Decreto ingiuntivo, pagamento prima della notifica


Il debitore che paga la somma dopo la messa in mora, ma prima della notifica del decreto ingiuntivo si libera di ogni spesa ulteriore?
Decreto ingiuntivo, pagamento prima della notifica
Scopo del presente articolo è quello di spiegare al lettore gli effetti pratici conseguenti ad un'attività posta in essere da un legale per il recupero di un credito. Nella fattispecie di cui ci occuperemo oggi, si intende fornire ragguagli sulle conseguenze del pagamento di un debito che avvenga prima della notifica di un decreto ingiuntivo.

Specificamente, nel recente passato mi è capitato di ricevere un cliente il quale "rimproverava" il collega di parte creditrice di avergli notificato un decreto ingiuntivo nonostante il pagamento della somma richiesta nel predetto monitorio fosse avvenuta antecedentemente alla notifica stessa, sebbene in ritardo rispetto alla messa in mora.
Apparentemente, il pagamento di una somma richiesta al debitore che avvenga dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma prima della notifica dello stesso dovrebbe liberare il debitore da qualsiasi ulteriore pretesa avanzata da parte creditrice; tuttavia ciò non corrisponde a quanto dottrina e giurisprudenza hanno stabilito nel corso del tempo.

Infatti, se è vero che da un lato il pagamento della sorte capitale rappresenta l'atto attraverso il quale verrebbe meno il presupposto per l'azione di recupero del credito, è altrettanto vero che il pagamento che avviene a decreto ingiuntivo emesso, ma non ancora notificato, impone di valutare tanto l'attività già svolta dal legale quanto le spese sostenute da parte creditrice per dare avvio al procedimento ingiuntivo.
Tale procedura ha formalmente avvio attraverso l'invio al debitore della messa in mora, ossia una formale comunicazione in cui viene concesso un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto. Spirato il predetto termine, il legale di parte creditrice potrà avviare la fase del ricorso per decreto ingiuntivo il quale, naturalmente, impone delle spese le quali, tra l'altro, saranno oggetto di decisione da parte del Giudice in fase di emissione del monitorio. Il momento in cui il debitore non adempie alla propria obbligazione fa sorgere la "mora debendi" dalla quale deriva, secondo il dettato dell'art. 1223 c.c. , anche l'obbligo per il debitore di dover risarcire il creditore a seguito di tale ritardo.

Pertanto, oltre alle spese, dovranno essere anche corrisposti gli interessi, qualificati quali frutti civili della somma dovuta, nonchè come risarcimento conseguente al ritardo nell'inadempimento (c.d. interessi moratori).

Tornando al caso specifico, per come confermato da dottrina e giurisprudenza, si potrà concludere affermando che il pagamento di una somma che avvenga da parte debitrice dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma prima della sua notifica, non libera totalmente il debitore il quale dovrà corrispondere anche le spese del giudizio e gli interessi.

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di Avv. Alessandro Sosto

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