Assoluzione da abuso sessuale (art. 8 CEDU)


Nel caso di assoluzione da abuso sessuale, a norma dell'art. 8 CEDU, il rapporto familiare deve essere ripristinato il più rapidamente possibile
Assoluzione da abuso sessuale (art. 8 CEDU)
Commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
del 23 febbraio 2017 - ricorso n. 64297/12

Violazione dell’art. 8 della Convenzione

La sentenza in commento ha condannato il Governo Italiano per violazione dell’art. 8 della Convenzione, a causa dei ritardi irragionevoli nel procedimento penale nei confronti del ricorrente, assolto dalla imputazione di abuso sessuale in danno dei figli minori.
La Corte ricorda che per un genitore ed un figlio stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare e che i provvedimenti interni che impediscono ciò, costituiscono un’ingerenza nel diritto tutelato dall’art. 8 della Convenzione.
Finalità dell’art. 8, infatti, è anche quella di tutelare l’individuo dalle ingerenze arbitrarie del Governo. Lo Stato è tenuto ad adottare provvedimenti volti a riunire genitori e figli.
I provvedimenti volti alla riunificazione dei genitori e figli devono essere adottati rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irreparabili per i rapporti tra il figlio ed il genitore che non vive con lui.
Ciò comporta che in presenza di un giudizio penale, è obbligo dello Stato Italiano garantire che il giudizio arrivi a definizione in tempi ragionevoli, e ciò perché il giudizio penale ha un impatto diretto e determinante sul diritto alla vita familiare dell’imputato, diritto che, tanto più nel caso di assoluzione, deve essere ripristinato nel più breve tempo possibile, nello stesso interesse di tutti i componenti del nucleo familiare.

Avv. Giovanni Maria Giaquinto

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di Avv. Giovanni Maria Giaquinto

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