E-commerce indiretto


Vedite sul web: disciplina fiscale delle vedite on-line di beni
E-commerce indiretto
Lo sviluppo del web ha contribuito, tra le altre, all’espansione dell’utilizzo del commercio elettronico che è quindi diventato uno strumento alternativo alle transazioni commerciali, siano esse poste in essere tra aziende o con consumatori privati.
In relazione alle concrete modalità di effettuazione, il commercio elettronico può essere diviso in due tipologie con diverso trattamento fiscale:
- commercio elettronico "indiretto" nel quale la conclusione del contratto e l’acquisto avvengono on-line, ma la consegna avviene nelle forme tradizionali (ad esempio, consegna a mezzo di corriere)
- commercio elettronico "diretto" nel quale l’intera operazione dall’ordine alla consegna avviene on-line (ad esempio acquisto di un software che viene direttamente scaricato da internet)

Trattamento fiscale e-commerce indiretto
Tali operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza e pertanto non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante emissione di ricevuta fiscale o scontrino. La fattura deve essere emessa solo se espressamente richiesta dal cliente. Pertanto per certificare le cessioni giornaliere, sarà possibile utilizzare il registro dei corrispettivi.
Cessioni in Italia
Per le cessioni effettuate in Italia non si pongono particolari problemi. Tali operazioni sono imponibili secondo le ordinarie regole.
Cessioni intracomunitarie
Il comma 1, art. 41, lett. b), D.L. n. 331/1993, prevede che le cessioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono soggette ad IVA in Italia alle seguenti condizioni:
- i beni devono essere spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro;
- i cessionari devono essere privati consumatori;
- le vendite in ciascuno Stato membro non devono superare l’importo annuo di € 100.000 o il minor ammontare previsto in ogni Stato a norma dell’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE (in alcuni paesi come l’Austria, la Spagna e la Slovenia l’importo è sensibilmente inferiore € 35.000).
Se il limite di vendite annuale previsto dal singolo Stato membro viene superato, il cedente italiano è obbligato ad identificarsi ai fini Iva in detto paese o a nominarvi un rappresentante fiscale per poter qui assolvere l’iva, non potendo più applicare l’Iva italiana.
Se la cessione avviene nei confronti non di un privato, ma di un soggetto passivo Iva dello stato comunitario, l’operazione dovrà essere fatturata senza Iva ex art. 41 Dl 331/1993 con la dicitura inversione contabile e sarà necessario compilare il modello Intrastat.
Esportazioni
Tali operazioni non sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. n. 633/1972, siano esse effettuate verso privati consumatori o soggetti passivi d’imposta, a condizione che sia provata l’uscita dei beni dal territorio UE.
La prova dell’avvenuta uscita dei beni dal territorio della UE, può risultare da:
- apposito documento doganale (DAU);
- vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su copia della fattura o della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto.

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di Dott. Nicola Gianessi

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