Il patteggiamento in continuazione, cos'è e quali i vantaggi

Il “patteggiamento della pena” è l’accordo preso, per il tramite del proprio difensore, con il Pubblico Ministero, in ordine alla determinazione della sanzione applicabile in conseguenza della commissione di un reato.
Si tratta di un calcolo matematico che assume come pena base quella minima prevista dal Codice penale per quel tipo di reato. A tale pena si aggiungono poi le circostanze aggravanti contestate nel caso di specie oppure si detraggono le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. o le circostanze attenuanti comuni ex art. 62 c.p., in misura non eccedente un terzo. E, infine, si può ridurre la pena così ottenuta sino ad un terzo, per la scelta del rito del patteggiamento.
L'accordo raggiunto tra il difensore ed il Pubblico Ministero andrà sottoposto al vaglio del Giudice, che potrà confermare il patteggiamento o rigettarlo. Il Giudice potrà anche richiedere di correggere il calcolo, in aumento o in diminuzione, al fine di accettarne la proposta. Il procedimento è regolato dagli artt. 444 e ss. c.p.p.
Patteggiare la pena non significa ammettere la propria colpevolezza, semplicemente si tratta di una scelta processuale alternativa al dibattimento (che è il metodo ordinario con cui si svolge il processo) che ha numerosi vantaggi, tra i quali:
1. velocizzare il processo, che si svolgerà quindi in 1 o 2 udienze al massimo;
2. ridurre i costi delle spese di giustizia, delle spese processuali da pagare eventualmente alle parti costituite e delle spese legali da pagare all’avvocato;
3. avere il diritto allo sconto fino a un terzo della pena applicabile;
4. poter chiedere, decorsi 5 anni senza commettere altri reati, la cancellazione di quel reato dal proprio casellario penale;
5. evitare la pubblicità negativa di una sentenza di condanna.
Si parla di “continuazione” ai sensi dell’art. 81 c.p. quando con una sola azione o omissione vengono violate più disposizioni di legge oppure quando viene violata più volte una stessa disposizione di legge.
“Reato continuato” è anche quando con più azioni od omissioni, che devono però essere esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Ebbene, in caso di “continuazione” la legge dice che invece di applicare per ogni reato commesso la pena prevista, si possono “riunire i reati sotto il vincolo della continuazione” e applicare la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, pena che poi può essere aumentata sino al triplo in base al numero e alla gravità dei reati.
L’istituto del “patteggiamento in continuazione” si può utilizzare anche nell’ambito di procedimenti penali diversi, purché si riferiscano tutti a reati che possono essere ritenuti in continuazione, ovvero esecutivi di un medesimo disegno criminoso. In tal caso verrà operata una riunione tra i reati contestati nei vari procedimenti e applicata appunto la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo in base al numero e alla gravità dei reati.
Ciò può rappresentare un grande vantaggio per l’imputato, che in poco tempo può definire più procedimenti penali a suo carico ed uscire dal circuito giudiziario.
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