Alberi e siepi: quale distanza dai confini?


La presenza di alberi siepi o arbusti situati in prossimità dei confini è un frequente motivo di contenzioso fra vicini. Come affrontare il problema?
Alberi e siepi: quale distanza dai confini?
La presenza di alberi siepi o arbusti situati in prossimità dei confini, è un frequente motivo di contenzioso fra vicini a causa di rami aggettanti, caduta di frutti o radici affioranti che possono arrecare disturbo.
È quindi necessario rispettare opportune distanze tra le piante da mettere a dimora e il confine di proprietà. In particolare, l’art. 892 del Codice Civile stabilisce che "la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina". Ciò significa che non è corretto ad esempio misurare la distanza fra il confine e la proiezione della chioma al suolo. Si opera invece misurando a partire dal punto di messa a dimora nel caso di nuovi impianti, oppure dalla metà del tronco nel caso di soggetti adulti. Le misure inoltre, vanno prese linearmente e sempre a livello del suolo, con l’eccezione dei terreni in forte pendenza, dove la distanza va misurata fra la pianta e la perpendicolare della linea di confine.
L’articolo 892 c.c. impone distanze comprese fra gli 0,5 m e i 3 m, a seconda della specie e della forma di allevamento della stessa. Per gli alberi d’alto fusto, ossia "quelli il cui fusto [...] sorge ad altezza notevole", la distanza dal confine da rispettare è pari a 3 m; rientrano in questa categoria "noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili". Gli alberi non d’alto fusto, ossia quelli "il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami" invece, possono venire posti a dimora a non meno di 1,5 metri dal confine.
Per quanto riguarda la vegetazione arbustiva, nel codice civile si prevedono tre casi differenti:
- viti, arbusti, siepi e piante da frutto di altezza non superiore ai 2,5 m, andranno posti a non meno di 0,5 m dal confine;
- siepi composte da "ontano, castagno o di altre piante simili e che periodicamente si recidono vicino al ceppo": la distanza di rispetto dovrà essere pari ad 1 m;
- le siepi di robinia dovranno essere messe a dimora a 2 m dal confine.
Tali definizioni però potrebbero dare vita a ulteriori diatribe: prendiamo l’esempio di un soggetto di notevole altezza, che non rientra fra le categorie citate dall’art. 892 c.c. e il cui fusto inizia a dividersi in rami al di sotto dei 3 metri. Oppure consideriamo l’infinità varietà di specie ornamentali che sono a
dimora nei giardini. In questi casi potrebbe non essere immediato giungere a una conclusione e occorre valutare compiutamente caratteristiche, architettura vegetale e comportamento degli alberi a confine in modo da inquadrare correttamente la controversia dal punto di vista tecnico. Si consideri che il Codice Civile è stato emanato in un'epoca in cui l'economia italiana era prevalentemente agricola e si riferisce quindi a specie di interesse agroforestale (da qui, per esempio, il riferimento al castagno).
Un’importante ulteriore considerazione riguarda il caso di alberi che, nonostante il rispetto delle distanze di cui all’articolo 892 CC, presentino rami o radici sconfinanti nel fondo adiacente. Prima di provvedere a potature o a rimozioni delle radici (sebbene consentita dall’art. 896 c.c.), non va dimenticato che queste operazioni potrebbero inficiare anche gravemente sullo stato di salute e di stabilità dell’albero e, quindi, sarebbe bene che le lavorazioni venissero progettate e seguite da un professionista.
Valutare compiutamente le condizioni di stabilità di un albero e le sue caratteristiche di sviluppo sono prerogative indispensabili per comprendere i problemi legati alla presenza di alberi a confine. Non sempre la rimozione o la potatura sono le soluzioni migliori, spesso sono controproducenti in quanto annullano i benefici degli alberi in città o li rendono pericolosi.
Per qualsiasi approfondimento contattatemi ai recapiti presenti nel mio profilo o visitata www.lucamasotto.it

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di Luca Masotto

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