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Bonus facciate, cos'è e quali detrazioni fiscali


Il nuovo bonus facciate è un credito di imposta fino al 90% delle spese senza limiti di spesa per la ristrutturazione delle pareti esterne degli edifici
Bonus facciate, cos'è e quali detrazioni fiscali

 

Come previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, da quest'anno, oltre a poter fruire dei bonus casa 2020 per la riqualificazione energetica e ristrutturazioni, bonus mobili e bonus verde, possiamo beneficiare anche di una nuova detrazione IRPEF 2020, quella per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, pari al 90% delle spese sostenute.

Nello specifico, l'articolo 25 del DDL di Bilancio 2020 prevede che le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, relative al recupero e/o restauro della facciata con i seguenti interventi edilizi:

•    Manutenzione Straordinaria: tutti i lavori che modificano l’aspetto o il profilo della facciata.

•    Manutenzione Ordinaria: rasatura/stuccatura/tinteggiatura degli esterni senza modifica del colore.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

Sono detraibili, e quindi ammessi al beneficio, esclusivamente gli interventi sulle strutture opache (intonaci, elementi quali cornici marcapiani, balconi, ringhiere dei balconi) della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

•    Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

•    Zona B: include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

 

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L'autore è esperto in Geometri
GEOM. BONACCORSI MIRKO
L.go Teresa Bandettini, 4
56017 - San Giuliano Terme (PI), Toscana


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