Centrale rischi o CRIF: cancellazione segnalazioni anomalie


Non sempre i CATTIVI PAGATORI sono tali: CRIF o CR Bankit possono riportare notizie non aggiornate che pregiudicano nuovi affidamenti. Si può chiedere la rettifica
Centrale rischi o CRIF: cancellazione segnalazioni anomalie

I Servizi di Informazione Creditizia (CRIF Eurisc o Experian o altre banche dati) al pari della CENTRALE RISCHI della Banca d'Italia, riportano le segnalazioni delle esposizioni creditizie nei confronti di persone fisiche o giuridiche che le Banche e le Finanziarie aderenti sono tenute a comunicare mensilmente. Le stesse vengono elaborate sulla base dei Regolamenti di cui queste Banche dati si dotano ed aggiornano periodicamente.

Alcune segnalazioni sono semplici fotografie contabili (Centrale Rischi) mentre i SIC danno anche altre informazioni aggiuntive, più invasive.

Questi sistemi sono interrogabili sia dai diretti interessati (i soggetti affidati) che dagli intermediari (sia coloro che hanno rapporti con i soggetti che anche da altri che potenzialmente potrebbero avere rapporti, ma comunque solo dietro esplicita autorizzazione dei soggetti interessati). E' chiaro che le notizie di questo genere sono particolarmente tutelate dalla Legge sulla Privacy, per cui l'accesso è quanto mai sorvegliato.

Dall'accesso alla veridicità il passo è breve per cui NON E' DETTO CHE LE NOTIZIE RIPORTATE SIANO ATTUALI, ma si dà il caso che certe "anomalie" possono trascinarsi negli anni perché nessuno ne reclama la rettifica. Nel frattempo, però, possono creare pregiudizio a coloro che richiedono delle aperture di credito, sapendosi regolari, e che invece vengono ancora marchiati come CATTIVI PAGATORI, per cui il credito viene loro negato.

Anzitutto riportiamo le nome contenute nella Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (18° aggiornamento del gennaio 2019) della Banca d'Italia, Centrale Rischi, Istruzioni per gli intermediari creditizi (pag.38-39):

8. CESSAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando:

- il credito viene RIMBORSATO dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;

- il credito viene ceduto a terzi (l'obbligo di segnalazione ricade sul cessionario, se è un Intermediario partecipante alla Centrale Rischi);

- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;

- il CREDITO E' INTERAMENTE PRESCRITTO (articolo 2934 e seguenti del Codice Civile). I crediti prescritti NON devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata;

- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.).

CRIF, invece, cessa di segnalare su EURISC l'esposizione NON RIMBORSATA dopo 36 mesi dalla scadenza del contratto o dall'ultimo aggiornamento. Nel frattempo continua ad indicare le inadempienze con varie ALTRE INFORMAZIONI: I = inadempiente/in contenzioso; S = sofferenza; P = a perdita; R = revoca per morosità. Se la morosità fosse stata in qualche modo sanata, l'informazione permane per 24 mesi dalla regolarizzazione.

Nel momento in cui ci si accorge che queste banche dati mantengono delle segnalazioni "anomale" è possibile intervenire affinché il pregiudizio venga rimosso o quanto meno oscurato agli Intermediari creditizi. Per questo occorre rivolgersi ad un professionista che abbia dimestichezza della materia e che provvede celermente sui tenutari delle banche dati e sugli intermediari segnalanti perché procedano alle rettifiche. Difficilmente questi, di loro iniziativa, si attivano affinché le "anomalie" vengano rimosse.

Stefano Taddei

Creditimpresa srl

 

 

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di Stefano Taddei

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