Il reato di minaccia: articolo 612 del codice penale

Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia la tutela penale tende a gantire la libertà psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti la sua azione intimidatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella sua azione.
La violenza privata presenta invece un quid pluris, essendo la minaccia diretta a costringere qualcuno a fare, tollerare ed omettere qualcosa, con evento di danno, costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartato.
Il reato di minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e non postula l'intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo.
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.612 c.p. minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita da una manifestazione esterna che rappresenta in qualsiasi forma al soggetto passivo il pericolo di un male ingiusto, cioè contra ius, che in futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole o da altri per lui nella persona o nel patrimonio.
Anche le frasi intimidatorie pronunziate in forma condizionata integrano il delitto di minaccia, a meno che l'intimidazione sia intesa non già a restringere la libertà psichica del minacciato bensì a prevenire un'azione illecita del medesimo.
Nel delitto di minaccia il dolo consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare l'intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato.
Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.612 ,e.li c.p.,è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante l'uso di uno strumento atto ad offendere. La minaccia attuata con arma è in ogni caso ex se produttiva dell'evento, cosiddetto " formale", dell'ipotesi grave del reato.
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