Avviso di addebito e riscossione dei contributi Inps


L'avviso di addebito Inps per i contributi previdenziali implica varie problematiche su impugnazione e rapporti con l'eventuale accertamento fiscale
Avviso di addebito e riscossione dei contributi Inps
Con la promulgazione dell'art. 30, D.L. n. 78 del 2010, a partire dall'01/01/2010, la riscossione e il recupero dei contributi previdenziali Inps (es. IVS commercianti e artigiani o contributi per gestione separata) avviene tramite l'emissione e la notifica dell'Avviso di addebito, che si richiama idealmente e anche operativamente all'Avviso di accertamento fiscale.
Dunque è stato superato il sistema tramite riscossione a ruolo; oggi l'Inps si forma autonomamente e autoritativamente il proprio titolo esecutivo, quale è l'Avviso di addebito per espressa previsione di legge.
Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.L. n. 78 del 2010, l'Avviso di addebito deve rispondere, tra i vari, ai seguenti contenuti minimi:
codice fiscale del debitore; importi addebitati e ripartizione tra capitale, interessi e sanzioni; causale del credito; intimazione ad adempiere il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica; indicazione dell'agente della riscossione con avvertimento che, trascorso il suddeto termine, si procederà all'espropriazione forzata; sottoscrizione, anche con firma elettronica, del responsabile dell'ufficio.
I termini e le modalità di impugnazione dell'Avviso di addebito sono quelli in origine dettati per la cartella esattoriale dall'art. 24, co. 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, in quanto richiamato dall'art. 30, co. 14, D.L. n. 78 del 2010. Dunque contro l'Avviso va presentata opposizione avanti al giudice del lavoro, a pena di decadenza entro quaranta giorni dalla notifica, col patrocinio obbligatorio di un avvocato.
Deve però segnalarsi come la giurisprudenza maggioritaria riconduce l'impugnazione per vizi formali alla fattispecie dell’opposizione agli atti esecutivi, come tale da introitare entro 20 giorni dalla notificazione (tra le varie Cass. civ., sez. lav., 24/10/2008 n. 25757). Ciò in virtù dell'art. 29, co. 2, D.Lgs. n. 46 del 1999, che si richiama alle forme ordinarie di opposizione tra cui l'art. 617 c.p.c.
L'impugnazione giudiziale non arresta l'efficacia esecutiva dell'Avviso e sarà onere del ricorrente chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione, deducendo e dimostrando la situazione di periculum.
Notevole attenzione va prestata ai rapporti tra accertamento fiscale e contributi previdenziali. In primo luogo va osservato che l'accertamento fiscale è oggi espressamente qualificato come "Accertamento unico" appunto perché la rideterminazione verso l'alto della base imponibile per le imposte dirette riverbera i propri effetti in favore dell'Inps, il quale potrà liquidare i maggiori contributi e pretenderne il pagamento in base all'esito dell'accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, nel momento in cui il contribuente riceve la notificazione di un avviso di accertamento fisclae è quanto mai opportuno verificare gli effetti anche sul profilo previdenziale e valutare una strategia comune che tuteli il contribuente contro la duplice pretesa erariale e previdenziale.
Difatti i rapporti tra accertamento fiscale e contributivi sono estremamente complessi anche a motivo di una legislazione disarmonica e lacunosa.
Un esempio lampante di tale problematica riguarda la "definizione anticipata delle liti pendenti", di cui all'art. 39, co. 12, D.L. 98/2011, con la quale molti contribuenti chiusero i processi tributari pendenti con il pagamento di un importo ridotto, per poi vedersi notificato dall'Inps l'Avviso di addebito recante i contributi previdenziali calcolati sulla base imponibile dell'Avviso di accertamento fiscale che era stato impugnato e definito ai sensi di questa sorta di sanatoria. In proposito si registrano due orientamenti antitetici in giurisprudenza, il primo favorevole al contribuente nel ritenere che la definizione anticipata della lite fiscale riverberi i suoi effetti anche sul profilo contributivo, il secondo favorevole all'Inps per il quale il recupero previdenziale non risente dell'adozione dell'art. 39, co. 12, D.L. 98/2011.

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di Avv. Andrea Bugamelli

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