Affidamento dei veicoli sequestrati


Effetti pratici della circolare del ministero dell’interno n. 300 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto l'affidamento dei veicoli sequestrati.
Affidamento dei veicoli sequestrati
Con le disposizioni introdotte dall’art. 38 d.l. 269/2003 il legislatore ha apportato rilevanti modifiche al Codice della strada per disciplinare i casi di affidamento dei veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo.

E' stato introdotto, infatti, l’obbligo per il trasgressore di assumere direttamente la custodia del veicolo oggetto di fermo o sequestro, con onere di provvedere a sua cura e spese al deposito in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Nel caso in cui l’avente diritto è assente o si rifiuta di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese ovvero sia sprovvisto dei requisiti di idoneità psicofisica o morale, il veicolo deve essere condotto presso una depositeria autorizzata, questa volta a cura e spese dell’ Amministrazione, con contestuale avviso al proprietario che la mancata assunzione della custodia produrrà l’immediato trasferimento della proprietà al custode incaricato.
Decorso il termine previsto, l’organo accertatore trasmette gli atti al Prefetto il quale, verificata la regolarità della procedura , dichiara il trasferimento di proprietà con contestuale cessazione degli oneri di custodia.

Il custode acquirente viene individuato, secondo quanto previsto dall’art. 214 bis c.d.s. con una procedura di evidenza pubblica.

La circolare in esame, stravolge di fatto l’ossatura del sistema di affidamento al custode acquirente, visto che realizza una sostanziale abrogazione dei casi in cui il veicolo viene affidato al custode acquirente senza aver considerato i rischi e costi sociali che l’affidamento del veicolo, in ogni caso, al trasgressore comporta.

Linea portate della circolare in esame è quella di affidare in ogni caso il veicolo al trasgressore o al proprietario anche quando questi non sia in grado di indicare immediatamente il luogo di deposito e non intenda incaricare, a sue spese, un operatore del soccorso per il trasporto in condizioni di sicurezza.

Non solo ma la circolare riconosce agli stessi operatori di polizia stradale la possibilità di allontanarsi quando concorrono contestuali esigenze di servizio. Come dire che le forze dell’ordine dovranno redigere il verbale di sequestro, affidare il veicolo al trasgressore, allontanarsi e attendere che gli venga comunicato il luogo di deposito.

Il pericolo che si corre è quello che il trasgressore possa essere tentato di abbandonare il veicolo sul suolo pubblico, in una discarica non autorizzata o disperderne le tracce oppure, cosa ancora più grave, rimetterlo in circolazione.

Tutte ipotesi ricorrenti e prevedibili che comporteranno costi altissimi in termini ambientali data la natura di rifiuti speciali, costi economici connessi alla necessità della bonifica, ritiro e demolizione dei veicoli abbandonati e costi sociali per i rischi degli utenti alla circolazione stradale.

Senza il controllo delle forze di polizia, da effettuarsi fino all’esaurimento delle operazioni del trasporto e custodia del veicolo in sicurezza, ben può verificarsi il caso del veicolo trainato in maniera anomala e pericolosa o condotto direttamente dal trasgressore con tutti i pericoli per circolazione: rischio ancora più elevato qualora il recupero dovesse avvenire in autostrada all’interno della quale, per espressa disposizione contenuta nella circolare, potrebbero avere accesso, su semplice chiamata del proprietario del veicolo, anche soggetti non autorizzati dal concessionario.

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di avv. Giuseppe Altieri

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