Ok alla pubblicità online degli avvocati anche sul codice deontologico!
Il CNF ha approvato la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico forense riguardante il “Dovere di corretta informazione”

C’è voluto del tempo prima che il Consiglio Nazionale Forense imprimesse nero su bianco, e senza spazio ad equivoci, il diritto dell’avvocato a promuovere la propria attività con qualunque tipo di mezzo, siti internet compresi, con o senza reindirizzamento.
Può sembrare una decisione scontata, data l’evoluzione tecnologica e culturale degli ultimi decenni. Ma così non è poiché la questione del rapporto tra la comunicazione e promozione online e la professione di avvocato è stata molto dibattuta e ha visto proprio il Consiglio Nazionale Forense su posizioni rigide e conservative.
Al centro della svolta c’è l’articolo 35 del Codice Deontologico forense riguardante il "Dovere di corretta informazione", lo stesso che da ora in poi, dopo seduta amministrativa del CNF del 22 gennaio scorso, avrà una nuova veste. La nuova versione dell’articolo citato apre "alla libertà dei mezzi comunicativi quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web" (Consiglio Nazionale Forense, newsletter 26 gennaio 2016, n. 285).
Viene da pensare che il Consiglio Nazionale Forense abbia capitolato dopo che l’anno scorso l’AGCM, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, gli ha comminato una pesante multa di oltre 912 mila euro per aver "circostanziato la libertà d’azione degli avvocati con dei paletti troppo rigidi, limitando di fatto l’autonomia della professione forense".
A finire nel mirino dell’Antitrust erano stati la circolare 22-C/2006 sull’obbligatorietà delle tariffe minime e il parere 48/2012, con il quale il Consiglio Nazionale Forense imponeva ai professionisti il divieto di procacciarsi i clienti facendosi pubblicità od offrendo sconti sulle parcelle attraverso Internet.
Ma come si dice: anno nuovo, vita nuova. E così, con la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo articolo 35 del codice deontologico, che ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, entrerà in vigore. Viene sancito, in sostanza, il diritto degli avvocati a pubblicizzare la propria attività, anche attraverso attività promozionali, con qualsiasi mezzo, internet compreso, attraverso siti con domini propri, sia attraverso il reindirizzamento del dominio.
Per consentire ciò, è stato necessario abrogare il comma 9 della precedente versione dell’art.35 del codice deontologico che affermava: "L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso".
Ugualmente, è stato abrogato il comma 10 dello stesso articolo, in base al quale "L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito".
Libertà di concorrenza, quindi, ma con un unico paletto, quello di dare informazioni sulla propria attività professionale rispettando "i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale", così come prescritto dal comma 1 dell’at.35 del codice deontologico.
Può sembrare una decisione scontata, data l’evoluzione tecnologica e culturale degli ultimi decenni. Ma così non è poiché la questione del rapporto tra la comunicazione e promozione online e la professione di avvocato è stata molto dibattuta e ha visto proprio il Consiglio Nazionale Forense su posizioni rigide e conservative.
Al centro della svolta c’è l’articolo 35 del Codice Deontologico forense riguardante il "Dovere di corretta informazione", lo stesso che da ora in poi, dopo seduta amministrativa del CNF del 22 gennaio scorso, avrà una nuova veste. La nuova versione dell’articolo citato apre "alla libertà dei mezzi comunicativi quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web" (Consiglio Nazionale Forense, newsletter 26 gennaio 2016, n. 285).
Viene da pensare che il Consiglio Nazionale Forense abbia capitolato dopo che l’anno scorso l’AGCM, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, gli ha comminato una pesante multa di oltre 912 mila euro per aver "circostanziato la libertà d’azione degli avvocati con dei paletti troppo rigidi, limitando di fatto l’autonomia della professione forense".
A finire nel mirino dell’Antitrust erano stati la circolare 22-C/2006 sull’obbligatorietà delle tariffe minime e il parere 48/2012, con il quale il Consiglio Nazionale Forense imponeva ai professionisti il divieto di procacciarsi i clienti facendosi pubblicità od offrendo sconti sulle parcelle attraverso Internet.
Ma come si dice: anno nuovo, vita nuova. E così, con la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo articolo 35 del codice deontologico, che ha raccolto i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini, entrerà in vigore. Viene sancito, in sostanza, il diritto degli avvocati a pubblicizzare la propria attività, anche attraverso attività promozionali, con qualsiasi mezzo, internet compreso, attraverso siti con domini propri, sia attraverso il reindirizzamento del dominio.
Per consentire ciò, è stato necessario abrogare il comma 9 della precedente versione dell’art.35 del codice deontologico che affermava: "L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso".
Ugualmente, è stato abrogato il comma 10 dello stesso articolo, in base al quale "L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito".
Libertà di concorrenza, quindi, ma con un unico paletto, quello di dare informazioni sulla propria attività professionale rispettando "i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale", così come prescritto dal comma 1 dell’at.35 del codice deontologico.
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