Danno di immagine per la Pubblica amministrazione


Sussistenza del danno di immagine degli enti pubblici e sua risarcibilità
Danno di immagine per la Pubblica amministrazione
Si parla di danno di immagine per la pubblica amministrazione allorchè sia leso il diritto della stessa al proprio buon andamento, all’efficienza ed alla trasparenza; qualunque illecito penale, civile, amministrativo che lede il concetto di c.d. "buona amministrazione" comporta immediatamente la lesione del corrispondente valore costituzionale di cui all’art. 97 Costituzione e conseguentemente rappresenta danno all’immagine per il soggetto pubblico.

Ai sensi dell’art. 97 della Costituzione infatti, la Pubblica amministrazione ha il diritto di organizzare i propri organi e i propri uffici, nonché la propria azione amministrativa, sulla base dei principi di buon andamento, economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza. Si tratta di un diritto proprio e personale della Pubblica Amministrazione, la cui lesione comporta danno all’immagine; poiché il danno di immagine è direttamente collegato alla fiducia dei cittadini nell’Ente, per riconoscere la sussistenza del danno di immagine si dovrà valutare l’immagine esteriore del soggetto pubblico, così come percepita dagli amministrati.

La violazione del diritto all’immagine attiene quindi alla violazione di un diritto della personalità, in quanto tale riconducibile alle ipotesi di danno esistenziale che tutela lo svolgimento di attività non remunerative; si tratta di un pregiudizio che si estrinseca nel diritto della Pubblica Amministrazione al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica.
La risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato a enti e persone giuridiche è pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità: infatti la violazione del diritto all’immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile.

La valutazione viene effettuata sulla base delle conseguenze derivanti dalla lesione all’immagine subita dall’Ente; infatti, anche se essa non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, implica una alterazione e/o una modifica delle scelte tese al perseguimento dell’interesse pubblico, se non altro per ripristinare il prestigio offeso, con conseguenti costi per la collettività. Il suddetto onere finanziario si ripercuote sull’intera cittadinanza, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti pregiudizievoli della lesione all’immagine subita, che sull’organizzazione della P.A. si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa.

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di Avv. Sara Battistini

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