Assegno a vuoto, come difendersi dall'ordinanza di ingiunzione

Indice:
1. Considerazioni generali
Capita frequentemente di emettere un assegno e si scopre, successivamente, che il beneficiario non lo ha potuto incassare per difetto di provvista sul conto corrente.
La predetta ipotesi può verificarsi per diverse ragioni. Per esempio, il traente (soggetto che emette l'assegno) è convinto che sul proprio conto corrente vi sia denaro sufficiente per coprire l'importo dell'assegno; tuttavia, a causa di un pagamento successivo, la somma depositata sul conto viene decurtata sicchè, quando il beneficiario dell'assegno lo porta all'incasso, la banca non può pagare l'assegno in quanto sul conto corrente non vi sono somme sufficienti a coprirlo.
Orbene, l'art. 2 della Legge n. 386 del 15 dicembre del 1990 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato dal beneficiario in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.
A seguito della Legge 386/1990 l'emissione di assegni senza provvista non costituisce più un illecito penale, bensì un illecito di natura amministrativa.
2. Autorità competente ad erogare la sanzione amministrativa
La sanzione amministrativa per l'emissione di assegni a vuoto viene erogata dal Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno a seguito di un procedimento amministrativo disciplinato dalla Legge 386/1990.
3. Come evitare la sanzione amministrativa da parte del prefetto
Il traente (colui che emette l'assegno) può evitare la sanzione amministrativa se entro 60 giorni, che decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, maggiorato di interessi, penale e delle eventuali spese per il protesto.
Il pagamento può essere eseguito:
a) nelle mani del beneficiario dell'assegno;
b) presso la banca trattaria mediante deposito vincolato al portatore del titolo;
c) in caso di protesto al Pubblico Ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto.
IMPORTANTE: Il traente deve dare prova di aver pagato l'importo dell'assegno, maggiorato di interessi, penale ed eventuali spese per il protesto. In tal caso il beneficiario dell'assegno rilascerà quietanza liberatoria, la cui sottoscrizione va autenticata da un pubblico ufficiale. Il procedimento amministrativo per l'applicazione della sanzione amministrativa non può essere iniziato prima del decorso del predetto termine di 60 giorni al fine di consentire al traente di regolare la propria posizione.
4. Procedimento amministrativo per l'erogazione della sanzione
Se è presentato assegno senza provvista, la banca lo comunica al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o che deve effettuare la constatazione equivalente. Il pubblico ufficiale, se il traente (colui che ha emesso l'assegno) non esegue il pagamento di cui al paragrafo 3 entro 60 giorni, trasmette il rapporto al Prefetto.
Entro 90 giorni dalla recezione del rapporto se il traente è residente in Italia, ovvero 360 giorni se il traente risiede all'estero, il Prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione. Tale termine è perentorio, sicchè la eventuale ordinanza di ingiunzione è nulla se il Prefetto notifica gli estremi della violazione oltre il termine di 90 giorni, ovvero 360 giorni se l'interessato risiede in Italia. L'interessato, comunque, entro 30 giorni dalla predetta notifica può presentare scritti difensivi e documenti.
IMPORTANTE: Nelle memorie difensive è opportuno precisare e produrre la ricevuta attestante il pagamento nei 60 giorni (si veda paragrafo 3). Accade abbastanza spesso che la Prefettura avvia il procedimento per l'erogazione della sanzione senza preventivamente verificare se il traente abbia effettuato il pagamento nei 60 giorni. Tali scritti e documenti vanno inoltrati tramite Raccomandata A/R, oppure tramite PEC e occorre conservare le singole ricevute.
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO: Trascorso il termine per produrre gli scritti difensivi, il Prefetto può emettere ordinanza motivata di archiviazione, oppure ordinanza di ingiunzione con cui si ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa.
5. Motivi di impugnazione dell'ordinanza prefettizia, termini di impugnazione e giudice competente
L'ordinanza di ingiunzione del Prefetto deve essere notificata all'interessato. Dalla data di notifica l'interessato ha tempo 30 giorni per presentare ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
Ecco i motivi di impugnazione:
a) l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa dopo 5 anni dall'inizio del procedimento amministrativo (in tal caso la pretesa è prescritta);
b) omessa notifica degli estremi della violazione (si veda par. 4) in quanto in tale ipotesi l'obbligazione si estingue e l'ordinanza è nulla;
c) notifica della violazione oltre il termine di 90 giorni, ovvero di 360 giorni se l'interessato risiede all'estero: anche in tale caso la pretesa è estinta e l'ordinanza del prefetto è nulla;
d) Il Prefetto ha emesso l'ordinanza di ingiunzione sebbene l'interessato, nei trenta giorni dalla notifica degli estremi, ha trasmesso la prova dell'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno, degli interessi e della penale e le spese per l'eventuale protesto: in questo caso l'ordinanza è nulla (si veda par. 3).
In presenza di uno dei predetti motivi è possibile impugnare l'ordinanza di ingiunzione del predetto ed evitare l'applicazione della sanzione amministrativa a seguito dell'emissione di un assegno senza provvista.
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