Costituzione di p. c. e sostituzione processuale
Il sostituto processuale può proporre costituzione di parte civile solo in caso di presenza della p.o. o rilascio procura ad hoc

Nel caso di specie, veniva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna con cui si denunciava la violazione degli artt. 78, 102 e 122 c.p.p. nella parte in cui il giudice di merito aveva ritenuto legittima la costituzione di parte civile effettuata tramite sostituto processuale.
Il ricorso veniva trattato dalla Sesta Sezione della S.C., la quale aveva ritenuto che sul punto sussistesse un contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità e quindi decideva di rimettere gli atti alle S.U. ponendo il seguente quesito: "se fosse legittimato o meno a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato dalla persona offesa procuratore speciale al fine di esercitare l´azione civile nel processo penale".
La Corte (sentenza n. 12213 del 16 marzo 2018) esordisce rappresentando, sul punto, l’esistenza di tre indirizzi: un primo indirizzo, nel sottolineare che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (vale a dire appunto la legitimatio ad causam, ovvero il diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (ovvero la rappresentanza processuale), perviene ad escludere, in via generale (e senza prendere posizione specifica sulla operatività di una previsione in procura speciale della relativa facoltà), che la legitimatio ad processum conferisca al difensore la facoltà di farsi sostituire per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore; un secondo indirizzo, di segno opposto, afferma la legittima possibilità, per il difensore, di nominare un sostituto, ove anche non prevista la relativa facoltà, ai fini del deposito dell'atto di costituzione senza possibili delimitazioni di sorta tratte dalla natura della procura ad litem; un terzo indirizzo, di carattere, per così dire, intermedio, riafferma il principio per il quale il sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituzione (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), per il quale solo l'art. 102 c.p.p., prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.
Secondo la Suprema Corte, fermo il concetto, espresso nitidamente dal primo indirizzo ricordato, secondo cui la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto - atteso l'ambito formale nel quale la stessa è conferita - all'esercizio del potere di costituzione. Una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore.
Affinchè, dunque, il potere di "sostituzione" sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all'interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p.: "necessario", perchè solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e "sufficiente" perchè non può pretendersi, all'estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto. Un tale assunto, già implicitamente affacciatosi nella giurisprudenza della Corte, finirebbe per risolversi nella pretesa di un adempimento meramente formale pur a fronte di una volontà chiaramente espressa dal titolare del rapporto. Per questa ragione, del resto, in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, si è affermato che la presenza in udienza della persona offesa (recte, danneggiato) va considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile, modalità espressamente prevista dall'art. 76 c.p.p., ovvero che "l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente".
Il ricorso veniva trattato dalla Sesta Sezione della S.C., la quale aveva ritenuto che sul punto sussistesse un contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità e quindi decideva di rimettere gli atti alle S.U. ponendo il seguente quesito: "se fosse legittimato o meno a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato dalla persona offesa procuratore speciale al fine di esercitare l´azione civile nel processo penale".
La Corte (sentenza n. 12213 del 16 marzo 2018) esordisce rappresentando, sul punto, l’esistenza di tre indirizzi: un primo indirizzo, nel sottolineare che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (vale a dire appunto la legitimatio ad causam, ovvero il diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (ovvero la rappresentanza processuale), perviene ad escludere, in via generale (e senza prendere posizione specifica sulla operatività di una previsione in procura speciale della relativa facoltà), che la legitimatio ad processum conferisca al difensore la facoltà di farsi sostituire per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore; un secondo indirizzo, di segno opposto, afferma la legittima possibilità, per il difensore, di nominare un sostituto, ove anche non prevista la relativa facoltà, ai fini del deposito dell'atto di costituzione senza possibili delimitazioni di sorta tratte dalla natura della procura ad litem; un terzo indirizzo, di carattere, per così dire, intermedio, riafferma il principio per il quale il sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato dalla persona offesa non ha il potere di costituirsi parte civile, considerato che l'attribuzione al difensore del potere di costituzione (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti (rappresentanza processuale), per il quale solo l'art. 102 c.p.p., prevede la possibilità della nomina di un sostituto che eserciti i diritti e assuma i doveri del difensore.
Secondo la Suprema Corte, fermo il concetto, espresso nitidamente dal primo indirizzo ricordato, secondo cui la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato, con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto - atteso l'ambito formale nel quale la stessa è conferita - all'esercizio del potere di costituzione. Una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore.
Affinchè, dunque, il potere di "sostituzione" sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all'interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p.: "necessario", perchè solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e "sufficiente" perchè non può pretendersi, all'estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto. Un tale assunto, già implicitamente affacciatosi nella giurisprudenza della Corte, finirebbe per risolversi nella pretesa di un adempimento meramente formale pur a fronte di una volontà chiaramente espressa dal titolare del rapporto. Per questa ragione, del resto, in mancanza di procura speciale al difensore o al sostituto designato, si è affermato che la presenza in udienza della persona offesa (recte, danneggiato) va considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile, modalità espressamente prevista dall'art. 76 c.p.p., ovvero che "l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale, ovvero da parte del sostituto processuale, per difetto dei relativi poteri sostanziali, è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente".
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