Abuso edilizio: ordine di demolizione e sanzioni sostitutive


La sanzione pecuniaria - sostitutiva della demolizione - può essere adottata quando la demolizione presenta difficoltà tecniche
Abuso edilizio: ordine di demolizione e sanzioni sostitutive

Con sentenza n. 2418 del 1° aprile 2022, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha riaffermato il principio secondo cui l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato, come tutti gli atti sanzionatori in materia edilizia, tale da non richiedere una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2020, n. 7132).

Pertanto, non dovendosi bilanciare l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso con l’interesse privato alla conservazione di un’utilità, risalente nel tempo, conseguita in assenza del necessario titolo abilitativo, la demolizione risulta congruamente motivata mediante la descrizione del manufatto realizzato e l’indicazione della norma violata.

Parimenti, ha proseguito il Consiglio di Stato, stante l’assenza di un titolo edilizio riferibile alle opere per cui è causa, non potrebbe neppure riscontrarsi una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela.

Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, il principio dell'affidamento trova la sua giustificazione nella circostanza che il privato possa confidare nella stabilità di un atto amministrativo, quando abbia ragione di ritenere che l'atto sia legittimo e comunque abbia prodotto i suoi effetti per lungo tempo, senza che sia intervenuto alcun "rilievo" da parte dell'amministrazione che lo ha emanato (C.G.A.R.S., 23 maggio 2017, n. 243).

Affinché possa riscontrarsi una posizione di legittimo affidamento, occorre, dunque, che la parte privata sia beneficiata da un pregresso atto amministrativo, costitutivo di una situazione di vantaggio acquisita in buona fede, consolidatasi nel proprio patrimonio giuridico per via del decorso di un apprezzabile periodo temporale. Peraltro, in materia di repressione degli abusi edilizi, la giurisprudenza amministrativa è ferma nell’escludere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380).

Quanto alla applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, disciplinata dall'art. 33, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i giudici amministrativi hanno precisato che rappresenta solo un'ipotesi subordinata alla quale si può fare ricorso quando emergano difficoltà tecniche in sede di esecuzione della demolizione: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 2017, n. 5180; Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2019, n. 4588).

Come già precisato in passato (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 5985), la sanzione pecuniaria può essere adottata dall'Amministrazione esclusivamente nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione e, quindi, soltanto qualora risulti in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso senza che, pertanto, possano venire in rilievo aspetti relativi all'eccessiva onerosità dell'intervento. La norma richiede infatti, a fini applicativi, la sussistenza di alcuni presupposti, tra cui proprio la previa emanazione dell'ordine di demolizione, l'istanza tempestiva del destinatario dell'ordine e un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale sulla impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi, configurabile soltanto quando la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso legittimamente realizzato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2019, n. 3138).

A cura di Avv. Andrea de Bonis - Studio Legale de Bonis - Partner 24 Ore Avvocati - www.studiolegaledirittoamministrativo.com

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