Abusi edilizi: la responsabilità del proprietario dell'immobile


La demolizione delle opere abusive può essere disposta a prescindere dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante dell'immobile
Abusi edilizi: la responsabilità del proprietario dell'immobile

Con sentenza n. 998 dell’11 febbraio 2022, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito importanti principi con riguardo all'ordinanza di demolizione di immobili abusivi.

I giudici amministrativi hanno affermato il principio secondo cui i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio, riferiti ad opere abusive, hanno carattere reale, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res, tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8283).

Nell'ambito degli abusi edilizi, non può parimenti ritenersi che la diversità soggettiva fra il responsabile dell’abuso edilizio e l’attuale proprietario dell’immobile imponga all'Amministrazione un peculiare e aggiuntivo onere motivazionale (cfr. ad es. Cons. Stato, sez. VI, 17 novembre 2020, n. 7155).

In materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal comproprietario, la posizione di quest'ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche con riferimento all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell'opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento; pertanto non è dubbio che il proprietario deve essere coinvolto nel procedimento successivo all'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, a prescindere da una sua diretta responsabilità nell'illecito edilizio (cfr. in termini, ad es., Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2020, n. 4070).

In caso di abusi edilizi - ha concluso il Consiglio di Stato - l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato (conseguente, peraltro, alla commissione di un reato), che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né - ancora - una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. ad es. Cons. stato, sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 1552).

L’omessa notifica dell'ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari, lungi dal costituirne un vizio di legittimità, determina solo l'inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti, in ipotesi, comproprietari per i quali è mancata la notifica che potranno impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere in via autonoma le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2021, n. 6235; Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745).

A cura di Avv. Andrea de Bonis - Studio Legale de Bonis - Partner 24 Ore Avvocati - www.studiolegaledirittoamministrativo.com

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