Denuncia penale, parola al cittadino vittima di reato


Con il d.l. 9 maggio 2018 la procedibilità d'ufficio di alcune fattispecie criminose quali minaccia - truffa - degrada a procedibilità a querela
Denuncia penale, parola al cittadino vittima di reato
DENUNCIA PENALE E QUERELA
AMPLIAMENTO DELL’AREA
DI OBBLIGATORIETA’ DELLA DENUNCIA PENALE
PAROLA LA CITTADINO VITTIMA DI REATO
Con il decreto legislativo n. 36/2018 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018 e in vigore dal 9 maggio 2018 la procedibilità d’ufficio di alcune specifiche fattispecie criminose degrada a procedibilità a querela di parte.
Sicché per reati importanti quali la minaccia, la violazione di domicilio, le comunicazioni telefoniche, le comunicazioni informatiche, l’appropriazione indebita, la frode informatica, la posta soppressa - rivelazione di posta e la truffa commessi a partire dal 9 maggio 2018 (ma anche quelli commessi prima di tale data cui il su menzionato decreto si applica per effetto della retroattività della legge più favorevole al reo) è esclusivamente la volontà delle vittime a determinare l’inizio e la prosecuzione di un procedimento penale.
La querela, orale o scritta, è una dichiarazione con cui la vittima manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto - subìto - previsto dalla legge come reato; essa va presentata entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto medesimo; distinta è invece la richiesta di risarcimento dei danni che riguarda l’azione civile, ed avviene con la costituzione di parte civile in udienza. Le due cose possono andare parallelamente o rimanere distinte.
La querela può essere oggetto di rinuncia, o di remissione. La remissione, nei delitti punibili a querela estingue il reato.
Con particolare riguardo al reato di frode informatica oggetto del suddetto decreto v’è da precisare che la pirateria informatica che svela il Know how aziendale diventa un’aggravante del reato di rivelazione di segreti scientifici o commerciali punito dall’art. 623 cp.
Sicché viene ampliato il divieto, già esistente di acquisire, rivelare o utilizzare in modo abusivo informazioni ed esperienze aziendali, dando rilevanza non solo a illeciti dolosi ma anche a quelli colposi. Questo si coglie nella parte in cui si stabilisce che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza o secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente. Si prevede un termine prescrizionale di 5 anni per l’esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dall’acquisizione-utilizzo e divulgazione abusiva dei segreti commerciali.
Alla luce di tanto, si intuisce come il legislatore colpisce più direttamente offese al patrimonio commerciale collettivo.

Articolo del:


di Avv. Gianluca Iaione avv. M.C. D'Avenia

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse