Il divieto di "framing" in siti accessibili a tutti senza consenso


La CGUE ha risolto una pregiudiziale sulla liceità del framing attuato in deroga alle misure protettive adottate dal titolare del copyright
Il divieto di "framing" in siti accessibili a tutti senza consenso

La CGUE nella EU:C:2021: 181, C-392/19 ha statuito che «L’art. 3 §.1 Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare».

È quanto enunciato dalla CGUE il 9 marzo risolvendo una preliminare sulla liceità del framing, attuato in deroga alle misure protettive adottate dal titolare del copyright e senza il di lui anticipato accordo, sollevata dalla Corte federale da Giustizia tedesca nell’ambito di un contenzioso fra una biblioteca digitale ed una società specializzata in opere visive.

Al fine di comprendere la portata della pronuncia della Corte è senza'altro utile in questa sede ricordare cos’è il framing. Esso si può definire come una modalità che «consiste nel dividere una pagina di un sito Internet in più riquadri e nel visualizzare in uno di essi, mediante un link cliccabile o un link Internet incorporato (inline linking), un elemento proveniente da un altro sito al fine di nascondere agli utenti di tale sito l’ambiente di origine al quale appartiene tale elemento (…). Poiché la tecnica del framing utilizza le stesse modalità tecniche di quelle già utilizzate per comunicare al pubblico l’opera protetta sul sito Internet di origine, ossia Internet, tale comunicazione non soddisfa il requisito di un pubblico nuovo».

In altri termini esso afferisce alle varie tipologie di link esterni (collegamenti a siti diversi da quello che si sta visionando):

  1. surface linking - rappresenta il tipico link che consiste nel trasferire il visitatore alla home page di un altro sito;
  2. deep linking - rappresenta il rinvio alla pagina di un altro sito, ma diversa dalla home page;
  3. framing - utilizza la struttura a frame di un sito e consiste nel far comparire, all'interno di una delle cornici (in genere la principale, quella dedicata ai contenuti), la pagina di un altro sito. Il framing è, in altri termini, un'azione con cui si incorpora un'opera protetta dal diritto d'autore nella pagina di un sito internet di un terzo. Con il framing si inserisce un link a un sito esterno in una finestra (frame), senza indicare però che il collegamento porta a una risorsa esterna rispetto al portale.

Tornando alla pronuncia della Corte, appare - pertanto - evidente che la divulgazione dell’opera ad un diverso pubblico rispetto a quello del sito ove è originariamente inserito il frame contestato è configura a tutti gli effetti una comunicazione ad un nuovo pubblico. Se tale non fosse considerato, infatti si determinerebbe una sorta di  "regola di esaurimento del diritto di comunicazione"che priverebbe l’autore/titolare del diritto della possibilità di esigere un equo compenso, facendo così venire meno il necessario ed equo bilanciamento tra gli interessi alla tutela del copyright dell’autore e le libertà d’informazione e di espressione degli utenti della rete.

Articolo del:


di Avv. Claudio D'Amato

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse