Assegno in bianco o postdatato


Nullità dell'assegno e sanzioni amministrative
Assegno in bianco o postdatato
L’art. 1. L. n. 386/90 stabilisce che "chiunque emette un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 2 milioni a £ 12 milioni". In questi casi, la banca (o l’ufficio postale) è tenuta a segnalare il nominativo del correntista al C.A.I. e a informare il Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, accertata la violazione di cui all’art. 1 l.n. 386/90, commina la sanzione amministrativa.
Dubbi interpretativi sorgono nel caso in cui l’autorizzazione sussista al momento dell’emissione, ma non nel momento dell’incasso. Se è vero che tra il momento dell’emissione e quello del pagamento i termini ex lege sono molto brevi, è altrettanto vero che nella prassi l’uso di rilasciare assegni senza data è frequente, spesso in funzione di garanzia. Ci si chiede allora se in questi casi il traente sia comunque passibile di sanzione. La soluzione del quesito passa attraverso la puntuale interpretazione della norma. In giurisprudenza, si riscontrano due orientamenti: quello più recente stabilisce che "chi emette un assegno bancario privo di data di emissione, ... con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento in epoca successiva...si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale)...e pertanto può rispondere dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1" (Cass. 14322/2007; Trib. Roma 22139/2012). Al contrario, la giurisprudenza più risalente (Cass. pen. sez. 1 del 5 maggio 1993; Cass. pen. 11463 e 1984 del 1997) ritiene che "..il momento consumativo... [debba] essere individuato in coincidenza con l’effettiva negoziazione del titolo. È irrilevante il momento di presentazione all’incasso". L’individuazione della soluzione da preferire implica l’esatta interpretazione dei termini "emissione" e "presentazione" utilizzati dal Legislatore non solo nella l.n. 386/90, ma anche nella legge fondamentale in tema di assegni, R.D. 1736/1933. Dall’analisi di entrambe le normative, si evince chiaramente che i due vocaboli designano momenti diversi della vicenda circolatoria del titolo: per "emissione" si deve intendere il rilascio dell’assegno da parte del traente al primo prenditore, con funzione solutoria; "presentazione" descrive, invece, il momento in cui il prenditore richiede l’incasso al trattario. E allora, non si può che concludere che i termini abbiano significati diversi e, pertanto, non siano interscambiabili. La corretta delimitazione della portata semantica dei due concetti non è di poco conto: le sanzioni amministrative sottostanno al principio di legalità previsto dagli artt.25 co. 2 Cost. e 1 l.n. 689/81, che ha come corollario il divieto di analogia in malam partem. Al giudicante non è permesso interpretare i termini oltre il significato che gli è proprio, pertanto, sembra doversi rigettare l’orientamento che ammette l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1 l.n. 386/90, nel caso in cui la mancanza di autorizzazione sopravvenga all’emissione. La giurisprudenza[1] si è occupata della particolare ipotesi di assegno privo di data, presentato all’incasso successivamente alla chiusura del rapporto tra il traente e la trattaria. Secondo i giudici[2] spetta all’emittente la prova rigorosa della data di emissione, in mancanza prevale quella risultante sul titolo con conseguente applicazione della sanzione amministrativa.
Infine, la Cassazione[3] è tornata di recente sulla valenza degli assegni in bianco e postdatati, di regola rilasciati al fine di garanzia. Secondo i giudici, la consegna del titolo, con l’intesa che questo debba essere restituito adempiuta la prestazione, o utilizzato dal creditore come titolo esecutivo in caso di inadempimento, è contraria agli artt. 1 e 2 del R.D. 136/33 e dà luogo a un giudizio di immeritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. In altre parole, la Cassazione nega fermamente che l’assegno possa costituire un contratto autonomo e atipico di garanzia. Pertanto, il patto di garanzia deve giudicarsi nullo e all’assegno è accordato il solo valore di promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c..
[1] Cass. pen. sez. I, 5 maggio 1993.
[2] Cass. pen. sez. I, 5 maggio 1993.
[3] Cass. 10710/16.

Articolo del:


di Avvocato Michele Zanchi

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