Azione di manutenzione e decadenza


Chi subisce molestie nel possesso di un immobile può agire con l`azione di manutenzione entro un anno dalla turbativa
Azione di manutenzione e decadenza
Chi subisce molestie nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, può agire con l’azione di manutenzione entro un anno dalla turbativa ai sensi dell'art. 1170, c. 1°, c.c.
La "molestia" è qualsiasi limitazione o turbativa della sfera del possesso altrui, o qualsiasi atto che modifichi o tenda a modificare il possesso, come ad esempio l'esercizio di fatto di una servitù di passaggio, le immissioni eccedenti la normale tollerabilità, la sopraelevazione di un edificio oltre i limiti consentiti, la violazione delle distanze legali nelle costruzioni o qualsiasi altra turbativa nei rapporti di vicinato.
L'azione non spetta a chi è possessore di beni mobili né al detentore, come ad es. il conduttore di un immobile.
L’azione di manutenzione ha una funzione conservativa nonché preventiva rispetto alla situazione possessoria, nei confronti di eventuali ed ulteriori molestie, a differenza dell’azione di spoglio.
Per promuovere l’azione di manutenzione devono sussistere due elementi, di cui il legittimato all’azione è tenuto a dare prova nel corso del giudizio:
a) la molestia, si intende l’atto o il fatto che crea la turbativa al possesso altrui;
b) l’"animus turbandi", la volontarietà del fatto suscettibile di ledere l'altrui possesso, tale da renderlo impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso.

La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il termine annuale per l’esercizio dell’azione di manutenzione, stabilito dall’art. 1170 cod. civ. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. L’onere di dimostrare il mancato decorso di tale termine, qualora venga sollevata eccezione sul punto, incombe su chi agisce a fini di tutela possessoria (v. ex plurimis Cass., Sez. 2, Sentenza n.1146 del 27/01/2003; Cass. n. 855/99, n. 2604/96, n. 1036/95, n. 5162/94 e n. 10968/94). "l’anno utile per l’esperimento delle azioni possessorie, nel caso di turbativa o di spoglio posti in essere con più atti, decorre dal primo, quando i successivi atti siano strettamente collegati o connessi, sì da configurare la progressiva estrinsecazione della stessa azione lesiva" (cfr. Cass. 92/4939; nello stesso senso anche Cass. 15/07/1995, n. 7751).

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di avv. rosa guardascione

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