Dichiarazione di Intento cambia il modello


L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali
Dichiarazione di Intento cambia il modello
Dal 2 dicembre 2016 è disponibile una nuova versione del modello di dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, al quale l’Agenzia delle Entrate ha apportato leggere modifiche.
Rispetto alla versione precedente, il nuovo modello esclude che l'operatore possa presentare la dichiarazione d'intento per un periodo prefissato senza indicare l'ammontare specifico del plafond che intende utilizzare.
Con il nuovo modello, gli operatori dovranno predeterminare, già al momento della presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate, l'importo degli acquisti senza applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 presso ciascun fornitore. Conseguentemente, non sarà più ammesso l'invio della dichiarazione d'intento senza indicare, per ciascun fornitore, qual è l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore in questione potrà emettere, per il periodo di riferimento, fatture senza applicazione dell'IVA.
Il nuovo modello va utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
La dichiarazione in parola va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente da parte dei soggetti abilitati a Entratel , utilizzando il software denominato "Dichiarazione d’intento", disponibile gratuitamente sul sito dell’Amministrazione finanziaria.
Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A "Plafond".
I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata e copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Nulla cambia per il fornitore dell’esportatore abituale, il quale per poter effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA, dovrà invece:
1. aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale;
2. aver riscontrato l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento mediante il servizio online "Verifica ricevuta dichiarazione d'intento", che consente a chi riceve le lettere di intento di controllare via web l'avvenuta comunicazione telematica dei dati all'Agenzia.

Resta immutato, inoltre, sempre per il fornitore, l’obbligo di riepilogare in fattura gli estremi delle lettere d’intento ricevute. Infatti, gli estremi della dichiarazione d’intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

Articolo del:


di arnaldo aleotti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse