Apprendistato professionalizzante in Lombardia
In accordo con le Parti sociali, la Regione Lombardia ha definito gli standard minimi della formazione pubblica

Con la D.G.R. n.2258 dell’1 Agosto 2014 ed il relativo Allegato sono recepite le Linee Guida del 20 febbraio 2014, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, in tema di formazione trasversale di competenza pubblica relativa all’apprendistato professionalizzante e di mestiere.
Anche nella Circolare n.18/2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricordato l’obbligatorietà di tale tipologia di formazione all'interno dei percorsi di apprendistato professionalizzante, in linea con le novità normative del Decreto Legge n.34/2014.
In accordo con le Parti sociali, la Regione Lombardia ha, perciò, definito gli standard minimi della formazione pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011.
In particolare, l’erogazione di tale tipologia di formazione può essere affidata, anche esternamente all’azienda, agli enti accreditati. É possibile ricorrere, altresì, ai corsi finanziati tramite gli organismi bilaterali di categoria. Se l’azienda non intende avvalersi dell’offerta formativa pubblica, deve comunque garantire:
1. luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi
2. tutor/formatori con adeguate capacità e competenze, comprovate da idoneo titolo di studio o esperienza specifica almeno biennale.
La durata dell’offerta formativa pubblica è stabilita in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, oscillando da un minimo di 40 ore per i laureati alle 120 ore per i possessori di licenza media o elementare.
I moduli formativi che possono essere scelti in base al background dell’apprendista sono dedicati a:
1. Competenze di base e trasversali delineate nell’ambito del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), come ad esempio sicurezza nell’ambiente di lavoro, organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione lavorativa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva ecc.
2. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
3. Elementi di base della professione o mestiere.
In base alle novità introdotte dal Decreto Legge n.34/2014, il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche ed è redatto in base ai format forniti dalla contrattazione collettiva.
La registrazione delle attività formative va effettuate sul libretto formativo del cittadino, oppure, tramite un documento che deve avere i contenuti minimi individuati dal Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005. Mentre la certificazione delle competenze di base e traversali, acquisite dall'apprendista, può avvenire secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali lombarde.
I modelli, insieme ai link dei cataloghi provinciali per l’offerta formativa, sono disponibili sul sito della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.
Anche nella Circolare n.18/2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ricordato l’obbligatorietà di tale tipologia di formazione all'interno dei percorsi di apprendistato professionalizzante, in linea con le novità normative del Decreto Legge n.34/2014.
In accordo con le Parti sociali, la Regione Lombardia ha, perciò, definito gli standard minimi della formazione pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 167/2011.
In particolare, l’erogazione di tale tipologia di formazione può essere affidata, anche esternamente all’azienda, agli enti accreditati. É possibile ricorrere, altresì, ai corsi finanziati tramite gli organismi bilaterali di categoria. Se l’azienda non intende avvalersi dell’offerta formativa pubblica, deve comunque garantire:
1. luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi
2. tutor/formatori con adeguate capacità e competenze, comprovate da idoneo titolo di studio o esperienza specifica almeno biennale.
La durata dell’offerta formativa pubblica è stabilita in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione, oscillando da un minimo di 40 ore per i laureati alle 120 ore per i possessori di licenza media o elementare.
I moduli formativi che possono essere scelti in base al background dell’apprendista sono dedicati a:
1. Competenze di base e trasversali delineate nell’ambito del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), come ad esempio sicurezza nell’ambiente di lavoro, organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione lavorativa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva ecc.
2. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
3. Elementi di base della professione o mestiere.
In base alle novità introdotte dal Decreto Legge n.34/2014, il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche ed è redatto in base ai format forniti dalla contrattazione collettiva.
La registrazione delle attività formative va effettuate sul libretto formativo del cittadino, oppure, tramite un documento che deve avere i contenuti minimi individuati dal Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005. Mentre la certificazione delle competenze di base e traversali, acquisite dall'apprendista, può avvenire secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali lombarde.
I modelli, insieme ai link dei cataloghi provinciali per l’offerta formativa, sono disponibili sul sito della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.
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