Contratti di appalti e oneri per la sicurezza

Una società mi pone il seguente quesito: se ometto di indicare, nel contratto di appalto, gli oneri per la sicurezza, quale sarà la conseguenza?
La risposta è contenuta nell’art. 26, comma 5 D.Lgs. 81/2008.
La disposizione, sopra citata, stabilisce che: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
Al quesito dell’impresa si deve, pertanto, rispondere che l’omissione dell’indicazione dei suddetti oneri è la nullità del contratto stesso.
L’indicazione degli oneri per la sicurezza assurge, pertanto, ad elemento essenziale del contratto di appalto ed anche dei contratti di subappalto.
La disciplina assume particolare importanza con riferimento ai contratti di appalto stipulati per l’esecuzione delle ristrutturazioni, usufruendo dei bonus fiscali. Quando il contratto è predisposto da un contraente generale (General Contractor) accade spesso, difatti, che sia nell’appalto sia nel subappalto, venga omessa la suddetta indicazione, rischiando di compromettere la validità del contratto, con tutte le conseguenze del caso, anche con riferimento ai bonus fiscali, discendenti dall’esecuzione delle opere e dal pagamento del prezzo delle stesse.
E’ opportuno, pertanto, che il Condominio o, comunque, la parte appaltante verifichi l’indicazione corretta degli oneri per la sicurezza che, a parere dello scrivente, può avvenire anche per relationem. L’esempio può essere che, nel corpo del contratto, si scriva che il prezzo è pari ad € xxxxxxx, oltre i.v.a., inclusi gli oneri per la sicurezza come indicati in maniera analitica nel computo allegato al contratto. Tutto ciò è possibile, chiaramente, solo se, nel computo metrico estimativo, gli oneri siano esplicitati in maniera chiara e puntuale.
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