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Coronavirus, revisione dell'assegno di mantenimento


Ecco come ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento a causa del peggioramento delle condizioni economiche in periodo di Coronavirus
Coronavirus, revisione dell'assegno di mantenimento

 

L’attuale emergenza Coronavirus sta provocando una pesante crisi economica che molto probabilmente perdurerà ben oltre la risoluzione dell’epidemia.

Moltissimi lavoratori e titolari di partite Iva ne sono stati colpiti. I redditi sono diminuiti e diventati più precari.

Già in tempi normali è sempre possibile chiedere una modifica dell’importo fissato dal giudice se sopravvengono fatti nuovi e in particolare se le condizioni economiche sono cambiate rispetto all’epoca in cui la sentenza o l’ordinanza erano state emanate.

Il Coronavirus è un fatto nuovo, che ovviamente peggiora le condizioni economiche del soggetto obbligato a pagare l’assegno e anche di chi lo riceve o di entrambi.

Nel caso in cui sia l’obbligato a pagare l’assegno a subire il peggioramento delle proprie condizioni economiche potrà chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento.

Nel caso in cui sia chi beneficia dell’assegno di mantenimento a subire il peggioramento delle proprie condizioni economiche potrà chiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento.

Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano accusato un rilevante peggioramento della propria situazione economica per effetto del Coronavirus (perché le proporzioni di capacità economica si sono ridotte da ambo i lati) pur in assenza di uno squilibrio nel rapporto tra le parti (in base al quale la misura dell’assegno era stata inizialmente determinata dal giudice) il giudice dovrà rideterminare la nuova misura dell’assegno  cercando di bilanciare le opposte esigenze dell’obbligato e del beneficiario.

La revisione del mantenimento è possibile, secondo la legge, quando ricorrono «giustificati motivi»: è una formula ampia che può benissimo ricomprendere i vari casi epidemiologici ed economici che possono aver comportato – e continuare a comportare anche in un futuro che non sarà breve – uno squilibrio rispetto alle condizioni precedenti delle parti coinvolte, le quali sono quasi sempre incolpevoli di fronte al fenomeno della riduzione del lavoro o del giro d’affari, che ha colpito in maniera generalizzata la maggior parte delle attività.

Per ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento l’importante è – oltre alla prova dell’entità della diminuzione dei proventi reddituali – che la riduzione attuale e proiettata nel prossimo futuro abbia inciso in maniera rilevante, cioè palpabile e significativa, sull’assetto economico e patrimoniale che esisteva al momento della separazione o del divorzio.

Una piccola e temporanea riduzione dei redditi o dei ricavi, magari compensata in buona parte da una delle misure economiche stabilite dal Decreto Cura Italia, come l’indennità per lavoratori autonomi e professionisti, non sarebbe sufficiente a giustificare la richiesta, se i valori pre-crisi non sono stati alterati, in assoluto o in percentuale, in misura notevole.


Come ottenere la revisione dell’importo

La revisione dell’importo periodico potrà essere chiesta al giudice che aveva emesso il provvedimento iniziale oppure, se c’è accordo tra le parti, si può raggiungere attraverso la negoziazione assistita dagli avvocati delle parti.

Questa seconda strada è preferibile perché il risultato può essere raggiunto in un tempo più breve rispetto alla procedura giudiziale contenziosa e in quanto la ridotta capacità di reddito (presupposto per la revisione del mantenimento) potrebbe essere circoscritta a un periodo limitato.

Questa incertezza nuoce alle possibilità di chiedere la “classica” revisione dell’importo dell’assegno, che ha effetti permanenti, almeno fino ad una eventuale successiva modifica. In giudizio, infatti, il controinteressato potrebbe facilmente opporsi ed eccepire la temporaneità delle chiusure delle aziende e delle altre attività, o la transitorietà delle contrazioni dei ricavi, per affermare che le condizioni economiche della controparte non sono mutate in maniera irreversibile e tale da richiedere la revisione delle condizioni stabilite in precedenza.

Per questo sarebbe preferibile cercare una modifica della misura dell’assegno per un periodo limitato e predeterminato in partenza, eventualmente da prolungare in seguito, se le condizioni negative si protrarranno. Questa soluzione nell’attuale fase, ed almeno fino a quando le prospettive economiche non si chiariranno, è più efficace, potrebbe rispondere in maniera flessibile alle esigenze delle parti ed è ed in grado di prevenire e neutralizzare le eventuali obiezioni dell’altro coniuge, se fosse oppositivo.


Da quando decorre la modifica?

Bisogna anche sapere che la decorrenza della modifica avrà effetto retroattivo, cioè il nuovo importo partirà non nel momento in cui il giudice lo stabilirà, ma dal momento in cui è stato presentato il ricorso per ottenere la revisione del mantenimento.

Questo principio, però, vale solo nel caso in cui si chieda l’aumento dell’assegno; quando, invece, se ne chiede la riduzione, l’effetto retroattivo non ci sarà e dunque la modifica partirà dal momento della pronuncia del giudice.

C’è, quindi, una disparità di trattamento in questi due diversi casi che nel concreto può fare una differenza di parecchi mesi tra la vecchia cifra dell’assegno e la decorrenza della nuova. Ma si tratta di un criterio giurisprudenziale formatosi prima del Coronavirus e i giudici potrebbero riconoscere che l’evento che ha comportato il peggioramento delle condizioni economiche è generalizzato e preesistente alla domanda giudiziale e, dunque, non dipende dalla volontà del richiedente.

 

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