Il testo unico della sicurezza e i condomini
Problematiche inerenti il testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e risvolti sul condominio e sull'amministratore che lo gestisce

Una delle responsabilità che competono, per legge, ad un amministratore di condominio è la gestione in sicurezza del condominio, sicurezza vista come riduzione dei rischi di incidente per i condòmini e per i lavoratori che prestano servizio nel condominio.
L'amministratore che ha ricevuto il mandato dall'assemblea dei condòmini non si può sottrarre dalle responsabilità anche penali, per il mancato adempimento di quanto previsto dalle numerose leggi vigenti, anche nell'ipotesi in cui l'assemblea dei condomini, convocata per eseguire interventi imposti ai fini della sicurezza, rifiuti a maggioranza o all'unanimità di eseguire gli interventi che le norme impongono.
Il D.Lgs. 81/08
L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 individua alla lettera c) come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" ed alla lettera t) come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Dalle definizioni sopraindicate emerge che la condizione affinché si configuri un'azienda o un'unità produttiva è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.
In riferimento al condominio questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assume l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, il quale dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che il Ministero con la circolare 5 marzo 1997, n. 28 ha chiarito che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore.
Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 81/08 fa riferimento ai lavoratori che "rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative).
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/08, nei confronti dei " lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37".
I dipendenti del condominio, sempre secondo la norma appena citata, "devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".
Sul condominio, in persona del suo legale rappresentante, gravano:
a) gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio;
b) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. L'art. 26, comma 2, lett. b), prevede poi a carico dei datori di lavoro un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Tutti gli obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio.
In base all’art.18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di valutazione dei rischi, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.
E' necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.
Tenuto conto che il D.Lgs. 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DUVRI e DVR.
RICAPITOLANDO
Dal punto di vista condominiale, le tipologie di "lavoro" sono sostanzialmente quattro:
1) il lavoro svolto da un lavoratore dipendente, "assunto" dal condominio;
2) il lavoro svolto da un lavoratore autonomo o dal dipendente di una ditta, incaricato dal condominio;
3) il lavoro svolto da lavoratori di un'attività lavorativa situata all'interno del condominio (negozio, ufficio, studio o altro);
4) il lavoro svolto direttamente da un condomino, su propria iniziativa e senza compenso.
Analizziamo brevemente le tipologie citate.
1) Se il condominio ha dipendenti si applica tutta la normativa sulla Sicurezza sul Lavoro Legge 81/08 (redazione DVR e altri obblighi). In questo caso la figura di "datore di lavoro", come precisa la circolare del Ministero del Lavoro n.28/97 , è ricoperta dall'amministratore pro-tempore, con tutte le responsabilità di tipo penale .
2) Se il condominio affida, tramite il suo amministratore in quanto rappresentante legale, un lavoro a un lavoratore autonomo o a una ditta, l'amministratore ricopre il ruolo di "Committente". Nel caso in cui il condominio ha dipendenti, si applica la 81/08 (redazione DUVRI), se invece il condominio non ha dipendenti non si applica la 81/08. In ogni caso, con o senza dipendenti, se il lavoro è di tipo edile l'amministratore deve applicare la 81/08 limitatamente alla sezione sui cantieri temporanei e mobili.
3) Nei confronti dei lavoratori dipendenti di attività lavorative (studi, uffici, laboratori, ecc.) situate nell'edificio condominiale, il condominio, e quindi l'amministratore, non ha alcuna responsabilità; sarà cura del "datore di lavoro" commerciante, medico, avvocato ecc. di queste attività, effettuare il "documento valutazione rischi" ai sensi dell’81/08. Questa valutazione deve comprendere anche le parti comuni che i suoi dipendenti devono percorrere, anche solo per entrare ed uscire dai loro ambienti. Ove questo "datore di lavoro" richiedesse al condominio adeguamenti ai fini di sicurezza (un corrimano in più, per esempio), il condominio non dovrebbe rifiutare. Se questa opera è un miglioramento non necessario al condominio, l'onere sarà del "datore di lavoro", se invece il condominio è tenuta a realizzarla occorrerà informare l’assemblea.
4) Se un condomino decide, autonomamente e senza compenso, di svolgere lavori nelle parti comuni nessuno può impedirglielo purché non intervenga su elementi che necessitano l'intervento di personale abilitato. In questo caso nessuna responsabilità può essere imputata all'amministratore (e quindi per il condominio) dovute a leggi sulla sicurezza, a tal fine ricordiamo che l'Art. 1102 del Codice Civile cita "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune. A tal fine può apportare a proprie spesele modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa".
I Lavori edili
Nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli art. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
La medesima normativa dà facoltà al committente che non sia in grado di assolvere a tutti gli obblighi, di nominare formalmente un soggetto, definito responsabile dei lavori, che lo sostituisce nei suoi compiti e responsabilità.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) il quale redige il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i predetti documenti.
Le stesse modalità operative dovranno essere seguite anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione degli stessi, o di parte di essi, sia affidata a una o più imprese.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente, o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che vigila sul rispetto del piano di sicurezza e coordinamento.
Il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori sono due professionisti iscritti all’Albo/Collegio (degli ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici) in possesso degli attestati di formazione necessaria e relativo aggiornamento in materia di sicurezza.
Prima dell’affidamento dei lavori il committente, o responsabile dei lavori, deve verificare che tutte le imprese, e/o lavoratori autonomi, abbiano l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire. Per idoneità tecnico professionale si intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b)documento di valutazione dei rischi
c) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
d) dichiarazione di responsabilità relativamente all’inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi dell’attività lavorativa rilasciati dagli organi di vigilanza (Direzioni territoriali del lavoro e/o Aziende sanitarie locali)
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di legge di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) eventuali attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti.
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Nel caso in cui le imprese e/o i lavoratori autonomi non abbiano i suddetti requisiti, i lavori non potranno essere legalmente affidati ed il privato committente (o il responsabile dei lavori) può essere sanzionato penalmente.
Prima dell’inizio dei lavori il committente, o il responsabile dei lavori, deve:
1) Inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza di cui sopra nel caso in cui ai lavori concorrano almeno due imprese o, qualora operi una sola impresa, se le attività superano le 200 uomini/giorno.
2) Trasmettere all’Amministrazione concedente (solitamente il Comune) la notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica dell’idoneità professionale di ciascuna impresa
È da precisare che nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa, l’eventuale subappalto di parte dei lavori ad un’altra impresa deve essere espressamente autorizzato dal committente.
Durante i lavori il committente, o il responsabile dei lavori deve:
1) vigilare che in capo alle imprese o ai lavoratori autonomi che eseguono i lavori permangano i requisiti di idoneità professionale (con particolare riferimento agli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti)
2) vigilare che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione svolga correttamente il suo lavoro anche attraverso i verbali di sopralluogo che lo stesso professionista deve redigere e trasmettere obbligatoriamente al committente o responsabile dei lavori.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla mancata verifica del loro operato.
Il committente deve acquisire dal coordinatore per la progettazione il fascicolo dell’opera che sarà messo a disposizione di tutti coloro che andranno ad eseguire interventi di manutenzione sull’opera. Il fascicolo dovrà essere eventualmente integrato dal coordinatore per l’esecuzione in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
RICAPITOLANDO
Ipotesi n. 1
Lavori edili in condominio "non considerato ‘azienda/unità produttiva’ (in cui non c’è la presenza di lavoratori dipendenti del condominio stesso)".
In questo caso l’Amministratore è il committente dei lavori e, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa ovvero lavoratore autonomo, deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale (v. art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08) dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Inoltre nel caso di lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’allegato X) di importo inferiore a € 100.000 e se in cantiere operano, anche non contemporaneamente, più imprese, l’Amministratore deve:
A) nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ( CSE), che avrà, tra gli altri, il compito di redigere il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e di predisporre il Fascicolo dell’opera (v. art. 90, c. 11)";
B) trasmettere prima dell’inizio dei lavori, all’azienda sanitaria locale e alla DPL la notifica preliminare elaborata conformemente all'all. XII, nonché gli eventuali aggiornamenti (v. art. 99, c. 1);
C) trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (v. art. 101, c. 1) ovvero all’impresa affidataria.
Inoltre:
· se l’importo lavori supera i 100.000 €, sempre nell’ipotesi che operino, anche non contemporaneamente, più imprese, dovrà essere nominato anche il CSP cui spetterà la redazione del PSC e del Fascicolo;
· gli obblighi di cui ai punti A), B) e C) si applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese;
· la notifica preliminare deve essere inviata anche nel caso di cantieri in cui opera una sola impresa (non c’è obbligo di nomina del CSE) ma la cui entità presunta di lavoro sia > 200 u/g (uomini/giorno, ndr);
· quando si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, le imprese, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare, devono sempre redigere il POS (v. art. 96, c. 1, lettera g); in caso di lavori diversi nessun documento è dovuto dalle imprese;
· nel caso di lavori che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, eseguiti da un’unica impresa/lavoratore autonomo, l’unico obbligo a carico dell’Amministratore committente sta nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa / lavoratore autonomo.
Ipotesi n. 2
Lavori edili in condominio considerato ‘azienda/unità produttiva’ (in cui cioè ci sono lavoratori dipendenti del condominio)".
In questo caso l’amministratore condominiale assume la veste, oltre che di committente, anche di datore di lavoro e vanno quindi rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare quelle contenute nell’art. 26: cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) sia fra i lavoratori del committente (portiere, giardiniere o altri) e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro.
In presenza dunque dei lavori riportati nell’ipotesi n. 2, vanno rispettati tutti gli obblighi di cui all’ipotesi n. 1 con l’obbligo aggiuntivo, in capo all’Amministratore datore di lavoro committente, di redazione del DUVRI.
L'amministratore che ha ricevuto il mandato dall'assemblea dei condòmini non si può sottrarre dalle responsabilità anche penali, per il mancato adempimento di quanto previsto dalle numerose leggi vigenti, anche nell'ipotesi in cui l'assemblea dei condomini, convocata per eseguire interventi imposti ai fini della sicurezza, rifiuti a maggioranza o all'unanimità di eseguire gli interventi che le norme impongono.
Il D.Lgs. 81/08
L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 individua alla lettera c) come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" ed alla lettera t) come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Dalle definizioni sopraindicate emerge che la condizione affinché si configuri un'azienda o un'unità produttiva è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.
In riferimento al condominio questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assume l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, il quale dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ricorda che il Ministero con la circolare 5 marzo 1997, n. 28 ha chiarito che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore.
Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs. 81/08 fa riferimento ai lavoratori che "rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative).
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/08, nei confronti dei " lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37".
I dipendenti del condominio, sempre secondo la norma appena citata, "devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".
Sul condominio, in persona del suo legale rappresentante, gravano:
a) gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio;
b) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. L'art. 26, comma 2, lett. b), prevede poi a carico dei datori di lavoro un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Tutti gli obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio.
In base all’art.18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di valutazione dei rischi, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.
E' necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.
Tenuto conto che il D.Lgs. 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DUVRI e DVR.
RICAPITOLANDO
Dal punto di vista condominiale, le tipologie di "lavoro" sono sostanzialmente quattro:
1) il lavoro svolto da un lavoratore dipendente, "assunto" dal condominio;
2) il lavoro svolto da un lavoratore autonomo o dal dipendente di una ditta, incaricato dal condominio;
3) il lavoro svolto da lavoratori di un'attività lavorativa situata all'interno del condominio (negozio, ufficio, studio o altro);
4) il lavoro svolto direttamente da un condomino, su propria iniziativa e senza compenso.
Analizziamo brevemente le tipologie citate.
1) Se il condominio ha dipendenti si applica tutta la normativa sulla Sicurezza sul Lavoro Legge 81/08 (redazione DVR e altri obblighi). In questo caso la figura di "datore di lavoro", come precisa la circolare del Ministero del Lavoro n.28/97 , è ricoperta dall'amministratore pro-tempore, con tutte le responsabilità di tipo penale .
2) Se il condominio affida, tramite il suo amministratore in quanto rappresentante legale, un lavoro a un lavoratore autonomo o a una ditta, l'amministratore ricopre il ruolo di "Committente". Nel caso in cui il condominio ha dipendenti, si applica la 81/08 (redazione DUVRI), se invece il condominio non ha dipendenti non si applica la 81/08. In ogni caso, con o senza dipendenti, se il lavoro è di tipo edile l'amministratore deve applicare la 81/08 limitatamente alla sezione sui cantieri temporanei e mobili.
3) Nei confronti dei lavoratori dipendenti di attività lavorative (studi, uffici, laboratori, ecc.) situate nell'edificio condominiale, il condominio, e quindi l'amministratore, non ha alcuna responsabilità; sarà cura del "datore di lavoro" commerciante, medico, avvocato ecc. di queste attività, effettuare il "documento valutazione rischi" ai sensi dell’81/08. Questa valutazione deve comprendere anche le parti comuni che i suoi dipendenti devono percorrere, anche solo per entrare ed uscire dai loro ambienti. Ove questo "datore di lavoro" richiedesse al condominio adeguamenti ai fini di sicurezza (un corrimano in più, per esempio), il condominio non dovrebbe rifiutare. Se questa opera è un miglioramento non necessario al condominio, l'onere sarà del "datore di lavoro", se invece il condominio è tenuta a realizzarla occorrerà informare l’assemblea.
4) Se un condomino decide, autonomamente e senza compenso, di svolgere lavori nelle parti comuni nessuno può impedirglielo purché non intervenga su elementi che necessitano l'intervento di personale abilitato. In questo caso nessuna responsabilità può essere imputata all'amministratore (e quindi per il condominio) dovute a leggi sulla sicurezza, a tal fine ricordiamo che l'Art. 1102 del Codice Civile cita "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune. A tal fine può apportare a proprie spesele modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa".
I Lavori edili
Nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli art. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.
La medesima normativa dà facoltà al committente che non sia in grado di assolvere a tutti gli obblighi, di nominare formalmente un soggetto, definito responsabile dei lavori, che lo sostituisce nei suoi compiti e responsabilità.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP) il quale redige il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i predetti documenti.
Le stesse modalità operative dovranno essere seguite anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione degli stessi, o di parte di essi, sia affidata a una o più imprese.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente, o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che vigila sul rispetto del piano di sicurezza e coordinamento.
Il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori sono due professionisti iscritti all’Albo/Collegio (degli ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici) in possesso degli attestati di formazione necessaria e relativo aggiornamento in materia di sicurezza.
Prima dell’affidamento dei lavori il committente, o responsabile dei lavori, deve verificare che tutte le imprese, e/o lavoratori autonomi, abbiano l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire. Per idoneità tecnico professionale si intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b)documento di valutazione dei rischi
c) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
d) dichiarazione di responsabilità relativamente all’inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi dell’attività lavorativa rilasciati dagli organi di vigilanza (Direzioni territoriali del lavoro e/o Aziende sanitarie locali)
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di legge di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) eventuali attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti.
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Nel caso in cui le imprese e/o i lavoratori autonomi non abbiano i suddetti requisiti, i lavori non potranno essere legalmente affidati ed il privato committente (o il responsabile dei lavori) può essere sanzionato penalmente.
Prima dell’inizio dei lavori il committente, o il responsabile dei lavori, deve:
1) Inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza di cui sopra nel caso in cui ai lavori concorrano almeno due imprese o, qualora operi una sola impresa, se le attività superano le 200 uomini/giorno.
2) Trasmettere all’Amministrazione concedente (solitamente il Comune) la notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica dell’idoneità professionale di ciascuna impresa
È da precisare che nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa, l’eventuale subappalto di parte dei lavori ad un’altra impresa deve essere espressamente autorizzato dal committente.
Durante i lavori il committente, o il responsabile dei lavori deve:
1) vigilare che in capo alle imprese o ai lavoratori autonomi che eseguono i lavori permangano i requisiti di idoneità professionale (con particolare riferimento agli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti)
2) vigilare che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione svolga correttamente il suo lavoro anche attraverso i verbali di sopralluogo che lo stesso professionista deve redigere e trasmettere obbligatoriamente al committente o responsabile dei lavori.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla mancata verifica del loro operato.
Il committente deve acquisire dal coordinatore per la progettazione il fascicolo dell’opera che sarà messo a disposizione di tutti coloro che andranno ad eseguire interventi di manutenzione sull’opera. Il fascicolo dovrà essere eventualmente integrato dal coordinatore per l’esecuzione in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
RICAPITOLANDO
Ipotesi n. 1
Lavori edili in condominio "non considerato ‘azienda/unità produttiva’ (in cui non c’è la presenza di lavoratori dipendenti del condominio stesso)".
In questo caso l’Amministratore è il committente dei lavori e, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa ovvero lavoratore autonomo, deve sempre verificare l'idoneità tecnico-professionale (v. art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08) dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Inoltre nel caso di lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’allegato X) di importo inferiore a € 100.000 e se in cantiere operano, anche non contemporaneamente, più imprese, l’Amministratore deve:
A) nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ( CSE), che avrà, tra gli altri, il compito di redigere il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e di predisporre il Fascicolo dell’opera (v. art. 90, c. 11)";
B) trasmettere prima dell’inizio dei lavori, all’azienda sanitaria locale e alla DPL la notifica preliminare elaborata conformemente all'all. XII, nonché gli eventuali aggiornamenti (v. art. 99, c. 1);
C) trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (v. art. 101, c. 1) ovvero all’impresa affidataria.
Inoltre:
· se l’importo lavori supera i 100.000 €, sempre nell’ipotesi che operino, anche non contemporaneamente, più imprese, dovrà essere nominato anche il CSP cui spetterà la redazione del PSC e del Fascicolo;
· gli obblighi di cui ai punti A), B) e C) si applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese;
· la notifica preliminare deve essere inviata anche nel caso di cantieri in cui opera una sola impresa (non c’è obbligo di nomina del CSE) ma la cui entità presunta di lavoro sia > 200 u/g (uomini/giorno, ndr);
· quando si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, le imprese, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare, devono sempre redigere il POS (v. art. 96, c. 1, lettera g); in caso di lavori diversi nessun documento è dovuto dalle imprese;
· nel caso di lavori che non siano ricompresi nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’all. X, eseguiti da un’unica impresa/lavoratore autonomo, l’unico obbligo a carico dell’Amministratore committente sta nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa / lavoratore autonomo.
Ipotesi n. 2
Lavori edili in condominio considerato ‘azienda/unità produttiva’ (in cui cioè ci sono lavoratori dipendenti del condominio)".
In questo caso l’amministratore condominiale assume la veste, oltre che di committente, anche di datore di lavoro e vanno quindi rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare quelle contenute nell’art. 26: cooperazione, coordinamento, informazione ed elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) sia fra i lavoratori del committente (portiere, giardiniere o altri) e quelli delle ditte appaltatrici sia dei lavoratori delle ditte appaltatrici fra di loro.
In presenza dunque dei lavori riportati nell’ipotesi n. 2, vanno rispettati tutti gli obblighi di cui all’ipotesi n. 1 con l’obbligo aggiuntivo, in capo all’Amministratore datore di lavoro committente, di redazione del DUVRI.
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