Richiedi una consulenza in studio gratuita!

Covid-19 e sicurezza alimentare


Covid 19 e sicurezza alimentare: Rischio di infezione attraverso gli alimenti, “certificazioni coronavirus free” e garanzia dei controlli ufficiali anche nel lockdown
Covid-19 e sicurezza alimentare

 

Rischio di infezione attraverso gli alimenti, “certificazioni coronavirus free” e garanzia dei controlli ufficiali anche nel lockdown.

E' un fatto: ci troviamo ad affrontare insieme un’emergenza sanitaria senza precedenti, la pandemia dichiarata tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che colpisce tutti noi, in un modo o nell'altro.

In questi ultimi mesi i media sono brulicanti di notizie sul tema e i cittadini si affidano alle notizie televisive, alla stampa nonché ai siti internet per cercare risposte e soluzioni contro questo nemico invisibile non riuscendo in alcuni casi ad orientarsi.

Ciò a causa del dilagare di numerose fake news sul tema poi smentite dalle Autorità ma che, inevitabilmente, hanno spesso portato ad interrogarsi su chi e di quali informazioni fidarsi.

Due tra le tante notizie false da sfatare sono quelle sui legami tra il Covid-19 e l’alimentazione, ovvero sulla possibilità di contrarre il virus attraverso il cibo e la garanzia che la sicurezza alimentare ed i controlli ufficiali lungo la filiera non siano ad oggi prestati efficientemente date le indubbie difficoltà del momento storico che stiamo vivendo.

•    A) Covid-19, alimenti come veicolo di trasmissione del virus e certificati “coronavirus free”

L’allarme era scoppiato fin dall’inizio della comparsa del Covid-19 nel nostro Paese, infatti, Assolombarda e Confagri denunciavano il blocco di un lotto di Grana Padano alla frontiera greca per timori di contaminazioni da Coronavirus. Nonostante la situazione si sia risolta con un’autocertificazione da parte dell’azienda produttrice facente parte del Consorzio, la situazione richiamava l’attenzione del Mipaaf e del Ministro delle Politiche Agricole ed arrivava alle ambasciate di Roma ed Atene in quanto la vicenda rischiava di prestarsi a facili strumentalizzazioni a danno del patrimonio alimentare italiano.
Questo a maggior ragione considerato che l’Unione Europea aveva già comunicato on line la notizia: “There has been no report of trasmission of Covid-19 via food” (ovvero NON VI E’ ALCUNA EVIDENZA DI TRASMISSIONE DI COVID-19 TRAMITE ALIMENTI)
Di conseguenza, fin dalla fine di febbraio 2020, si leggeva sul sito del Ministero di
“alcune catene della grande distribuzione europea che, strumentalmente, chiedono garanzie sulla sicurezza degli alimenti provenienti dall’Italia per cui, a partire dall’emergenza, molti prodotti made in Italy sono bloccati”.
Da cui la richiesta al Presidente del Consiglio e al Ministro per la Salute “di sensibilizzare specificamente la Commissione Europea sollecitando un intervento per affermare che non sono legittime e tollerabili richieste di certificazioni aggiuntive per i prodotti italiani, poiché non sussistono rischi di trasmissione del virus attraverso gli alimenti e gli imballaggi“.
A fronte della situazione creatasi che metteva in gravose difficoltà il comparto alimentare già sufficientemente provato e poneva in allarme i cittadini, sono dunque intervenute, a partire dai primi giorni di marzo e a seguire, le dichiarazioni del Ministero della Salute, dell’EFSA (European Safety Autority, organismo indipendente che fornisce una consulenza scientifica su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza alimentare), dell’ISS, dell’ECDC (Centro Europeo per il Controllo e la prevenzione delle malattie), dell’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) e, non da ultimo per ordine di importanza, quelle della stessa Commissione europea, volte a chiarire definitivamente che il cibo non costituisce veicolo di trasmissione del Covid-19 e che non è legittima alcuna richiesta dei c.d. certificati “coronavirus free” per alimenti provenienti dall’Italia. Su quest’ultimo punto è intervenuto anche il Governo: nella legge di conversione del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020) ha introdotto specifiche regole per la tutela del Made in Italy nel comparto agroalimentare che, già provato da questo difficile periodo di emergenza sanitaria, rischiava di essere ulteriormente pregiudicato, così stabilendo che una tale condotta costituisce pratica commerciale sleale. Si tratta di una «norma di applicazione necessaria” di una disposizione interna e rappresenta, per quanto è noto, un unicum in materia di diritto internazionale privato.
Dai provvedimenti menzionati si evince, dunque, chiaramente che il virus SARS-Covid-2 si diffonde per contagio inter-umano e non vi sono evidenze di trasmissione alimentare.
In via esemplificativa, si riporta il contenuto del comunicato del Ministero della Salute che fin dal 2 marzo 2020 dichiarava: “anzitutto occorre ribadire che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia Covid-19, dagli animali domestici e attraverso gli alimenti. La sicurezza alimentare continua ad essere garantita dalle norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate”. I certificati “virus free” sono perciò del tutto privi di valore legale e/o tecnico. Non solo. L’EFSA, a una settimana dal predetto comunicato, dichiarava che la ragione per cui  non risultava coinvolta nella risposta all’epidemia nonostante il suo ruolo (come sopra evidenziato) era dovuta proprio alla totale assenza di dati sulla possibile trasmissione del coronavirus tramite gli alimenti.

•    B. Contaminazione secondaria da droplets: azioni correttive nella gestione del rischio biologico da SARS-CoV-2 a garanzia della sicurezza degli alimenti
I cibi possono divenire fonti di contaminazione secondaria, a causa delle superfici dove vengono manipolati o dei di droplets, ovvero goccioline di secrezioni respiratorie di persone infette, sia pure asintomatiche che possono essere emessi dai lavoratori. E’ perciò risultato indispensabile prevedere delle azioni aggiuntive mirate a circoscrivere nei limiti del possibile il rischio indotto proprio dalla presenza sul lavoro di soggetti potenzialmente infetti volte all’applicazione rafforzata di buone prassi igieniche tese a prevenire e mitigare il rischio biologico legato alla contaminazione da SARS-CoV-2.
In vista della revisione e dell’aggiornamento delle procedure di autocontrollo (HACCP, GAP, GMP) e della necessità di prevedere misure aggiuntive a quelle ordinarie che incombono sugli operatori del settore sono state emanate delle linee guida ad hoc dalla WHO (World Health Organization) e dalla FAO (Food and Agriculture Organization) che, dopo avere nuovamente ribadito l’assenza di prove che il virus Covid-19 possa trasmettersi attraverso gli alimenti o i loro imballaggi, hanno precisato quali debbano essere i comportamenti prudenziali che gli operatori del settore devono adottare nelle varie fasi della produzione.
Linee guida e provvedimenti emergenziali che sono stati a loro volta ripresi dall’ISS nel proprio rapporto Covid-19 n. 17/20 al fine di prevedere una riorganizzazione imprenditoriale del settore e protocolli specifici di comportamento dei lavoratori. L’ ISS, infatti, ha fornito indicazioni e raccomandazioni specifiche per garantire l’igiene degli alimenti e degli gli imballaggi nelle fasi della produzione, della commercializzazione e perfino del consumo domestico. Per quanto, lo si sottolinea, anche nel caso di soggetti asintomatici, il rischio che il virus arrivi sugli alimenti è minimo se non pressoché nullo poiché ogni lavoratore che si occupa della manipolazione degli alimenti deve già mantenere un elevato standard di igiene e indossare dispositivi di protezione secondo la normativa vigente di settore. Del resto il rischio biologico, a differenza che in altre imprese, è già valutato ordinariamente in quella alimentare unitamente a quello chimico e fisico.
A sua volta, la DG SANTE (Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea) ha pubblicato un documento divulgativo, “Covid-19 and food safety”, nel quale sotto forma di domande e risposte, fornisce importanti ed utili informazioni, basate su evidenze scientifiche, circa la sicurezza degli alimenti in relazione all’avvento della Pandemia e sulle buone pratiche da adottare negli ambienti di lavoro nonché in quello domestico. Ribadendo nel testo che non vi sono prove che il cibo costituisce un rischio per la salute pubblica e che, pertanto, una certificazione “virus free” non può essere giustificata: qualunque richiesta per tali garanzie è quindi sproporzionata e non accettabile.

•    C. Garanzia dei controlli ufficiali: regolamenti d’urgenza della Commissione europea e disposizioni del Ministero della Salute
Tutto ciò premesso, essendo la continuità di esercizio nelle filiere agroalimentari indispensabile al fine di garantire l’approvvigionamento di beni di primaria necessità, oltre che l’economia, la Commissione europea ha adottato d’urgenza il Reg. UE n. 446/2020 sui controlli ufficiali sui prodotti alimentari cui è seguito il Reg UE n. 776/2020 che in parte lo modifica e ne proroga l’applicabilità fino all’1 agosto 2020 per garantire il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica; a sua volta, il Ministero della Salute tenuto conto anche di detti regolamenti, ha previsto una serie di misure da applicarsi ai controlli pubblici veterinari ed alle produzioni alimentari per far fronte all’attuale rischio sanitario.

In conclusione:

•    il virus SARS-CoV-2 si diffonde per contagio inter-umano e non vi sono evidenze di trasmissione alimentare e di conseguenza non è legittima la richiesta di un certificato “coronavirus free”;

•    la sicurezza degli alimenti nel quadro normativo europeo è garantita tramite un approccio combinato di prevenzione del rischio e controllo che abbraccia la filiera agroalimentare “dal campo alla tavola”;

•    durante questo periodo, nel corso dell’epidemia, la tutela dell’igiene degli alimenti è stata rafforzata prevedendo azioni aggiuntive rispetto ai presidi già previsti per legge, mirate a circoscrivere ulteriormente il possibile rischio derivante dalla presenza di soggetti potenzialmente infetti negli ambienti destinati alla produzione e commercializzazione di alimenti;

•    le attuali limitazioni, incluso l’eventuale rinvio di alcuni controlli ufficiali in base ad una valutazione del rischio, non sono tali da pregiudicare la sicurezza degli alimenti. A tale proposito la Commissione europea ha adottato fin dal 30 marzo 2020 regole straordinarie per facilitare e pianificare i controlli ufficiali adottando il Reg. (EU) n. 446/2020 valevole fino al 1 giugno 2020 cui è seguito il Reg (EU) n. 714/2020 che lo riprende prorogandolo fino all’1 agosto 2020; ciò premesso, il Ministero della Salute, in continuità con i predetti regolamenti, ha emesso una serie di disposizioni individuando le attività che devono essere assicurate sul territorio nazionale per motivi di rischio sanitario.

MA…

alla luce di quanto osservato e del momento storico di distanziamento sociale ed economico che probabilmente non ci abbandonerà per lungo tempo, quale ruolo avrebbe potuto assumere il digitale per fornire maggiori garanzie ai consumatori sulla sicurezza alimentare e sulla tracciabilità dei prodotti oltre ad una  maggiore tutela al patrimonio alimentare italiano? La pandemia dovrebbe rappresentare un’occasione per generare una maggiore attenzione a tutte le forme di innovazioni tecnologica, in particolare la Blockchain di cui  abbiamo avuto occasione di parlare in altro articolo che ho ivi pubblicato.

Lo Studio è disponibile per consulenze sull'organizzazione aziendale al fine di assicurare la sicurezza alimentare prevedendo protocolli e procedure specifiche nonchè aggiornare i protocolli di autocontrollo (HACCP).

avv. Cinzia Catrini

 

Articolo del:



L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse

Altri articoli del professionista

Direttiva PIF, cosa prevede lo schema del D.lgs. di attuazione

Nello schema del D.lgs. di attuazione della Direttiva PIF interventi rigidi e una riforma estesa per tutelare gli interessi UE contro le frodi

Continua

Blockchain: la sfida nel settore agroalimentare contro le frodi

La Blockchain permette di garantire tracciabilità, trasparenza, sicurezza alimentare, certificare la filiera agroalimentare e contrastare frodi e contraffazioni

Continua

Covid-19: sanzioni penali, focus Dlgs. n. 81/08 e DLgs. n. 231/01

Misure di contenimento del Covid-19 e loro violazione: sanzioni penali e amministrative per privati, datori di lavoro, società; focus sicurezza sul lavoro e mod. 231

Continua

Covid-19 e responsabilità penale del datore di lavoro

Ipotesi di responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid.19 del dipendente

Continua