Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (4/6)


Articolo 4 di 6 volto all'analisi delle misure finanziarie a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19: analisi dell'art. 57 del Decreto 18/2020
Emergenza COVID-19: sostegno alla liquidità delle imprese (4/6)

 

Procediamo ancora nell’analisi del Decreto “Cura Italia” prendendo in considerazione l’art 57.    

L’ARTICOLO 57 riguarda il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza mediante meccanismi di garanzia

Partendo dall’inquadramento dei soggetti, dobbiamo introdurre Cassa depositi e Prestiti Spa (CDP), società per azioni, controllata per circa l'84% da parte del MEF e per circa il 16% da diverse fondazioni bancarie.

Va precisato innanzitutto che queste disposizioni non si sovrappongono a quelle dell’articolo 49 relative al Fondo di garanzia, anzi si configurano come strumenti pienamente complementari.   

In primis perché assumono un ambito soggettivo ben pù ampio, infatti se il Fondo si rivolge alle PMI (imprese con numero dipendenti inferiore a 250 unità, attivo di bilancio inferiore a 43 milioni o fatturato inferiore ai 50 milioni), questo strumento opera anche per le grandi imprese.

Secondariamente anche l’ambito oggettivo è più ampio dal momento che potrà operare su portafogli già esistenti, differenziandosi dall’operatività del Fondo che, invece, garantisce nuovi finanziamenti.   

Infine, mentre il Fondo sviluppa i suoi effetti nell’ambito del regime “de minimis” per cui le imprese possono ottenere benefici solo entro i limiti della normativa europea (equivalente sovvenzione lorda pari a 200.000 euro in 3 anni), lo strumento previsto dall’articolo in oggetto non assorbe in alcun modo il limite del citato regime.

La disposizione in esame consente alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza COVID-19, consente a CDP di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita; infine, consente allo Stato di concedere controgaranzie fino ad un massimo dell’80% delle posizioni assunte da CDP a condizioni di mercato, con evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.     

Dal punto di vista operativo lo strumento interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti, coprendone porzioni caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita.    

In caso di prima perdita pari al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x, pertanto avendo per ora destinato allo strumento 500 milioni si vanno a garantire portafogli bancari per un ammontare di almeno 10 miliardi.  

Inoltre, il meccanismo in questione consente alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. “supervisory formula” sulla tranche senior, in virtù della quale le banche possono determinare l’assorbimento di capitale sui singoli finanziamenti al 15% , invece che all’ordinario 75%: ciò rappresenta un incentivo all’erogazione del credito grazie al ridotto assorbimento di capitale.  

Al contempo, il meccanismo consente di evitare eventuale fenomeni di moral hazard in quanto tutti i soggetti interessati, banche comprese, assumerebbero una quota parte del rischio:

- CDP fino all’80%;        

- lo Stato (MEF) fino all’80% del rischio di CDP (64%);     

- la banca il residuo, ossia almeno il 20%

 

Dario Taramasso
Dottore Commercialista
Revisore Legale
CFP Senior

 

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