Appunti sulla prescrizione presuntiva


Non si tratta di una vera e propria prescrizione, ma solo di una presunzione vincibile con prova contraria
Appunti sulla prescrizione presuntiva
Il mancato esercizio del diritto per un certo lasso di tempo incide sulla pretesa del creditore. Con l'eccezione dei diritti indisponibili e di quelli previsti dalla legge, ogni diritto si estingue, se il titolare non lo esercita per un certo tempo. In realtà, più correttamente si afferma che la prescrizione incide solo sull’azionabilità in giudizio, di modo che, se eccepita, la prescrizione è idonea a bloccare l’iniziativa giurisdizionale, ma non rende ripetibile il pagamento eseguito dopo la maturazione del termine. Accanto alla prescrizione estintiva ordinaria e breve, l’Ordinamento conosce le prescrizioni presuntive (artt. 2954 e ss cc.). Queste hanno funzione e disciplina diversa. Infatti, la prescrizione estintiva è descritta come una vicenda estintiva del diritto che risponde all’esigenza di interesse pubblico di garantire la certezza dei rapporti giuridici. Quella presuntiva muove dalla presunzione che un credito sia stato pagato o si sia estinto. Non si tratta, dunque, di una vera e propria prescrizione, ma solo di una presunzione iuris tantum di estinzione, vincibile con prova. Le applicazioni dell’istituto sono diverse e divergono per il tempo necessario a far sorgere la presunzione. Così, ex art. 2954 cc., il diritto degli albergatori per l’alloggio si prescrive in sei mesi. In un anno, quello dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni relative a periodi non superiori al mese e degli ufficiali giudiziari. Ex art. 2956 cc., si presume prescritto in tre anni il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero e quello dei professionisti, per il compenso. Per circoscrivere meglio le prestazioni dell’ultima categoria citata (art. 2956 n.2 c.c.), la giurisprudenza limita l’operatività della prescrizione ai rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta. Pertanto, qualora il contratto sia stato pattuito per iscritto e quando le parti abbiano concordato il differimento dell’obbligo di pagamento, la presunzione non può essere fatta valere. La prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente dalla conclusione della prestazione. Così, per i crediti degli avvocati il termine iniziale coincide con la cessazione del rapporto col cliente, che può identificarsi con la data di pubblicazione della sentenza non più impugnabile(C. 12326/01).
La giurisprudenza definisce questo tipo di prescrizione come una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria. Il debitore eccipiente deve provare solo il decorso del termine; il creditore la mancata soddisfazione del diritto. Quest’ultima prova può essere fornita solo con il deferimento del giuramento decisorio, oppure avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.
Dal giuramento dipende la decisione totale o parziale della causa e la sua falsità comporta l’integrazione del reato di cui all’art. 371 c.p. e le conseguenti domande risarcitorie, ma non la revocazione della sentenza. La presunzione di prescrizione del debito è vinta, altresì, se colui che ha opposto l’eccezione ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Secondo la giurisprudenza, la sola proposizione dell’eccezione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto è solo l’ammissione ad avere tale valenza probatoria.
Tuttavia, la proposizione comporta il riconoscimento dell’esistenza del credito nella misura richiesta dal debitore e, pertanto, l’ammissione di aver pagato una somma inferiore, implica il riconoscimento per la differenza dell’an debeatur.
Quanto alle forme dell’ammissione, essa può risultare anche implicitamente dalla contestazione dell’esistenza del credito, o dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con altro credito. Infine, la giurisprudenza afferma che in uno stesso giudizio, non sia possibile eccepire la prescrizione ordinaria e quella presuntiva. Il motivo sarebbe da rinvenire nel diverso fondamento che giustifica la prescrizione.L’eccezione di prescrizione ordinaria si basa sul presupposto che sia trascorso il lasso di tempo idoneo a impedire l’esercizio in giudizio della pretesa. Chi oppone la prescrizione presuntiva afferma che l’estinzione dell’obbligazione sia avvenuta mediante pagamento. Eccepire la prescrizione ordinaria significa ammettere implicitamente che l’obbligazione non si è estinta mediante l’adempimento, con la conseguenza di non poter più opporre la prescrizione presuntiva che, invece, postula l’adempimento.

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di Avvocato Michele Zanchi

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