Esdebitazione debiti IVA secondo la Legge 3/2012


Di seguito viene esaminato il regime di decurtabilità dei debiti IVA a seguito della procedura di liquidazione del patrimonio
Esdebitazione debiti IVA secondo la Legge 3/2012
La disciplina relativa alla decurtabilità dei debiti fiscali nell’ambito delle procedure di cui alla Legge 3/2012 (di seguito la "Legge"), è contenuta nei seguenti articoli:
(i) Artt. 7, comma 1, e 12, comma 3
(ii) Art. 14 terdecies, comma 3, let. c
Le norme sub (i), con specifico riferimento all’accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, stabiliscono che l’ammontare dei debiti relativi a tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, a IVA e alle ritenute operate e non versate non possa essere decurtato nemmeno parzialmente, ma il relativo pagamento può essere solo oggetto di dilazione.
La norma indicata sub (ii) prevede la non operatività del beneficio dell’esdebitazione successivo alla procedura di liquidazione del patrimonio, con riferimento ai debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alla Legge, siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La Legge contiene la regolamentazione relativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione del patrimonio al Capo II, il quale si compone di tre Sezioni, in particolare:
(a) la Sezione I (artt. 6-14 bis) disciplina gli istituti dell’Accordo di composizione della crisi e del Piano del consumatore, ed è sua volta divisa in quattro paragrafi, il primo contenete disposizioni comuni ai due istituti, il secondo e il terzo relativi rispettivamente all’Accordo di composizione della crisi e al Piano del consumatore e il quarto alla disciplina dell’esecuzione e della cessazione degli effetti dell’accordo e del piano;
(b) la Sezione II (artt. 14 ter-14 terdecies) disciplina l’istituto della Liquidazione del patrimonio;
(c) la Sezione III (artt. 15 e 16), intitolata "Disposizioni Comuni", contiene la regolamentazione degli Organismi di Composizione della Crisi e introduce specifiche fattispecie di reati.
Dall’esame della struttura della Legge, emerge chiaramente che la disciplina dei debiti tributari di cui agli artt. 7, comma 1, e 12, comma 3, dettata con riferimento all’Accordo e al Piano del Consumatore, non possa intendersi richiamata automaticamente nella regolamentazione della procedura di Liquidazione del patrimonio, posto che la disciplina relativa alla procedura di Liquidazione è contenuta in una sezione autonoma della Legge (Sezione II) e che le relative norme non operano un espresso richiamo all’art. 7, comma I. E ciò a maggior ragione se si considera che, addirittura nell’ambito della medesima Sezione I, l’art. 12, comma 3, relativo al Piano del consumatore, opera un richiamo espresso all’art. 7, comma 1, al fine di escludere la decurtabilità dei debiti tributari indicati. Né risulta possibile far derivare la suddetta limitazione da una applicazione analogica della disciplina dettata in tema di Transazione fiscale, che, all’art. 182 ter, comma 1, esclude espressamente dal campo applicativo della norma i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea e prevede, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, che la proposta di transazione possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Anche la normativa in materia di Transazione fiscale costituisce, infatti, normativa speciale e, come tale, non è suscettibile di estensione analogica a fattispecie non espressamente previste.
Dalla formulazione letterale delle norme sopra citate e da un esame sistematico delle stesse, appare chiaro il differente regime che il Legislatore ha inteso adottare con riferimento all’accordo e al piano del consumatore da un lato - la cui disciplina esclude espressamente la possibilità di decurtazione dei debiti sopra indicati, prevedendo invece solo la possibilità di un pagamento dilazionato degli stessi - e alla procedura di Liquidazione del patrimonio dall’altro, ove non è prevista la medesima limitazione, con la conseguenza che, nell’ambito della stessa, i debiti fiscali, di qualsiasi natura, possono essere stralciati al pari di tutti gli altri debiti, salvo che gli stessi, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura della procedura di Liquidazione, siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Si segnala, infine, che, a infrangere il tabù della infalcidiabilità del debito IVA in quanto tributo di interesse comunitario, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 7/4/2016, causa C-546/14, affermando che la normativa comunitaria (art 4, par.3, TUE e gli artt. 2, 250, par. 1, e 273 direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 /11/2006) non è ostativa ad ammettere che l’imprenditore possa presentare domanda per l’ammissione al concordato preventivo liquidatorio connotata dalla proposta di pagare solo parzialmente un debito IVA, laddove un professionista indipendente abbia attestato, in forza di specifiche disposizione della normativa di riferimento, che il credito non riceverebbe trattamento migliore in sede fallimentare.

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