultimi tempi sembra prevalere, nella giurisprudenza di merito, la posizione favorevole ai termini (relativamente) più brevi. In ogni caso il difensore del danneggiato che non voglia rischiare le lungaggini di un eventuale rinnovo della notificazione della citazione con il rispetto dei termini (ancora) più lunghi, potrà fin dall’inizio adeguarsi ai termini di giorni 270/135.
Infine, per quanto concerne i caratteri salienti della causa civile di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale avvenuto in Italia con veicolo straniero, in rapporti alle normali cause in materia di incidenti stradali, giova ricordare ancora una volta che, in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta dal danneggiato contro UCI, la condanna nei confronti dell’Ufficio non potrà superare, di norma, il limite del massimale minimo di legge previsto dalla normativa RCAuto.
Si parla, quindi, di sinistri causati dalla circolazione di veicoli e che siano accaduti nel territorio della nostra Repubblica; resta fuori dalla presente indagine il caso di sinistro stradale avvenuto all’estero, e cioè fuori del territorio della Repubblica Italiana.
Ai fini del nostro discorso si intende per veicolo straniero quello immatricolato all’estero; ciò che qualifica è quindi la targa: veicolo con targa estera = veicolo straniero.
Il caso così delimitato (sinistro stradale cagionato - in tutto o in parte - da veicolo straniero circolante in Italia) NON rientra nell’ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005 n° 209).
Dunque in tale caso la nostra compagnia assicuratrice non potrà gestire e liquidare i danni da noi sofferti e si rende necessario ricorrere ad altra e particolare procedura, descritta nei suoi termini essenziali agli artt. 125 e 126 del medesimo Codice delle Assicurazioni.
Tale procedura è caratterizzata dalla funzione centrale dell’Ufficio Centrale Italiano UCI.
Ed infatti il primo passo da compiere, ai fini del risarcimento dei danni, è quello di indirizzare la richiesta di risarcimento al predetto UCI.
La richiesta di risarcimento danni può essere inoltrata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a UCI Ufficio Centrale Italiano Corso Sempione, 39 20145 Milano oppure a mezzo PEC a uci@pec.ucimi.it.
La richiesta danni deve contenere: 1) data e località dell’incidente; 2) nazionalità e targa del veicolo estero; 3) descrizione del veicolo estero, con specificazione della sua tipologia (autovettura, moto, autocarro ect.) di marca e modello; 4) breve descrizione dell’incidente; 5) copia della constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto modulo CID); 6) se vi sia stato intervento di Autorità, estremi di tale Autorità (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri ect.) con indicazione del Comando di appartenenza.
Si ricorda a questo proposito che UCI è abilitato a richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo (sesto comma art. 126 Cod. Assic).
Tornando al contenuto della richiesta danni da rivolgere a UCI, il danneggiato, se li conosce, può comunicare anche i seguenti dati: 7) nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero; 8) cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero: 9) cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero; 10) copia della carta verde esibita dal conducente del veicolo estero; 11) copia dei documenti eventualmente forniti dal conducente del veicolo estero.
Questi dunque gli elementi che il danneggiato, personalmente o tramite un legale munito di adeguato mandato, inserirà nella richiesta danni rivolta ad UCI.
Il danneggiato non dovrà essere necessariamente un cittadino italiano, ma potrà essere anche il cittadino di un altro Stato.
E’ stato infatti precisato che nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell’UCI (artt.125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell’art 17 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Ne consegue che quand’anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri, anche tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l’accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell’UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell’art.61 ultima parte della citata legge 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge eventualmente comune del danneggiante e danneggiato - ai sensi dell’art. 62, comma 2°, della legge n.218 / 1995 - le questioni relative alla quantificazione del danno. ( così Cass. Civ. sez III, 18 maggio 2012 n. 7932 ).
Il danneggiato, cittadino italiano o straniero che sia, potrà domandare il risarcimento di tutti i danni sofferti, secondo quanto accadrebbe per un sinistro con veicolo immatricolato in Italia. In particolare è stato chiarito che la copertura assicurativa di UCI concerne anche i danni alle cose trasportate (Cass. Civ. sez III 10 marzo 2016 n.4669).
La copertura di UCI si estende pertanto a tutti i danni ma ha il limite ben preciso (dettato dal quinto comma dell’art. 125 del Codice delle Assicurazioni) dei massimali minimi di legge. Attualmente il massimale minimo previsto dalla nostra legge è di € 5.000.000,00 (cinquemilioni di Euro) per i danni alle persone e di € 1.000.000,00 (un milione di Euro) in entrambi i casi indipendentemente dal numero delle vittime. UCI può essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal sinistro oltre il limite del massimale minimo di legge solo a condizione che l’assicuratore straniero abbia pattuito con il proprio assicurato un massimale superiore od anche illimitato e sempre che tale pattuizione risulti in modo in equivoco dal contratto e dalla carta verde. L’onere della relativa prova grava sul danneggiato e non può ritenersi assolto per il solo fatto che nella polizza stipulata all’estero manchi l’indicazione di qualsiasi massimale (Cass. Civ. sez.III 25 settembre 2009 n. 20667).
Torniamo all’iter della pratica di risarcimento: il danneggiato ha inoltrato ad UCI la formale e regolare richiesta danni ed a seguito di tale richiesta UCI incarica la società (ossia la compagnia assicuratrice italiana) nominata dalla compagnia di assicurazione estera che garantisce il veicolo straniero. Sarà la compagnia assicuratrice italiana incaricata a gestire la pratica di risarcimento, in primo luogo disponendo la perizia sul veicolo danneggiato, disponendo anche gli opportuni accertamenti medicolegali su i danneggiati ect. Ne deriva che in tale fase, per così dire di trattativa, il danneggiato interloquirà con la compagnia incaricata, e ciò fino all’auspicato traguardo della liquidazione dei danni e del relativo pagamento.
UCI, nel suo sito internet, espone che la compagnia incaricata formulerà al danneggiato l’offerta di risarcimento ovvero motiverà il diniego di offerta risarcitoria. In realtà il dato testuale della legge (comma 5 bis dell’art.125 Cod. Assic) prevede che sia UCI a comunicare agli aventi diritto una offerta di risarcimento motivata ovvero ad indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
In ogni caso il termine, previsto, dalla norma appena menzionata, per l’offerta o per il suo diniego, è di tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
L’esame della dottrina e della giurisprudenza in materia consentono di concludere che la compagnia incaricata esplica una funzione meramente pratica ed istruttoria, nella fase stragiudiziale. Ne derivano importanti conseguenze, connesse al permanere della legittimazione passiva esclusivamente in capo ad UCI. Così, ad esempio, se vi sia - in caso di trattative particolarmente lunghe, di casi complessi ect. - necessità di interrompere il termine di prescrizione, è necessario formalizzare il relativo atto interruttivo ad UCI o quantomeno anche ad UCI, poiché non sarebbe sufficiente aver interrotto il termine di prescrizione soltanto nei confronti della compagnia incaricata.
Nel caso, invero sfortunato, che il veicolo straniero risulti non regolarmente assicurato, dall’avvenuta comunicazione della scopertura il danneggiato dovrà attivare la procedura con il Fondo di garanzia per le vittime della strada prevista dagli artt. 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Si ritiene, quantomeno prevalentemente, che lo stesso debba valere per il caso che il veicolo straniero, circolante in Italia e causante il danno, circoli contro la volontà del proprietario
(ad esempio perché rubato) e senz’altro la procedura di indennizzo con il Fondo andrà attivata qualora il veicolo estero risulti circolare con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (comma d ter dell’art. 283 Cod. Assic).
Passiamo ora ad esaminare i principali aspetti della causa originata da sinistro stradale avvenuto in Italia e causato per responsabilità (totale o parziale) di veicolo straniero, nel senso all’inizio chiarito. In proposito gli incombenti per tale causa si ricavano dall’art.126 del Codice delle Assicurazioni ed in particolare dai comma 2b , 2c e 3.
La causa va promossa contro UCI, che è il soggetto legittimato (passivo) a stare in giudizio e contro il quale i danneggiati possono proporre azione diretta. Si applicano le norme previste dall’art 145 Cod. Assic (in tema di proponibilità dell’azione di risarcimento), dall’art.146 (diritto di accesso agli atti) e dall’art 147 (stato di bisogno del danneggiato).
In tema di procedibilità, allo stato attuale è d’uopo considerare altresì le norme concernenti il cosiddetto istituto della negoziazione assistita; come noto il decreto legge n° 132 / 2914, convertito nella legge 162/2014, in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione (negoziazione) prima di iniziare qualsiasi causa per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti.
E dunque, anche nel caso di danni derivanti da sinistro con veicolo straniero, il danneggiato, tramite il suo avvocato, dovrà, preliminarmente alla causa, invitare l’altra parte (nel nostro caso senz’altro l’Ufficio Centrale Italiano) a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e sarà altrettanto necessario attendere il rifiuto di UCI o comunque il trascorrere di trenta giorni dalla ricezione dell’invito, non seguito da adesione, prima di poter validamente notificare l’atto di citazione.
Anche nei confronti di UCI si applicano disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’art. 144 Cod. Assic.
Quindi: nel giudizio promosso contro UCI è chiamato anche il responsabile civile. Come è noto il responsabile civile è propriamente il proprietario del veicolo antagonista (cfr. Cass. Sez. Un. 4055/1984). Non può che derivarne che il proprietario del veicolo straniero è litisconsorte necessario.
La citazione del responsabile civile va notificata presso UCI, in qualità di domiciliatario, poiché l’Ufficio Centrale Italiano è domiciliatario dell’assicurato (straniero), del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione.
E’ molto importante ricordare che il responsabile straniero è domiciliato ex lege presso UCI solo al fine della sua citazione in giudizio quale litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, il danneggiato intenda formulare domanda di condanna anche nei confronti del responsabile civile straniero ex. art 2054 cod. civ. avrà l’onere di notificare allo straniero la citazione presso la sua reale residenza, eventualmente all’estero (Cass.civ. sez III ,18 maggio 2012 n. 7932, in cui si precisa anche che stabilire se nel caso specifico l’attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione ex lege dei responsabili presso UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell’art. 111 della Costituzione).
Quanto ai termini a comparire, il terzo comma dell’art. 125 del Codice delle Assicurazioni statuisce che i termini di cui all’art 163 bis primo comma e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in 180 giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in 90 giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. A fronte di tale disposizione, che in prima lettura appare chiara, si sono manifestati tuttavia in dottrina e soprattutto in giurisprudenza rilievi che porterebbero a calcolare i termini minimi a comparire rispettivamente a giorni 270 per le cause di competenza del tribunale e giorni 135 per le cause affidate ai giudici di pace.
I propugnatori di tali termini più lunghi muovono dalla considerazione che la norma dell’art 125 Cod. Assic, appena illustrata andrebbe combinata con la riforma introdotta dalla (successiva) legge 263/2005 che ha modificato i termini di comparizione, fissandoli per il tribunale non più in 60 bensì in 90 giorni e per il giudice di pace non più in 30 bensì in 45 giorni. Per cui risulterebbe necessario operare il seguente calcolo: a) tribunale: giorni 90 + doppio giorni 180 = giorni 270; b) giudice di pace: giorni 45 + doppio giorni 90 = giorni 135. I detrattori di tale tesi fanno, al contrario, notare, che la norma dell’art. 125 Cod. Assic. è norma speciale e che pertanto i termini espressamente specificati di 180 e 90 giorni continuano ad applicarsi pur dopo la riforma del codice di procedura civile. In giurisprudenza le decisioni di merito sul punto sono alquanto oscillanti, mentre non risultano interventi della Suprema Corte in materia. Negli ultimi tempi sembra prevalere, nella giurisprudenza di merito, la posizione favorevole ai termini (relativamente) più brevi. In ogni caso il difensore del danneggiato che non voglia rischiare le lungaggini di un eventuale rinnovo della notificazione della citazione con il rispetto dei termini (ancora) più lunghi, potrà fin dall’inizio adeguarsi ai termini di giorni 270/135.
Infine, per quanto concerne i caratteri salienti della causa civile di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale avvenuto in Italia con veicolo straniero, in rapporti alle normali cause in materia di incidenti stradali, giova ricordare ancora una volta che, in caso di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta dal danneggiato contro UCI, la condanna nei confronti dell’Ufficio non potrà superare, di norma, il limite del massimale minimo di legge previsto dalla normativa RCAuto.
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