Imposte e contratti atipici di mantenimento


Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 113/2017 in materia di determinazione della base imponibile nei contratti atipici di mantenimento
Imposte e contratti atipici di mantenimento
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 113/E del 25 agosto 2017, ha chiarito che la norma di cui all'art. 1 comma 497, l. 23 dicembre 2005, n. 266, è applicabile anche ai contratti atipici di mantenimento.
La disposizione normativa in parola prevede che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento".
In altre parole, questa norma ha introdotto la c.d. "regola del prezzo-valore" negli atti di compravendita immobiliare.
Nella prassi, tuttavia, si sono sviluppate forme di compravendita che prevedono, al posto del pagamento immediato del prezzo di acquisto, l’obbligo di una parte di prestare assistenza morale e materiale nei confronti di un’altra vita natural durante.
I vari Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno assunto posizioni diverse nella determinazione della base imponibile per la tassazione di queste fattispecie negoziali.
Per questo motivo, è stata richiesta una consulenza giuridica da parte dell'Agenzia delle Entrate della Regione Abruzzo che, in seguito agli incontri al Tavolo Tecnico istituito con i Consigli Notarili Distrettuali abruzzesi, ha evidenziato a livello centrale le problematiche emerse.
Con la risoluzione in parola, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la citata regola del "prezzo-valore" è applicabile anche alla tipologia contrattuale poc'anzi descritta.
A favore della propria interpretazione, l'Agenzia ha chiarito che "la circostanza che la norma in argomento faccia generico riferimento alle cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, senza ulteriori specifiche, porta a ritenere che la stessa possa trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di mantenimento e di assistenza, oggetto della presente istanza di consulenza giuridica, qualora per effetto della conclusione di detto contratto si realizzi una cessione di immobile abitativo e relativa pertinenza a favore di una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività impresa o di lavoro autonomo".
Si veda la risoluzione pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate

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di Alessio Scaglia

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