Esiste lo stalking anche senza legami affettivi


Chi si fa giustizia da sé rischia la condanna per stalking
Esiste lo stalking anche senza legami affettivi
E' la Suprema Corte di Cassazione a dirlo, molto chiaramente, con la sentenza n. n. 37448 del 10.09.14.
Nel caso di specie si andava a valutare il comportamento di un signore di Sassari che come reazione ad abusive attività di cava su un'area soggetta a vincolo ambientale aveva deciso di farsi giustizia da sé ponendo in essere una serie di pedinamenti, appostamenti, inviando messaggi e ripetute telefonate al gruppo di perone che effettuavano le lavorazioni andando ad ingenerare nelle stesse uno stato d'ansia, costringendole a mutare le loro abitudini di vita.
La Corte spiega che la condanna per stalking non colpisce soltanto chi è legato alla persona molestata da "vincoli affettivi" ma anche chi rende impossibile la vita degli altri per motivi che nulla hanno a che fare con un rapporto affettivo.
Il reato in questione, infatti, non indica quale debba essere la natura e la qualità della parte lesa.
Nessuna attenuante potrà essere invocata anche se la persecuzione sia posta in atto per reagire a un comportamento illegittimo altrui.
Infatti l'eventuale illegittimità dell'operato delle persone non può giustificare l'adozione di comportamenti assillanti, persecutori ed invasivi nella vita privata altrui che destabilizzi la tranquillità e l'equilibrio psico fisico delle persone offese.
L'assillo persecutorio che determina uno squilibrio psicologico nelle persone offese, costringendole a mutare le loro abitudini di vita, è sempre vietato, né scusato con attenuanti, anche se posto in essere per farsi giustizia da sé.
Il comportamento "persecutorio", coerentemente alle indicazioni della Suprema Corte, va valutato anche nella sua articolazione complessiva, sicché comportamenti che in sé potrebbero non essere punibili si presentano, comunque, rilevanti al fine di integrare il reato di minacce.
Chiunque si sentisse leso in un proprio diritto deve necessariamente rivolgersi alle Autorità Giudiziaria o alle forze di polizia o carabinieri denunciando l'accaduto ed evitando di intraprendere, come nel caso esaminato, la strada della "giustizia fai da te".

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di Avv. Federica Battistoni

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